Legge regionale 2 maggio 1992, n. 16

  • Emanante: 3
  • Regione: Lombardia
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 02/05/1992
Istituzione e funzioni della "Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna"

Abstract:

Per la promozione e la realizzazione delle pari opportunita tra uomo e donna nell’educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica e sociale, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale, in particolare per quanto concerne le mansioni direttive e decisionali, e’ istituita la “commissione regionale per la realizzazione di pari opportunita tra uomo e donna”.

Art. 1 – Finalita’

1 .

Con la presente legge la Regione si propone di contribuire alla effettiva attuazione del principio di parita’ e alla realizzazione di politiche di pari opportunita’ tra uomo e donna, anche mediante l’adozione di azioni positive, in conformita’ a quanto stabilito dall’art. 3 della Costituzione della repubblica, dall’art. 3 dello statuto regionale, nonche’ alle indicazioni della risoluzione sulla situazione della donna in Europa adottata dal Parlamento europeo il 17 gennaio 1984 ed alle finalita’ di cui all’art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parita’ uomo-donna nel lavoro”.

Art. 2 – Istituzione della commissione regionale per le pari opportunita’ tra uomo e donna

1 .

Per la promozione e la realizzazione delle pari opportunita’ tra uomo e donna nell’educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica e sociale, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale, in particolare per quanto concerne le mansioni direttive e decisionali, e’ istituita la “Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunita’ tra uomo e donna”.

2 .

La Commissione di cui al comma precedente, ne’lla presente legge indicata con il termine “Commissione”, ha sede presso La presidenza della Giunta regionale.

Art. 3 – Compiti della commissione

1 .

La Commissione ha il compito di operare per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne al fine di contribuire al massimo sviluppo dell’autonomia, dell’identita’ e della specificita’ delle donne, in particolare:

A) Promuove e svolge indagini conoscitive e ricerche sugli aspetti piu’ rilevanti della condizione femminile nella Regione;

B) Cura la raccolta e la diffusione della documentazione concernente la condizione femminile nella Regione o particolari aspetti di essa, al fine di stimolare la crescita di una cultura delle pari opportunita’, anche attraverso incontri, seminari, convegni, conferenze e pubblicazioni;

C) Fornisce indicazioni per la redazione dei documenti programmatori della Regione e propone piani relativi ai singoli settori dell’amministrazione regionale;

D) Presenta al consiglio e alla Giunta regionale proposte per l’adeguamento della legislazione regionale alle finalita’ di cui alla presente legge;

E) Esprime parere obbligatorio sui progetti di legge, sugli strumenti di programmazione generale e settoriale della Regione nonche’ sugli atti di carattere generale che abbiano rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile;

F) Promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di competenza regionale e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica;

G) Formula proposte di codici di comportamento, diretti ad identificare regole di condotta conformi alla parita’, per armonizzare l’attivita’ legislativa e amministrativa della Regione alle finalita’ della presente legge e fornire indicazioni alle prov- ince, ai comuni e ad altri enti locali, nel rispetto dell’autonomia degli stessi, per il conseguimento delle medesime finalita’;

H) Valuta lo stato di attuazione nella Regione delle leggi statali e regionali inerenti in via diretta o indiretta alla condizione femminile, con particolare riferimento alle leggi in materia di lavoro, formazione professionale e servizi sociali; promuove iniziative di diffusione delle informazioni acquisite nei confronti degli organismi istituzionali, del mondo del lavoro, della popolazione femminile, della opinione pubblica;

I) Attua iniziative dirette a promuovere una condizione familiare di piena corresponsabilita’ della coppia che consenta alla donna di rendere compatibile l’esperienza di vita familiare con l’impegno pubblico, sociale, professionale;

L) Promuove e sostiene l’adozione di azioni positive tese a superare ogni forma di disparita’ e ogni situazione di svantaggio che limitino l’effettivo e pieno esercizio dei diritti della persona in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanita’, assistenza, servizi e sicurezza sociale, territorio e tutela dell’ambiente;

M) Opera affinche’ gli strumenti di comunicazione sociale superino atteggiamenti stereotipati e comportamenti discriminatori nei confronti dell’immagine della donna;

N) Promuove ogni altra iniziativa utile al perseguimento delle finalita’ di cui all’art. 1.

2 .

Entro il 30 ottobre di ogni anno la Commissione trasmette al Presidente della Giunta e alla Commissione consiliare di cui all’art. 9 una relazione sull’attivita’ svolta e un documento programmatico per l’anno successivo.

3 .

La Commissione, d’intesa con la Commissione consiliare che vigila sull’attuazione della presente legge ai sensi dell’art. 9, convoca con cadenza almeno annuale, ai fini della predisposizione e discussione dei documenti di cui al secondo comma, l’assemblea regionale delle associazioni, organizzazioni e movimenti delle donne iscritti nell’albo regionale istituito ai sensi dell’art. 10 e delle rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle organizzazioni cooperative e dei movimenti femminili delle forze politiche rappresentate in Consiglio Regionale.

4 .

Assemblee analoghe a quelle previste dal comma precedente potranno essere convocate su base territoriale infraregionale.

5 .

La Commissione instaura rapporti di collaborazione in particolare con:

  • La Commissione nazionale per la parita’ e le pari opportunita’ istituita presso La Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • La Commissione per i diritti della donna del Parlamento europeo;
  • Il comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parita’ di trattamento ed uguaglianza di opportunita’ tra lavoratori e lavoratrici di cui all’art. 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125;
  • I comitati di parita’ istituiti presso i Ministeri;
  • Le commissioni, i comitati e centri istituiti presso gli enti locali della Lombardia e in altre Regioni Italiane, aventi funzioni analoghe.
  • 6 .

    La Commissione per il proprio funzionamento adotta un regolamento interno; puo’ articolarsi in gruppi o sezioni di lavoro, anche integrati da esperti, e procedere ad audizioni e consultazioni.

    7 .

    Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, la Commissione opera in piena autonomia e puo’ avvalersi direttamente della collaborazione di enti, organizzazioni e istituzioni competenti o specializzate nelle materie d’intervento della Commissione stessa, quali centri di ricerca, universita’, esperti.

    8 .

    Per l’espletamento delle funzioni della Commissione e’ istituito presso il settore delLa presidenza della Giunta regionale il servizio “Condizione femminile”, le cui attribuzioni sono specificate nell’allegato a, che fa Parte Integrante della presente legge.

    Art. 4 – Composizione e costituzione della commissione

    1 .

    La Commissione e’ costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed e’ composta da12 donne, elette dal Consiglio regionale con voto limitato.

    2 .

    Le componenti sono scelte fra le candidate proposte dalle organizzazioni e associazioni di cui al terzo comma, che siano in possesso di riconosciuta competenza in materia di condizione femminile, nei campi giuridico, economico, sociologico, psico- pedagogico, della comunicazione sociale, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali e del territorio, della tutela dell’ambiente, nonche’ in ulteriori ambiti d’intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione stessa.

    3 .

    L’elezione delle componenti sono effettuate su designazione delle organizzazioni politiche, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle organizzazioni imprenditoriali e cooperative, delle associazioni e dei movimenti femminili che operano nell’ambito del territorio regionale.

    4 .

    Ai fini di cui al terzo comma, entro venti giorni dalle elezioni del Consiglio Regionale, viene pubblicato apposito Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno tre quotidiani aventi maggiore diffusione nella Regione; le proposte di candidatura devono essere fatte pervenire al presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’Avviso.

    5 .

    La proposta di candidatura deve essere corredata da un curric- ulum dal quale risultino le particolari competenze e i titoli scientifici e professionali.

    6 .

    Della Commissione non possono far parte coloro che ricoprono la carica di consigliere regionale, Provinciale, comunale, circoscrizionale, delle Comunita’ Montane e della citta’ metropolitana.

    7 .

    La Commissione dura in carica fino alla scadenza ordinaria o anticipata della legislatura regionale ed esercita le sue funzioni fino alla elezione della nuova Commissione, che deve comunque avvenire entro 120 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio Regionale; scaduto inutilmente detto termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina della Commissione.

    8 .

    In caso di decadenza o di dimissioni di una o piu’ componenti la Commissione, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione nell’ambito delle designazioni gia’ acquisite.

    9 .

    Le componenti la Commissione sono rieleggibili per una sola volta anche se non consecutiva.

    10.

    Della Commissione fa parte di diritto, ai sensi del sesto comma, dell’art. 8, della legge 10 aprile 1991, n. 125, il consigliere di parita’ nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nella Commissione regionale per l’impiego.

    Art. 5 – Ufficio di presidenza

    1 .

    Nella prima seduta, convocata dal Presidente della Giunta entro trenta giorni dal decreto di Costituzione, la Commissione elegge al proprio interno l’ufficio di presidenza, costituito dalla presidente e da due vicepresidenti.

    2 .

    La presidente e’ eletta a maggioranza assoluta, le due vicepresidenti sono elette con voto limitato a uno.

    3 .

    L’ufficio di presidenza della Commissione e’ rinnovato a meta’ legislatura e le componenti possono essere riconfermate.

    4 .

    La presidente rappresenta la Commissione nei rapporti con l’amministrazione regionale e con l’esterno; convoca e presiede le sedute della Commissione.

    5 .

    Le vicepresidenti collaborano con la presidente e la sostituiscono in caso di assenza od impedimento.

    Art. 6 – Sedute della commissione e loro convocazione

    1 .

    In via ordinaria la Commissione si riunisce con cadenza media quindicinale.

    2 .

    La Commissione puo’ riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

    3 .

    La convocazione della Commissione puo’ essere richiesta da un numero di componenti uguale o superiore a un terzo.

    4 .

    Per la validita’ delle sedute della Commissione e’ necessaria la presenza della maggioranza delle componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza delle presenti.

    Art. 7 – Pareri della commissione

    1 .

    Il parere di cui alla lettera e), primo comma, dell’art. 3 deve essere espresso entro trenta giorni dalla ricezione dell’atto; ove il parere non sia reso entro il suddetto termine, si prescinde dal parere.

    2 .

    Gli atti della Regione devono motivare, in ordine alle proposte, i pareri e le richieste pervenute dalla Commissione.

    Art. 8 – Rapporti con gli uffici regionali, con gli enti e le aziende dipendenti dalla regionee le societa’ a pecipazione regionale

    1 .

    Per lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma dell’art. 3, devono essere portati a conoscenza della Commissione, a cura del presidente del Consiglio Regionale, tutti i progetti di legge e le proposte di deliberazione di iniziativa consiliare e popolare che comunque abbiano rilevanza sulla condizione femminile, nonche’ le proposte di legge e di deliberazione della Giunta regionale, secondo modalita’ da definirsi con deliberazione della giunta, sentita la Commissione stessa.

    2 .

    Gli enti dipendenti dalla Regione e le societa’ a partecipazione regionale forniscono, su richiesta della Commissione, tutti i dati e gli elementi necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali della Commissione stessa.

    3 .

    Alla Commissione non puo’ essere opposto il segreto d’ufficio; le componenti la Commissione e i funzionari ammessi alle sue sedute sono in ogni caso tenuti alla riservatezza in ordine alle informazioni ed ai dati acquisiti qualora gli stessi siano esclusi dal diritto di accesso a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della normativa regionale in materia.

    Art. 9 – Coordinamento con le commissioni consiliari

    1 .

    Il Consiglio regionale istituisce, a norma del secondo comma dell’art. 21 del regolamento interno del Consiglio Regionale, la Commissione consiliare “Diritti civili”.

    2 .

    La Commissione consiliare “Diritti civili” vigila sullo stato di attuazione della presente legge e ne riferisce annualmente al Consiglio regionale con le osservazioni alla relazione annuale di cui al secondo comma dell’art. 3.

    3 .

    Fino a quando non sara’ istituita la Commissione di cui al primo comma, le funzioni della Commissione stessa sono demandate alla Commissione consiliare competente per gli affari istituzionali integrata da tutte le consigliere regionali.

    Art. 10 – Albo regionale delle associazioni e dei movimenti delle donne

    1 .

    Ai fini della convocazione delle assemblee di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 3, e’ istituito presso la Giunta regionale l’albo regionale delle associazioni, dei movimenti e delle organizzazioni femminili cui possono iscriversi tutti i soggetti collettivi il cui statuto o atto costitutivo prevedono finalita’ rientranti fra quelle previste dalla presente legge e che abbiano sede nella Regione Lombardia.

    2 .

    Il Consiglio Regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per la formazione dell’albo di cui al primo comma, che possono essere modificati con cadenza biennale, nonche’ le modalita’ di iscrizione.

    3 .

    L’albo di cui al primo comma e’ aggiornato annualmente, con deliberazione della Giunta regionale.

    4 .

    Per procedere agli aggiornamenti di cui al comma precedente la Giunta regionale pubblica annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione un Avviso, concernente anche il termine, non inferiore a 60 giorni, per la richiesta di iscrizione all’albo e la presentazione dei relativi documenti.

    Art. 11 – Indennita’ di presenza, rimborso spese ed indennita’ di missione alle componenti la commissione

    1 .

    Alle componenti la Commissione spetta una indennita’ di presenza per un importo di L. 150.000 a seduta, per non piu’ di una seduta al giorno e per non oltre 50 sedute annue.

    2 .

    L’indennita’ e’ erogata per la partecipazione alle sedute della Commissione e dei gruppi di lavoro.

    3.

    Per la presidente e le vicepresidenti detti importi sono rispettivamente maggiorati del 50% e del 30%.

    4 .

    Alle componenti la Commissione che non risiedono nel capoluogo della Regione per la partecipazione alle sedute della stessa e dei gruppi di lavoro, spetta il rimborso delle spese di viaggio, nelle forme previste per i dipendenti regionali e limitatamente alla distanza chilometrica massima di km. 240 corrispondente alla distanza tra il capoluogo sede della Commissione e il Comune della Regione piu’ distante.

    5 .

    Per la partecipazione in rappresentanza della Commissione ad incontri, convegni o seminari in localita’ diverse dal Comune ove ha sede la Commissione, spettano alle componenti interessate, oltre al rimborso delle spese di viaggio, anche il trattamento di missione nella misura massima prevista per i dipendenti regionali, non cumulabili con l’indennita’ di presenza di cui al primo comma.

    Art. 12 – Abrogazione

    1 .

    E’ abrogata la Legge regionale 27 gennaio 1979, n. 19 “Istituzione della consulta femminile regionale” e successive modificazioni.

    2 .

    Ogni richiamo alla consulta femminile regionale contenuto in norme e atti regionali deve intendersi riferito alla Commissione istituita ai sensi dell’art. 2 della presente legge.

    Art. 13 – Articolazione e personale del servizio “condizione femminile”

    1 .

    La Giunta regionale assume, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e secondo le norme vigenti, i provvedimenti relativi:

    • Alla eventuale articolazione in uffici e/o unita’ operative organiche, e relativa definizione delle attribuzioni, del servizio “Condizione femminile” istituito dall’ottavo comma dell’art. 3;
    • Alla nomina del dirigente del servizio e degli eventuali uffici e/o delle unita’ operative organiche di cui alla lettera a);
    • Alla mobilita’ del personale conseguente alla istituzione delle strutture di cui alle lettere a) e b).
    • 2 .

      Il personale addetto all’ufficio della condizione femminile di cui all’art. 8- bis della Legge regionale 27 gennaio 1979, n. 19, aggiunto dall’art. 5 della Legge regionale 10 settembre 1984, n. 50, e’ assegnato al servizio “Condizione femminile”.

      Art. 14 – Norma finanziaria

      1 .

      E’ autorizzata per l’esercizio finanziario 1992 la spesa complessiva di L. 200.000.000 relativa agli oneri di cui al precedente art. 11.

      2 .

      Alla determinazione della spesa per le finalita’ di cui al precedente art. 11 si provvedera’ il decorrere dall’esercizio finanziario 1993 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi dell’art. 22, primo comma, della Legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni.

      3 .

      Al finanziamento dell’onere di L. 200.000.000 per l’anno 1992, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del “Fondo di riserva delle spese obbligatorie” iscritto al capitolo 5.3.1.1.537 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1992.

      4 .

      Agli oneri di cui al precedente art. 3, settimo comma, si fa fronte mediante l’utilizzo delle somme annualmente iscritte al capitolo 1.2.7.1.549 “Spese diverse, onorari e rimborsi per attivita’ di ricerca e per studi, indagini, consulenze e collaborazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale”.

      5 .

      Agli oneri di cui al precedente art. 3, ottavo comma, si fa fronte mediante gli stanziamenti riguardanti le spese per il trattamento economico del personale regionale relativi all’anno 1992 e seguenti.

      6 .

      Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni: all’ambito 1. Settore 2, obiettivo 7, Parte I, e’ istituito il capitolo 1.2.7.1.3420 “Spese per il funzionamento della Commissione regionale per le pari opportunita’ tra uomo e donna” con la dotazione finanziaria di competenza di cassa di L. 200.000.000. La presente Legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.