
- Emanante: 3
- Regione: Sicilia
- Fonte: Altro
- Numero fonte: 36
- Data fonte: 06/10/1990
Ferme restando le disposizioni impartite con le precedenti circolari sui criteri e sulle modalita’ di finanziamento ed esecuzione dei progetti di utilita’ collettiva previsti dall’art. 23 della legge n. 67/88, vista la Legge regionale n. 36 del 21 settembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 45 del 29 settembre 1990, si forniscono le ulteriori indicazioni per la presentazione -alla commissione regionale per l’impiego dei progetti finanziabili con gli interventi integrativi della Regione previsti dall’art. 22 della citata Legge regionale.
Gli enti proponenti i progetti di utilita’ collettiva approvati dalla commissione regionale per l’impiego con la decisione del 28 novembre 1988, d’intesa con i rispettivi enti attuanti, entro la data del 31 ottobre 1990 presenteranno progetti integrativi o di completamento delle attivita’ gia’ realizzate.
Nell’eventualita’ in cui non sia possibile l’effettuazione di attivita’ integrative o di completamento, saranno presentati, per una sola volta, entro la medesima data, progetti aventi caratteristiche e contenuti analoghi o affini a quelli dei progetti originari, trattandosi di iniziative per la cui realizzazione debbono essere utilizzate le medesime unita’ e quindi, ovviamente, le medesime figure professionali.
Per favorire il mantenimento e l’elevazione dei livelli di professionalita’ raggiunti dai soggetti avviati, le attivita’ da svolgere potranno essere integrate con l’espletamento di attivita’ formative aventi attinenza con i contenuti dei progetti. Dette attivita’, ai fini dell’indennita’ da corrispondere agli avviati, sono equiparate alla attivita’ principale. A conclusione delle attivita’, le sezioni comunali di collocamento competenti per territorio, su richiesta degli interessati e previa esibizione di apposita dichiarazione rilasciata dagli enti incaricati dell’attuazione dei progetti, provvederanno ad attestare sul libretto di lavoro l’attivita’ svolta ed i contenuti dell’eventuale attivita’ formativa.
In conformita’ a quanto stabilito dal comma 4 dello art. 22 della Legge regionale, hanno titolo ad essere utilizzati, per l’attuazione dei progetti che saranno approvati dalla commissione regionale per l’impiego, soltanto i soggetti che abbiano precedentemente svolto attivita’ nell’ambito dei progetti approvati nell’anno 1988.
Ai fini dell’avviamento il superamento del limite dei 29 anni non costituisce elemento ostativo. Restano, comunque, esclusi dall’ambito di applicazione della Legge regionale coloro i quali, pur essendo stati avviati ed utilizzati nell’ambito dei progetti originari, abbiano abbandonato per loro libera scelta la relativa attivita’.
Si sottolinea che il diritto alla conservazione della propria posizione da parte degli assenti giustificati di lungo periodo si esercita anche nell’arco temporale di realizzazione dei progetti previsti dall’art. 22 della citata Legge regionale.
Quanto sopra premesso, i soggetti proponenti ed attuanti dovranno far pervenire, alla scadenza sopra indicata, 4 copie dei progetti, utilizzando il formulario contenuto nella circolare n. 131 del 24 aprile 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 24 del 19 maggio 1990.
In detti formulari al punto a) (attivita’ da svolgere) gli organismi avranno cura di evidenziare se l’attivita’ proposta costituisce integrazione o completamento della attivita’ precedente o se trattasi di altre attivita’. Quindi procederanno nella descrizione analitica delle attivita’ da svolgere. Nella eventuale individuazione di attivita’ che non costituiscono ne’ integrazione ne’ completamento della precedente iniziativa, gli organismi attuanti e proponenti terranno conto delle limitazioni contenute nella circolare n. 131 gia’ citata, nonche’ di quanto specificato in ordine alla necessita’ di utilizzare i medesimi soggetti con le medesime qualifiche.
La durata del progetto, che verra’ indicata al punto d) del formulario, non potra’ superare la durata del progetto originario e comunque i dodici mesi. Nel caso in cui venga prevista attivita’ formativa, al punto b) del formulario dovranno essere indicati i tempi, i contenuti e le modalita’ di realizzazione. Al punto e), nello spazio nel quale dovra’ essere specificato il numero degli avviandi, verra’ indicato un numero che non potra’ essere superiore a quello del progetto originario approvato e di norma non inferiore a quello degli aventi titolo alla prosecuzione del rapporto di utilizzazione nell’ambito del nuovo progetto.
Ai progetti (in quattro copie) dovranno essere allegati due prospetti contenenti i nominativi di tutti i soggetti che hanno svolto attivita’ nel precedente periodo. Il primo elenco conterra’ i nominativi di tutti i soggetti inizialmente avviati nell’ambito del progetto di finanziamento approvato, o avviati in sostituzione di coloro i quali hanno abbandonato volontariamente l’attivita’; nel secondo elenco verranno indicati i nominativi di tutti i soggetti che hanno svolto attivita’ nello ambito del progetto originario in sostituzione temporanea.
I progetti di cui alla Legge regionale dovranno essere presentati dai medesimi enti proponenti i progetti approvati nell’anno 1988 ai sensi dell’art. 23 della legge n. 67/88 e saranno realizzati, di norma, dai medesimi enti attuanti, salvo i casi di impossibilita’ giuridiche (fallimento, scioglimento della cooperativa etc.) o comunque obiettive, che dovranno essere adeguatamente esplicitate dai soggetti interessati.
In ogni caso l’approvazione del progetto dovra’ essere effettuata da parte del competente organo deliberativo dell’ente proponente, e pertanto, per gli enti pubblici territoriali, dalla Giunta comunale o Provinciale. L’Assessorato provvedera’ ad inviare agli UPLMO ed agli Ispettorati Provinciali del Lavoro competenti per territorio, assieme all’elenco dei progetti approvati dalla cri, i singoli progetti con allegati i rispettivi elenchi degli avviandi.
Alla realizzazione dei progetti verranno avviati i soggetti indicati nell’elenco, previa presentazione di apposita istanza alla competente sezione di collocamento, sempreche’ permanga il requisito previsto dalla legge della iscrizione nella i’ classe delle liste di collocamento.
Si precisa che ai fini dell’avviamento varra’ la posizione rivestita dagli aspiranti nell’ambito delle graduatorie formulate per l’attuazione del progetto originario.
Inoltre i soggetti chiamati a svolgere attivita’ nell’ambito dei progetti ex art. 23 della legge n. 67/88 in sostituzione di altri assenti per cause volontarie o di forza maggiore, saranno utilizzati, secondo l’ordine della predetta graduatoria, finche’ permanga l’assenza stessa ovvero qualora questa si verifichi nel corso della realizzazione del progetto a finanziamento regionale.
Nel caso in cui, da parte dell’ente proponente, non venga presentato il progetto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 22 della Legge regionale, i soggetti impegnati nel progetto originario potranno manifestare la propria disponibilita’ ad essere utilizzati in altri progetti approvati ai sensi della medesima Legge regionale, per qualifiche uguali a quella posseduta, mediante istanza diretta al competente UPLMO.
Della mancata presentazione del progetto a finanziamento regionale sara’ data notizia agli interessati mediante apposito Avviso da affigersi all’albo delle competenti sezioni di collocamento, cosi’ da consentire agli stessi la presentazione dell’istanza di cui sopra, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione.