
- Emanante: 3
- Regione: Veneto
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 24
- Data fonte: 17/06/2000
Thesaurus: Lavoro
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 8 del 26 gennaio 2000)
IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale:
Art. 1 – F i n a l i t a’
1.
La Regione del Veneto al fine di promuovere e consolidare il lavoro femminile e consentire una sua qualificata presenza sul mercato:
Art. 2 – Destinatarie dei contributi
1.
Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, dettata dalla raccomandazione C.E. in data 3 aprile 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita’ europea legge n. 107 del 30 aprile 1996, attive o che intendono attivarsi nel territorio Veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie:
2.
Le imprese di cui alle lettere a) e b) devono avere sede operativa nel Veneto.
3.
Possono ottenere i contributi le imprese di cui al comma 1 che intendono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
4.
Il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 non puo’ comunque essere finalizzato alla riduzione del personale dell’impresa gia’ esistente.
5.
I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono:
Art. 3 – C o n t r i b u t i
1.
Alle imprese di cui all’art. 2 possono essere concessi i seguenti contributi:
2.
I contributi concessi ai sensi della presente legge rientrano nel regime de minimis di cui alla comunicazione CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita’ europea n. C 68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni.
Art. 4 – Non cumulabilita’
I benefici della presente legge non sono cumulabili con quelli previsti e corrisposti in base ad altre norme regionali, nazionali e comunitarie per gli stessi motivi ed obiettivi.
Art. 5 – R e v o c a
1.
I contributi erogati ai sensi della presente legge sono revocati nei seguenti casi:
Art. 6 – Disposizioni attuative
1.
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, delibera:
Art. 7 – Assistenza tecnica
1.
2.
La Regione, al fine di fornire l’assistenza tecnica alle imprese di cui alla presente legge, puo’ stipulare apposite convenzioni con le associazioni di categoria operanti nel territorio.
Art. 8 – Relazione annuale
1.
La giunta regionale, entro l’8 marzo di ogni anno, predispone una relazione sullo stato di attuazione della presente legge da presentare alla commissione consiliare competente.
Art. 9 – Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte:
Art. 10 – Dichiarazione d’urgenza
1.
La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.