Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1

  • Emanante: 3
  • Regione: Veneto
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 24
  • Data fonte: 17/06/2000
Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile

Thesaurus: Lavoro

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 8 del 26 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1 – F i n a l i t a’

1.

La Regione del Veneto al fine di promuovere e consolidare il lavoro femminile e consentire una sua qualificata presenza sul mercato:

  • promuove e sostiene l’imprenditoria femminile, particolarmente in settori innovativi;
  • favorisce la diversificazione delle scelte professionali delle donne, in particolare attraverso gli strumenti della formazione professionale, nonche’ l’accesso al lavoro autonomo e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici.
  • Art. 2 – Destinatarie dei contributi

    1.

    Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, dettata dalla raccomandazione C.E. in data 3 aprile 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita’ europea legge n. 107 del 30 aprile 1996, attive o che intendono attivarsi nel territorio Veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie:

    • imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
    • societa’ i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale e’ per almeno il cinquantuno per cento di proprieta’ di donne.
    • 2.

      Le imprese di cui alle lettere a) e b) devono avere sede operativa nel Veneto.

      3.

      Possono ottenere i contributi le imprese di cui al comma 1 che intendono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

      • adottare processi produttivi innovativi ovvero innovare prodotti;
      • qualificare l’impresa con corsi di formazione per l’imprenditoria, la direzione e il personale dipendente.
      • 4.

        Il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 non puo’ comunque essere finalizzato alla riduzione del personale dell’impresa gia’ esistente.

        5.

        I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono:

        • sussistere al momento della costituzione dell’impresa, se si tratta di nuova impresa;
        • sussistere da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di contributo, se si tratta di impresa gia’ esistente;
        • permanere nei primi cinque anni dalla concessione del contributo.
        • Art. 3 – C o n t r i b u t i

          1.

          Alle imprese di cui all’art. 2 possono essere concessi i seguenti contributi:

          • in conto capitale per l’avvio dell’impresa;
          • finanziamenti agevolati per avviare processi innovativi dei prodotti e delle attivita’ produttive aziendali tramite apposito fondo di rotazione costituito presso Veneto Sviluppo S.p.a.;
          • per la formazione di titolari, dirigenti, dipendenti di sesso femminile.
          • 2.

            I contributi concessi ai sensi della presente legge rientrano nel regime de minimis di cui alla comunicazione CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita’ europea n. C 68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni.

            Art. 4 – Non cumulabilita’

            I benefici della presente legge non sono cumulabili con quelli previsti e corrisposti in base ad altre norme regionali, nazionali e comunitarie per gli stessi motivi ed obiettivi.

            Art. 5 – R e v o c a

            1.

            I contributi erogati ai sensi della presente legge sono revocati nei seguenti casi:

            • perdita del requisiti di cui all’art. 2;
            • mancata attuazione, totale o parziale, dell’iniziativa imprenditoriale entro due anni dall’erogazione del contributo.
            • Art. 6 – Disposizioni attuative

              1.

              Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, delibera:

              • sui termini e le modalita’ di presentazione delle domande;
              • sull’entita’ e sulle modalita’ di erogazione dei contributi in base alle seguenti priorita’:
              • sulle modalita’ di revoca dei contributi.
              • Art. 7 – Assistenza tecnica

                1.

                2.

                La Regione, al fine di fornire l’assistenza tecnica alle imprese di cui alla presente legge, puo’ stipulare apposite convenzioni con le associazioni di categoria operanti nel territorio.

                Art. 8 – Relazione annuale

                1.

                La giunta regionale, entro l’8 marzo di ogni anno, predispone una relazione sullo stato di attuazione della presente legge da presentare alla commissione consiliare competente.

                Art. 9 – Norma finanziaria

                1.

                Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte:

                • per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 3 della presente legge, quantificabili in lire 1.000 milioni, si provvede ai sensi dell’art. 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall’art. 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, mediante utilizzo dell’importo accantonato nella partita n. 12 del capitolo n. 80230 denominato “Fondo globale spese d’investimento” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999 e contemporanea istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000, del capitolo n. 23012 denominato “Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile” con lo stanziamento di lire 1.000 milioni in termini di competenza;
                • per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 della presente legge si provvedera’ con i fondi da allocarsi al capitolo n. 23020 denominato “Fondo di rotazione per l’imprenditoria femminile” con legge di bilancio ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni;
                • per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 3 della presente legge si provvedera’ con i fondi da allocarsi al capitolo n. 23014, denominato “Contributi per la formazione dell’imprenditoria femminile” con legge di bilancio ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.
                • Art. 10 – Dichiarazione d’urgenza

                  1.

                  La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.