Legge regionale 20 marzo 1980, n. 31

  • Emanante: 3
  • Regione: Lombardia
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 20/03/1980
Diritto allo studio norme di attuazione, art.2

Thesaurus: Diritto allo studio

Art. OMISSIS

Art. 2 – Attuazione del diritto allo studio

Il diritto allo studio e’ assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell’obbligo; a consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficolta’ di sviluppo e di apprendimento; ad eliminare i casi di evasione e di inadempienze dell’obbligo scolastico; a favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano una ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e societa’ ; a fornire un adeguato supporto per l’orientamento scolastico e per le scelte degli indirizzi dopo il compimento dello obbligo di studio; a favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonche il completamento dell’obbligo scolastico e la frequenza di scuole secondarie superiori da parte di adulti e lavoratori studenti. Tali interventi devono essere realizzati in collegamento con gli organi collegiali della scuola, sviluppando la partecipazione effettiva delle forze sociali organizzate sul territorio. I Comuni singoli od associati esercitano le funzioni disciplinate dalla presente Legge, secondo le modalita’ e i criteri specifici di cui ai successivi artt. 3 , 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Omissis