Legge regionale 20 marzo 1990, n. 17

  • Emanante: 3
  • Regione: Lombardia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 17
  • Data fonte: 24/03/1990
Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in lombardia.

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

La regione attua interventi nel comparto artigiano per sostenere, promuovere ed incentivare: la ricerca, l’assistenza tecnica, manageriale e di marketing, il trasferimento di informazioni e la fruizione di servizi reali, l’innovazione tecnologica nonche’ il trasferimento di tecnologia, il risanamento e la tutela ambientale, la commercializzazione e l’esportazione dei prodotti artigiani, l’associazionismo,la formazione imprenditoriale e l’aggiornamento professionale, l’apprendistato e l’occupazione giovanile.

Titolo 1 – disposizioni generali

Art. 1 – Obiettivi

1 .

In applicazione dell’art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e secondo quanto previsto dagli articoli 177 e 45 della Costituzione, la Regione in conformita’ agli obiettivi del programma regionale di sviluppo (Prs), attua interventi nel comparto artigiano per sostenere, promuovere ed incentivare: art. 2.

  • La ricerca, l’assistenza tecnica, manageriale e di marketing, il trasferimento di informazioni e la fruizione di servizi reali;
  • L’innovazione tecnologica nonche’ il trasferimento di tecnologia;
  • La realizzazione di insediamenti mediante l’apprestamento di aree attrezzate ed il recupero di strutture industriali in disuso con particolare riferimento ai centri storici;
  • Gli investimenti socio-economici, agevolando i relativi finanziamenti ed in particolare l’accesso al credito;
  • Il risanamento e la tutela ambientale;
  • La commercializzazione e l’esportazione dei prodotti artigiani;
  • L’associazionismo;
  • La formazione imprenditoriale e l’aggiornamento professionale, l’apprendistato e l’occupazione giovanile;
  • Le azioni straordinarie in caso di calamita’ naturali.
  • Consulta regionale dell’artigianato

    1 .

    Al fine di costruire un momento partecipativo ed identificare una sede permanente di incontro, confronto e verifica con le istanze socio-economiche e gli esponenti degli interessi locali della Lombardia sugli obiettivi strategici della programmazione in materia di artigianato, quali indicati al precedente art. 1, e’ istituita, presso la Giunta regionale, settore industria e artigianato, la consulta regionale dell’artigianato.

    2 .

    La consulta e’ composta:

    • Dall’Assessore regionale all’industria e artigianato con funzioni di presidente;
    • Dal dirigente del servizio artigianato;
    • Da quattro consiglieri regionali nominati dal consiglio;
    • Dal presidente della commissione regionale per l’artigianato o suo delegato;
    • Dai presidenti e dai segretari regionali delle associazioni sindacali dell’artigianato aderenti alle confederazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro a livello nazionale o loro delegati;
    • Da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale;
    • Da un rappresentante dell’unione regionale delle province lombarde (Urpl);
    • Da un rappresentante regionale dell’unione nazionale comuni ed enti montani (Uncem);
    • Da un rappresentante regionale dell’associazione nazionale comuni Italiani (Anci);
    • Da due rappresentanti del settore creditizio di cui uno designato dall’associazione bancaria Italiana ed uno dalla federazione regionale delle casse rurali ed artigiane;
    • Dal presidente del comitato tecnico regionale della cassa per il credito alle imprese artigiane o suo delegato;
    • Dal presidente dell’unione regionale delle camere di commercio della Lombardia o suo delegato.
    • 3 .

      Alla Costituzione della consulta, che dura in carica cinque anni, e che comunque scade con lo scioglimento del Consiglio Regionale, procede il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto.

      4 .

      La consulta disciplina, con norme regolamentari, la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.

      5 .

      La consulta si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di marzo e di settembre di ogni anno.

      6 .

      Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un funzionario regionale del servizio artigianato.

      7 .

      Le spese per il funzionamento della consulta sono a carico del bilancio regionale.

      8 .

      Ai componenti della consulta spettano le indennita’ di presenza e il rimborso spese nella misura prevista dalla Legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

      Titolo 2 – interventi

      Capo 1

      Programmi per la ricerca, assistenza tecnica, manageriale, di marketing; trasferimento di informazioni e fruizione di servizi reali.

      Art. 3 – Ricerca socio-economica e territoriale

      1 .

      Gli interventi regionali per la ricerca socio-economica e territoriale sono volti all’appropriazione delle conoscenze concernenti:

      • Le potenzialita’ competitive del sistema delle imprese artigiane in termini di acquisizione di nuove tecnologie e nuovi sbocchi di mercato;
      • I rapporti e le connessioni tra il comparto artigiano e i relativi contesti sociali-economici e territoriali.
      • 2 .

        Detti interventi sono inseriti ed attuati nell’ambito del programma annuale degli studi e delle ricerche di interesse della Regione previsto dalla Legge regionale 3 settembre 1974, n. 57 “Costituzione dell’istituto regionale di ricerca (I.Re.R.)” sentita la consulta regionale e la commissione regionale per l’artigianato.

        Art. 4

        1 .

        La Regione attiva e realizza gli interventi concerenti la ricerca applicata, l’assistenza tecnica, manageriale, di marketing, il trasferimento di informazioni tecnico scientifiche relative a normative nazionali e comunitarie, nonche’ la fruizione di servizi reali tramite il centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo delle piccole e medie imprese “cestec” e/o in collaborazione con universita’, l’unione regionale delle camere di commercio lombarde, centri studi pubblici e privati, istituti di ricerca della Lombardia nonche’ con le associazioni sindacali dell’artigianato piu’ rappresentative a livello regionale aderenti alle confederazioni firmatarie di contratti collettivi di lavoro a livello nazionale.

        2 .

        La diffusione dei risultati nel campo della ricerca applicata, della formazione manageriale, del marketing e della fruizione di servizi reali, puo’ costituire oggetto di specifici programmi, da realizzarsi tramite il cestec, anche in collaborazione con l’I.Re.R. E le associazioni sindacali dell’artigianato piu’ rappresentative a livello regionale aderenti alle confederazioni firmatarie di contratti collettivi di lavoro a livello nazionale.

        3 .

        Gli interventi di cui al presente articolo possono essere svolti pure da appositi consorzi, societa’ consortili, associazioni temporaee, iscritte nella separata sezione dell’albo delle imprese artigiane come stabilito dall’art. 3 della Legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73.

        4 .

        Per l’attuazione degli interventi, tramite i soggetti di cui ai commi precedenti, la Regione concede contributi a fronte delle spese sostenute dai soggetti in questione derivanti anche da convezioni stipulate dai soggetti medesimi con enti, istituti, centri studi, organizzazioni pubbliche o private di ricerca scientifica, per progettazioni, consulenze, ricerche e studi diretti a favorire l’ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione dei cicli produttivi e delle tipologie aziendali, l’incremento della produttivita’, il miglioramento delle fasi di commercializzazione delle imprese associate, IV i comprese campagne promozionali e di marketing.

        5 .

        I contributi di cui al precedente comma sono accordati in misura non superiore al 30 della spesa riconosciuta ammissibile.

        Capo 2

        Innovazione tecnologica

        Art. 5 – Iniziative regionali

        1 .

        La Regione con specifici interventi di sostegno economico, valorizza l’innovazione tecnologica nel settore artigiano nell’ambito di quanto stabilito e finanziato dalla Legge regionale 23 aprile 1985, n. 34 “primi interventi regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori”. Alle imprese artigiane e’ accordata la priorita’ nella concessione delle agevolazioni previste dalla medesima legge.

        Art. 6 – Agevolazioni a favore di contratti di associazione in partecipazione

        1 .

        La Regione Lombardia interviene per promuovere e sostenere la stipulazione di contratti di associazione in partecipazione previsti all’art. 2549 e seguenti, titolo settimo, libro quinto del codice civile, fra imprese artigiane di trasformazione manifatturiera che tengano la contabilita’ ordinaria, nonche’ loro societa’ consortili, anche a capitale misto pubblico e privato, considerate al terzo e quarto comma dell’art. 6 della legge 443/85 e dall’ultimo comma dell’art. 3 della Legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73, operanti nel settore dell’innovazione tecnologica e del trasferimento di nuove tecnologie con particolare riferimento all’ambiente ed ai sistemi organizzativi – in qualita’ di associanti e finlombarda s.p.a. Od altre societa’ finanziarie – in qualita’ di associate.

        2 .

        Agli effetti del presente articolo:

        • La data di Costituzione delle imprese e delle societa’ consortili non puo’ essere antecedente, da oltre tre anni, alla data di proposta di contratto;
        • Alle societa’ consortili debbono partecipare, come soci, almeno otto imprese o enti;
        • La durata massima del contratto e’ limitata a tre anni;
        • L’apporto di finlombarda s.p.a. O delle altre societa’ finanziarie associate, non puo’ superare il 40 del patrimonio dell’impresa o del capitale sociale deliberato e sottoscritto dalle societa’ consortili associanti.
        • 3 .

          A finlombarda s.p.a. Ed alle altre societa’ finanziarie associate puo’ essere concesso un contributo sull’incremento complessivo degli apporti effettuati nel corso di ciascun esercizio finanziario rapportati al 31 dicembre dell’esercizio precedente, destinato alla copertura delle perdite eventualmente subite nei tre esercizi successivi a quello in cui il contributo e’ stato erogato; alla scadenza di tale periodo le quote di contributo non utilizzate debbono essere restituite alla Regione

          4 .

          La misura massima del contributo non puo’ superare il 5 dell’incremento e comunque 200 milioni per singolo apporto.

          5 .

          Le modalita’ di attuazione formeranno oggetto di particolari convenzioni con finlombarda s.p.a. Ed altre societa’ finanziarie, sottoscritte dal presidente della Regione o dall’Assessore competente, se delegato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata in base ai criteri stabiliti dalla deliberazione consiliare e sentito il comitato tecico-scientifico di cui rispettivamente al successivo art. 35 e al quinto comma del successivo art. 34.

          Capo 3

          Insediamenti artigiani mediante apprestamento di aree attrezzate e il recupero di strutture industriali in disuso con particolare riferimento ai centri storici.

          Art. 7 – Aree attrezzate e recupero di strutture industriali dismesse

          1 .

          La Regione nell’ambito di quanto stabilito e finanziato dalla Legge regionale 3 luglio 1981, n. 33 “intervento regionale per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per orientare le localizzazioni delle imprese industriali ed artigiane” ed in attuazione del disposto di cui alla lettera b), quarto comma dell’art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e del secondo comma dell’art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 443, per favorire l’insediamento di imprese artigiane, interviene a sostegno delle iniziative intraprese da comuni, singoli o associati, relative all’apprestamento di aree attrezzate, anche nel contesto di aree a generale destinazione produttiva.

          Art. 8 – Iniziative e destinatari

          1 .

          La Regione per la realizzazione di infrastrutture e di servizi consortili all’interno di aree attrezzate per gli insediamenti artigiani o, al di fuori di tali aree, in aree oggetto di strumenti esecutivi del piano regolatore generale o in fabbricati a destinazione produttiva inattivi o comunque da recuperare, concede a consorzi, societa’ consortili, anche in forma cooperativa, fra imprese artigiane e miste, nonche’ ad apposite societa’ di intervento costituite ai sensi del quarto e quinto comma dell’art. 3 della Legge regionale 33/81, contributi in conto capitale.

          2 .

          I contributi di cui al precedente primo comma sono assegnati, nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, in misura non superiore al 30 della

          3 .

          E’ esclusa dal computo della spesa ammessa la quota di investimenti che beneficia del concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, o di altre agevolazioni finanziarie.

          Art. 9 – Centri storici

          1 .

          Per favorire gli insediamenti artigiani nei centri storici di cui ai successivi commi sono accordati contributi in conto capitale direttamente alle imprese artigiane.

          2 .

          Per gli interventi di cui al precedente primo comma, nelle aree individuate dagli strumenti urbanistici generali quali centri o nuclei di interesse storico, artistico o ambientale ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale 51/75, possono venire finanziati interventi volti all’utilizzazione e alla ristrutturazione e adeguamento funzionale di complessi edilizi preesistenti per l’insediamento di attivita’ artigianali nella misura non superiore al 30

          3 .

          Per l’attuazione degli interventi di cui al comma precedente si applica quanto disposto dall’art. 8 della Legge regionale 3 luglio 1981, n. 33, potendo i comuni attribuire ai relativi progetti, corredati da tutti gli elemeti di documentazione previsti dalla normativa vigente, valore di piano di recupero, ai sensi dell’art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

          4 .

          In sede di approvazione regionale verra’ in particolare verificata la compatibilita’ dell’intervento proposto in ordine alla salvaguardia degli aspetti storici, monumentali ed ambientali, alla efficiente organizzazione della rete viaria di accesso e all’idonea dotazione di spazi di parcheggio.

          5 .

          Qualora si tratti di interventi da realizzare su immobili assoggettati alla tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497, integrata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, l’approvazione regionale del progetto ha valore di autorizzazione rilasciata ai sensi delle predette leggi.

          Capo 4

          Ulteriore sostegno ai finanziamenti a medio termine %1. Al fine di favorire l’accesso al credito agevolato da parte di imprese artigiane e loro forme associative finlombarda s.p.a., nell’ambito della convenzione prevista dal successivo art. 15, svolgera’ attivita’ di consulenza a favore dei soggetti citati volta, in particolare, a favorire l’accesso a finanziamenti e contributi previsti da fondi comunitari ed extracomunitari a fronte di programmi di investimento.% Capo 5 Agevolazione per il risanamento e la tutela ambientale

          Art. 14 – Concessione di contributi

          1 .

          La Regione per incentivare l’adeguamento dei laboratori e degli impianti alle norme vigenti sulla tutela dell’ambiente, concede alle imprese artigiane contributi in conto capitale fino al 25 della spesa ritenuta ammissibile per

          2 .

          Ai consorzi, alle societa’ consortili costituite fra imprese artigiane ed alle societa’ di intervento che si occupino dello stoccaggio e del trattamento di reflui e scarti di lavorazione sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 30 della spesa ritenuta ammissibile per la

          Art. 15 – Agevolazioni all'”export”

          1 .

          Per agevolare l’introduzione dei prodotti artigiani sui mercati esteri, la Regione assegna a finlombarda s.p.a. E alle forme associative artigiane di cui all’art. 3 della Legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73, previa stipula di convenzione, approvata dalla Giunta regionale in base ai criteri stabiliti dal Consiglio regionale nella deliberazione di cui al successivo art. 35 e sentito il comitato tecnico scientifico di cui al successivo art. 34 e sottoscritta dal Presidente della Giunta o dall’Assessore all’industria, ed artigianato, se delegato, un contributo per l’attuazione e la realizzazione di specifici programmi di intervento.

          2 .

          I programmi di cui al precedente primo comma si riferiscono in particolare a:

          • Studi di mercato;
          • Dimostrazioni e pubblicita’, nonche’ a Costituzione di campionari e di depositi;
          • Rappresentanze permanenti all’estero;
          • Costituzione di reti di vendita e di centri di assistenza all’estero nonche’ al loro funzionamento;
          • Abbattimento dei costi di garanzia in misura non superiore al 50, dovuti a fronte di esportazioni.
          • 3 .

            I contributi regionali di cui al precedente comma sono concessi nella misura massima del 30 della spesa ritenuta ammissibile.

            4 .

            Le imprese artigiane, singole o associate, che aderiscono ad un consorzio export, costituito ai sensi delle leggi 21 maggio 1981, n. 240 e 21 febbraio 1989, n. 83 “interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane” e convenzionato con la Regione possono beneficiare di un contributo al massimo pari alla quota associativa annuale.

            5 .

            I contributi previsti ai precedenti commi saranno assegnati ed erogati in base ai criteri e secondo le procedure stabilite ai successivi articoli 35 e 36.

            Art. 16 – Facilitazioni dirette alle operazioni di “export”

            1 .

            I consorzi export, costituiti ai sensi delle leggi 21 maggio 1981, n. 240 concernente “provvidenze a favore dei consorzi e delle societa’ consortili tra piccole e medie imprese nonche’ delle societa’ consortili miste” e 21 febbraio 1989, n. 83 “interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane ed aventi le caratteristiche indicate all’art. 3 della Legge regionale del 16 dicembre 1989, n. 73 possono beneficiare di un contributo non superiore al 30 delle spese ritenute

            2 .

            Tale contributo e’ finalizzato a sostenere ed abbattere i costi relativi all’export per: certificati d’origine, spese doganali, visti consolari, resa a porto, assicurazione inerente a garanzia incasso crediti all’estero, introduzioni di appositi marchi, anche temporanei.

            3 .

            I criteri e le modalita’ per l’assegnazione del contributo, da parte della Giunta regionale ai sensi del successivo art. 36, saranno stabiliti dal Consiglio regionale con la deliberazione di cui al successivo art. 35.

            Art. 17 – Presenza nei mercati esteri

            1 .

            La Regione puo’ organizzare direttamente e/o in collaborazione con l’istituto del commercio con l’estero (Ice) la partecipazione collettiva, all’estero, di imprese artigiane della Lombardia a manifestazioni fieristiche ed espositive, altamente qualificate, concedendo contributi volti a coprire il costo dei relativi spazi espositivi.

            2 .

            La Regione puo’ inoltre promuovere per ragioni di studio e documentazione, anche in collaborazione con l’istituto del commercio per l’estero (Ice), delegazioni all’estero di operatori economici artigiani, concorrendo in tutto o in parte agli oneri relativi; nonche’ assumersi incarico le spese derivanti dall’ospitalita’ di delegazioni di stati esteri che operino in regime di reCiprocita’.

            3 .

            La Regione puo’ svolgere le iniziative di cui ai precedenti commi anche in collaborazione con le camere di commercio lombarde e loro organismi regionali.

            4 .

            I rapporti tra la Regione e l’istituto del commercio per l’estero sono regolati da apposita convenzione avente le caratteristiche fissate nell’ambito della deliberazione consiliare di cui al successivo art. 35. Tale convenzione, approvata dalla Giunta regionale, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui al successivo art. 34, e’ sottoscritta dal presidente della stessa o dall’Assessore competente, se delegato.

            5 .

            Per quanto riguarda le cciaa e per esse, se delegata, l’unioncamere della Lombardia, i rapporti sono regolamentati nell’ambito della convenzione prevista all’art. 15 della Legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73.

            6 .

            E’ fatta salva la preventiva intesa con il governo della Repubblica nei casi previsti dal secondo comma dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77.

            Art. 18 – Cessioni di credito commerciale – factoring

            1 .

            La Regione puo’ concedere contributi a fronte di operazioni di cessione di crediti commerciali (factoring) contratte dalle forme associative fra le imprese artigiane di cui all’art. 3 della Legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73, anche per conto delle imprese artigiane consociate, con apposite societa’ finanziarie.

            2 .

            Per contratti di cessione di crediti commerciali si intendono quei contratti innominati, a titolo oneroso, con prestazioni corrispettive, in base ai quali le forme associative cedono i propri crediti commerciali, o, per loro conto, quelli delle imprese socie, ad una societa’ finanziaria la quale li contabilizza e li incassa, eventualmente assumendosi a carico il rischio dell’insolvenza da parte dei debitori ceduti ed anticipandone, se del caso, il ricavo; mentre, a loro volta, le forme associative si obbligano al pagamento alla societa’ finanziaria di una commissione di incasso sull’ammontare dei crediti ceduti e di un interesse sulle eventuali anticipazioni ottenute.

            3 .

            I contributi regionali a contratti di cessione di crediti commerciali (factoring) consistono in:

            • Contributi regionali nelle spese per commissione di incasso in misura non superiore comunque al 30 dell’ammontare di questa;
            • Contributi sugli interessi connessi alle eventuali anticipazioni ottenute. L’ammontare delle anticipazioni non puo’ essere superiore annualmente a l. 500.000.000 e quello del contributo in conto interessi al 3 per cento.
            • 4 .

              Nel caso di contratti inerenti a crediti per esportazioni i contributi possono essere aumentati del 50.

              5 .

              I contributi sono erogati direttamente alla societa’ finanziaria sulla base di apposita convenzione le cui caratteristiche sono definite nell’ambito della deliberazione consiliare prevista dal successivo art. 35.

              6 .

              La convenzione e’ approvata dalla Giunta regionale, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui al quinto comma del successivo art. 34, e sottoscritta dal presidente della stessa o dall’Assessore competente, se delegato. Capo 7 associazionismo

              Art. 19 – Forme di intervento

              1 .

              • Contributi a spese di impianto;
              • Contributi al fondo consortile o al capitale sociale.
              • 2 .

                Tra i soggetti di cui al precedente primo comma si intendono compresi, a tutti gli effetti, i consorzi e le societa’ consortili sia di primo che di secondo grado che costituiscano fondi di garanzia collettiva fidi per il credito alle imprese socie.

                Art. 20 – Contributi a spese di impianto

                1 .

                La Regione concede contributi in conto capitale a fronte di spese di impianto, come tali definite ai sensi dell’art. 2426 del codice civile, di nuovi consorzi e societa’ consortili, iscritti nella separata sezione dell’albo ai sensi dell’art. 3 della Legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73.

                2 .

                I contributi di cui al precedente comma sono accordati in misura non superiore al 30 della spesa riconosciuta ammissibile.

                Art. 21 – Contributi al fondo consortile o al capitale sociale

                1 .

                I contributi regionali, di cui alla lett. B) del precedente art. 19, sono determinati e concessi, nel caso di nuovi consorzi o societa’ consortili, all’atto della Costituzione, oppure, nel caso di consorzi e societa’ consortili preesistenti, all’atto dell’aumento del fondo consortile o del capitale sociale, in base ai criteri e secondo le procedure stabiliti dalle deliberazioni di cui ai successivi articoli 35 e 36.

                Capo 8

                Formazione imprenditoriale e aggiornamento professionale artigiano; apprendistato artigiano e occupazione giovanile presso imprese artigiane.

                Art. 22

                1 .

                Dopo il terzo comma dell’art. 48/ bis della Legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, come da art. 15 della Legge regionale 27 agosto 1983, n. 68 sono aggiunti i seguenti commi: “3/bis. Ai sensi dell’art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 443, la Regione attua l’istruzione artigiana di cui all’art. 117 della Costituzione istituendo, convenzionando o riconoscendo corsi per la formazione imprenditoriale e l’aggiornamento professionale artigiano finalizzati a quanto previsto dall’art. 10 della Legge regionale 95/80 e successive modificazioni ed integrazioni. 3/ter. La Regione ai sensi del quarto comma dell’art. 2 della legge 443/85 puo’ istituire, convenzionare o riconoscere corsi volti al conseguimento da parte degli imprenditori artigiani dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi statali, corsi da prevedersi nel piano regionale triennale della formazione professionale. 3/quater. Per l’organizzazione dei corsi di cui al precedente comma e’ prevista la Costituzione di un comitato tecnico consultivo ai sensi dell’art. 40 della Legge regionale n. 42/79, nominato dalla Giunta regionale che ne fissa altresi’ la composizione. 3/quinquies. La composizione delle commissioni esaminatrici e’ disciplinata dalla Legge regionale 95/80 e successive modificazioni ed integrazioni. 3/sexies. Le indennita’ di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio ai membri delle suddette commissioni sono corrisposti nella misura prevista dalla Legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 e successive modificazioni.”.

                2 .

                Al sesto comma dell’art. 44 della Legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni sono soppresse, in conformita’ al disposto del secondo e quarto comma dell’art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, le parole “o della patente di mestiere qualora sia istituita”.

                Art. 23 – Istruzione ed apprendistato artigiano

                1 .

                Ai sensi dell’art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 443, la Regione attua l’istruzione artigiana di cui all’art. 117 della Costituzione, nell’ambito della formazione professionale e nei limiti dei principi fondamentali che regolano tale materia, cosi’ come disciplinata dalla Legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare dagli articoli 44 e 45 della stessa Legge regionale, tenuto altresi’ conto delle esigenze emerse dalle valutazioni dell’osservatorio economico regionale dell’artigianato di cui al successivo art. 34.

                2 .

                Le convenzioni di cui al terzo comma dell’art. 44 della Legge regionale 95/80, e successive modificazioni ed integrazioni, da limitarsi al settore artistico e tradizionale, sono approvate dalla Giunta regionale sentita la commissione regionale per l’artigianato, previo parere favorevole della commissione provinciale o circondariale per l’artigianato competente per territorio.

                3 .

                I contributi annuali di cui al quarto comma dell’art. 44 della citata Legge regionale 95/80 e successive modificazioni ed integrazioni, sono cosi’ stabiliti:

                • Contributi forfettari;
                • Contributi per ogni apprendista allievo alle dipendenze;
                • Contributi per ogni apprendista allievo dipendente che abbia conseguito l’idoneita’.
                • 4 .

                  La misura di tali contributi e’ fissata nella deliberazione del Consiglio regionale di cui al successivo art. 35 e la concessione avviene secondo le procedure indicate al successivo art. 36.

                  Art. 24 – Formazione degli apprendisti

                  1 .

                  La Giunta regionale, a norma dell’art. 43 della Legge regionale 95/80 e successive modificazioni ed integrazione, previo parere della commissione regionale per l’artigianato, approva i piani relativi ai cicli formativi per apprendisti artigiani.

                  Art. 25 – Contratti di formazione lavoro

                  1 .

                  La Giunta regionale, a norma della legislazione statale vigente e della Legge regionale 95/80 e successive modificazioni ed integrazioni, d’intesa con l’ente lombardo bilaterale artigiano (elba) e/o enti delegati dalle associazioni sindacali dell’artigianato piu’ rappresentative a livello regionale aderenti alle confederazioni firmatarie di contratti collettivi di lavoro a livello nazionale, predispone interventi per la formazione teorica di giovani assunti con contratto di formazione-lavoro dalle imprese artigiane.

                  2 .

                  I cicli formativi dovranno definire le necessarie interazioni tra apprendimento, parte terorica e pratica dell’insegnamento, in riferimento al settore di attivita’ dell’impresa.

                  Art. 26 – Occupazione giovanile in artigianato

                  1 .

                  La Regione oltre agli specifici interventi previsti dalla Legge regionale 10 dicembre 1986, n. 68 “interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali giovanili”, promuove l’occupazione giovanile nel settore artigiano favorendo la creazione di posti di lavoro supplementari di utilita’ collettiva e di natura stabile, in imprese artigiane singole od associate, nonche’ la realizzazione di attivita’ imprenditoriali artigiane autonome da parte di giovani mediante appositi progetti corredati da relazione tecnica approvati dalla Giunta regionale.

                  2 .

                  Tali progetti costituiscono strumenti base per la concessione da parte del Fondo Sociale Europeo delle provvidenze all’uopo previste dalla Comunita’ Europea, o per il finanziamento diretto della Regione in alternativa agli interventi comunitari.

                  3 .

                  Il Consiglio regionale con la deliberazione di cui al successivo art. 35 stabilisce i criteri, le modalita’ e la quantificazione di quest’ultimo intervento.

                  4 .

                  Sono istituiti presso le commissioni Provinciali e circondariali appositi comitati aventi funzioni di gestione delle operazioni e di controllo delle procedure previste dai progetti di cui al precedente primo comma.

                  5 .

                  La composizione dei comitati Provinciali e circondariali e’ fissata dalla Giunta regionale e le relative spese di funzionamento sono a carico del bilancio regionale.

                  6 .

                  Spetta al comitato sottoporre alla Regione le proposte di assunzione e di assegnazione del relativo contributo; nonche’ la valutazione sull’andamento dell’esperienza e gli eventuali provvedimenti da adottare.

                  Capo 9

                  Interventi in caso di calamita’ naturali

                  Art. 27 – Azioni straordinarie

                  1 .

                  Sono autorizzate azioni straordinarie a favoe di imprese artigiane, loro consorzi, societa’ consortili societa’ di intervento, associazioni temporanee purche’ iscritti all’albo delle imprese artigiane o nella sua sezione separta, di cui all’art. 3 della Legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73, che abbiano subito danno agli impianti, ai laboratori, alle attrezzature ed alle scorte, in occasione di calamita’ naturali.

                  2 .

                  La concessione degli stessi ai sensi del successivo art. 36, e’ subordinata alla declaratoria, da parte del Consiglio Regionale, delle straordinarieta’ e gravita’ dell’evento, nonche’ alla delimitazione dell’area nella quale l’evento si e’ prodotto.

                  3 .

                  L’individuazione approssimativa dell’ammontare dei danni alle imprese artigiane e’ formulata dalla commissione provinciale o circondariale per l’artigianato competente per territorio, ovvero dalla commissione regionale per l’artigianato nel caso in cui l’evento calamitoso interessi piu’ province e circondari.

                  4 .

                  Il Consiglio regionale determina, su proposta della Giunta regionale, l’ammontare del fondo per i contributi, nonche’ l’ente pubblico territoriale cui demandare assegnazione, liquidazione ed erogazione dei contributi stessi.

                  5 .

                  Il trasferimento dei fondi e’ effettuato, in unica soluzione, all’ente pubblico assegnatario, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell’Assessore competente, se delegato, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

                  6 .

                  L’ente pubblico assegnatario, in sede consuntiva, trasmette alla Giunta regionale – settore industria e artigianato, la documentazione comprovante la corretta utilizzazione delle somme assegnate, unitamente ad una dettagliata relazione degli effetti sortiti dall’intervento.

                  Titolo 3 – esercizio delle funzioni amministrative

                  Capo 1

                  Deleghe

                  Art. 28 – Deleghe agli enti locali

                  1 .

                  In conformita’ a quanto disposto dal terzo comma dell’art. 118 della Costituzione e dal terzo comma dell’art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 443 “legge quadro per l’artigianato”, la Regione esercita le funzioni amministrative previste dalla presente legge delegandole, normalmente, agli enti locali.

                  2 .

                  I contenuti ed i destinatari delle funzioni amministrative oggetto di trasferimento, nonche’ i tempi, le modalita’ e le procedure conseguenti sono determinati nell’ambito della Legge regionale volta a disciplinare il sistema generale delle deleghe.

                  Capo 2

                  Organi consultivi regionali per la gestione degli interventi

                  Art. 29 – Disposizioni generali

                  1 .

                  Sono organi amministrativi consultivi della Giunta regionale per la gestione degli interventi previsti al precedente titolo 2: le commissioni Provinciali, circondariali e regionale per l’artigianato di cui alla Legge regionale del 16 dicembre 1989, n. 73, nonche’ l’osservatorio economico regionale per l’artigianato di cui al successivo art. 34.

                  Art. 30

                  1 .

                  Oltre ai compiti assolti ai sensi della Legge regionale del 16 dicembre 1989, n. 73, spetta alle commissioni Provinciali e circondariali per l’artigianato:

                  • Concorrere alla promozione, alla valorizzazione ed allo sviluppo dell’artigianato, proponendo le opportune iniziative;
                  • Concorrere con la commissione regionale allo svolgimento di indagini e rilevazioni sull’attivita’ artigiana utilizzando l’albo delle imprese artigiane anche a fini statistici sulla base di quanto stabilito nella convenzione di cui all’art. 15 della Legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73;
                  • Concorrere alla individuazione e gestione di iniziative a sostegno dell’occupazione in artigianato;
                  • Proporre, per quanto di competenza, gli interventi previsti ai precedenti articoli 3 e 4;
                  • Esprimere pareri sull’ammissibilita’ delle imprese artigiane sia singole che associate nei modi di legge, a fruire degli interventi e dei contributi regionali;
                  • Formulare osservazioni sulla convenienza economica e sociale delle iniziative oggetto delle domande presentate;
                  • Esprimere pareri, se richiesti, all’amministrazione provinciale sugli atti di programmazione e di amministrazione in campo economico;
                  • Svolgere tutti gli altri compiti istruttori e consultivi previsti dalla presente legge.
                  • 2 .

                    Le commissioni esprimono altresi’ osservazioni sulla idoneita’ tecnica, organizzativa e gestionale dei consorzi, societa’ consortili, associazioni temporanee, misti richiedenti interventi regionali.

                    3 .

                    Spetta infine alle commissioni vigilare sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti accordati dalla Giunta regionale, segnalando tempestivamente le eventuali carenze ed irregolarita’ riscontrate al Presidente della Giunta regionale.

                    4 .

                    Le commissioni possono organizzarsi, nell’ambito delle norme regolamentari di cui al terzo comma dell’art. 14 della Legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73, in sezioni permanenti di lavoro con competenze specifiche.

                    Art. 31

                    1 .

                    Entro il mese di giugno di ogni anno le commissioni presentano alla commissione regionale per l’artigianato il consuntivo della attivita’ svolta ed un programma di attivita’ per l’anno successivo.

                    2 .

                    Tali programmi vanno allegati al programma di attivita’ della commissione regionale per l’artigianato di cui al successivo art. 33.

                    Art. 32 – Competenze consultive della commissione regionale per l’artigianato

                    1 .

                    La commissione regionale per l’artigianato, eventualmente avvalendosi dell’osservatorio economico regionale dell’artigianato previsto al successivo art. 34:

                    • Esprime pareri alla Giunta regionale sugli atti di programmazione e legislazione regionale in campo economico nonche’ negli altri casi previsti dalla presente legge;
                    • Promuove, nell’ambito dei programmi regionali, indagini, rilevazioni statistiche, documentazioni ed informazioni sulle attivita’ artigiane;
                    • Propone, sentite le commissioni Provinciali e circondariali per l’artigianato, iniziative volte allo sviluppo e valorizzazione dell’artigianato, con particolare riferimento all’artigianato artistico e tradizionale;
                    • Fornisce alla Giunta regionale tutti gli elementi necessari per la formulazione della proposta di deliberazione relativa agli indirizzi, priorita’ e criteri per l’attuazione degli interventi, da approvarsi dal Consiglio regionale a norma del successivo art. 35;
                    • Formula proposte alla Giunta regionale per il coordinamento delle attivita’ svolte dalle commissioni Provinciali e circondariali per l’artigianato a norma del precedente art. 31.
                    • 2 .

                      Per l’espletamento delle competenze di cui al precedente primo comma, la commissione regionale per l’artigianato si organizza in sezioni permanenti di lavoro con competenze specifiche, secondo le norme del regolameto interno previsto al quarto comma dell’art. 18 della Legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73.

                      Art. 33 – Programmi di attivita’ della commissione regionale per l’artigianato

                      1 .

                      La commissione regionale per l’artigianato, anche al fine di consentire la predisposizione dei programmi regionali di spesa, presenta alla Giunta regionale, entro il mese di luglio di ogni anno, il consuntivo dell’attivita’ svolta ed un programma di attivita’ per l’anno successivo.

                      2 .

                      Tale programma, oltre le iniziative a carattere regionale, comprende anche quelle a carattere provinciale e circondariale proposte dalle commissioni Provinciali e circondariali per l’artigianato.

                      3 .

                      Il programma di cui al precedente primo comma, unitamente ai programmi allegati delle commissioni Provinciali e circondariali per l’artigianato, e’ approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, previe le eventuali modifiche necessarie.

                      Art. 34 – Osservatorio economico regionale dell’artigianato

                      1 .

                      E’ istituito presso la Giunta regionale – settore industria e artigianato l’osservatorio economico regionale dell’artigianato.

                      2 .

                      Ad esso compete l’analisi e lo studio dei dati e delle problematiche relativi all’artigianato lombardo, con particolare riferimento agli aspetti occupazionali, ed il ricorso all’informatizzazione.

                      3 .

                      L’osservatorio economico regionale attua altresi’ le direttive dell’osservatorio economico nazionale dell’artigianato inerenti al sistema nazionale di informatizzazione del comparto.

                      4 .

                      L’osservatorio puo’ infine, se autorizzato dalla Giunta regionale, provvedere a particolari indagini e studi di carattere settoriale o locale su richiesta di istituzioni e realta’ associative che ne abbiano titolo.

                      5 .

                      All’osservatorio economico regionale sovrintende un apposito comitato tecnico-scientifico presieduto dall’Assessore competente e composto da:

                      • Il dirigente del servizio artigianato;
                      • Il direttore dell’I.Re.R. O suo delegato;
                      • Il direttore di finlombarda s.p.a. O suo delegato;
                      • Il direttore del cestec o suo delegato;
                      • Il segretario generale dell’unioncamere o suo delegato;
                      • Nove esperti con comprovata qualificazione in:
                      • Di cui quattro designati dalla Giunta regionale, quattro designati dalle associazioni sindacali dell’artigianato piu’ rappresentative a livello regionale aderenti alle confederazioni firmatarie di contratti collettivi di lavoro a livello nazionale e uno designato dalle associazioni sindacali nazionali piu’ rappresentative dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane.

                        7 .

                        Il comitato tecnico-scientifico e’ nominato dalla Giunta regionale e dura in carica un triennio. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale del servizio competente.

                        8 .

                        • Il volume quantitativo e qualitativo delle iniziative da attuare nel corso di ciascun triennio;
                        • L’apporto delle societa’ regionali e degli enti coinvolti nella predisposizione ed attuazione delle iniziative di cui alla precedente lett. A);
                        • L’entita’ e la professionalita’ degli operatori impegnati nell’attivita’ di ricerca e di divulgazione;
                        • Gli oneri a carico della Regione
                        • 9 .

                          La convenzione e’ sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore competente se delegato.

                          10.

                          L’osservatorio trasmette ogni anno alla Giunta regionale, che ne cura la diffusione, un dettagliato rapporto sullo stato del comparto artigiano in Lombardia. 11. Le spese di funzionamento dell’osservatorio e del comitato tecnico-scientifico sono a carico del bilancio regionale e sono determinate all’interno della convenzione di cui al precedente ottavo comma.

                          Capo 3

                          Indirizzi, priorita’ e criteri – programmi attuativi

                          Art. 35 – Approvazione degli indirizzi, priorita’ e criteri

                          1 .

                          Il Consiglio Regionale, contestualmente all’approvazione della legge di bilancio regionale, delibera, su proposta della Giunta regionale formulata, sentita la consulta regionale e previo parere della commissione regionale dell’artigianato e del comitato tecnico-scientifico dell’osservatorio economico regionale dell’artigianato, gli indirizzi programmatici, le priorita’ e i criteri per l’attuazione degli interventi regionali previsti dalla presente legge.

                          Art. 36 – Programmi attuativi

                          1 .

                          La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’approvazione degli indirizzi, priorita’ e criteri stabiliti dalla deliberazione di cui al precedente articolo 35 ed in conformita’ agli stessi, su proposta del settore industria e artigianato, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui al precedente art. 34, approva i programmi attuativi necessari per la realizzazione dei singoli interventi previsti dalla presente legge concedendo altresi’ i relativi contributi.

                          Titolo 4 – norme procedurali

                          Art. 37 – Domande

                          1 .

                          Le domande di ammissione ai benefici regionali previsti ai precedenti articoli 4, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 sono indirizzate alla Giunta regionale – settore industria e artigianato e debbono essere sottoscritte dal titolare dell’impresa artigiana o dal legale rappresentante del consorzio, societa’ consortile, societa’ d’intervento, associazione temporanea, su conforme deliberazione dei rispettivi organi amministrativi.

                          2 .

                          Compatibilmente con il rispetto dei termini previsti al successivo art. 39 i soggetti indicati al precedente primo comma sono tenuti a presentare unica domanda, con indicazione dei singoli contributi richiesti e la documentazione prescritta al successivo art. 38.

                          Art. 38 – Documentazione allegata

                          1 .

                          Alle domande deve essere allegata la documentazione specifica sottoindicata:

                          • Interventi in tema di ricerca applicata, assistenza tecnica, manageriale, di marketing; trasferimento di informazioni e fruizione di servizi reali di cui al precedente art. 4; relazione dettagliata in ordine alla problematica da risolvere;
                          • Contributi in conto capitale di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 11: progetto tecnico e relazione illustrativa intesa a specificare gli obiettivi cui tende l’investimento, copia dello strumento urbanistico interessato e della relativa concessione edilizia, nonche’, la’ ove necessario, dichiarazione da cui risulti di aver richiesto l’intervento agevolativo artigiancassa;
                          • Contributi per il risanamento ambientale di cui all’art. 14: progetto di intervento;
                          • Contributi all’esportazione di cui al precedente art. 16: relazione illustrativa e preventivo di spesa;
                          • Contributi per partecipazioni collettive a manifestazioni fieristiche ed espositive di cui al precedente primo comma dell’art. 17: programma delle manifestazioni e preventivo di spesa;
                          • Contributi in conto capitale di cui ai precedenti articoli 20 “spese di impianto” ed art. 21 “fondo consortile o al capitale sociale”: atto costitutivo del soggetto e programma di attivita’;
                          • Contributi ad imprese artigiane convenzionate per l’istruzione artigiana di cui al precedente art. 23: convenzione approvata, dichiarazione di frequenza ed attestato di conseguita idoneita’.
                          • 2 .

                            Quando presentino per la prima volta domanda di ammissione a benefici regionali, i consorzi, le societa’ consortili, le societa’ di intervento, le associazioni temporanee, debbono inoltre unire copia dell’atto costitutivo e dello statuto ove esistente, nonche’ il certificato di iscrizione alla separata sezione dell’albo delle imprese artigiane.

                            Art. 39 – Termini

                            1 .

                            Le domande inerenti all’intervento di cui al precedente art. 20 devono essere presentate entro il 31 gennaio successivo alla data di Costituzione; analogamente entro il 31 gennaio vanno presentate le domande relative all’art. 21 riguardante il fondo consortile o il capitale sociale.

                            2 .

                            Le domande inerenti agli interventi di cui ai precedenti articoli 8 e 9, alla lettera a) dell’art. 10 e dell’art. 14 devono essere presentate prima di iniziare la realizzazione, anche parziale degli investimenti relativi.

                            3 .

                            Le domande di cui ai primi commi dei precedenti articoli 16 e 17 vanno presentate non oltre sessanta giorni prima dell’avvio dell’operazione o dell’inizio della manifestazione.

                            4 .

                            Analogamente le domande inerenti agli interventi di cui al precedente art. 23 vanno presentate entro sessanta giorni dalla data di intervenuta esecutivita’ delle convenzioni previste dal medesimo articolo.

                            5 .

                            Le domande inerenti agli interventi di cui ai precedenti articoli 4 e 15 devono essere presentate entro il 31 luglio.

                            Art. 40 – Convenzioni

                            1 .

                            Le modalita’ di presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui ai precedenti articoli 6, 13, 15, secondo comma dell’art. 17, e 18, nonche’ la documentazione da allegarsi ed i relativi termini, sono stabiliti dalle convenzioni previste in detti articoli.

                            Art. 41 – Inoltro e trasmissione

                            1 .

                            Tutte le domande debbono essere inoltrate alla Giunta regionale – settore industria e artigianato, e, con la sola esclusione di quelle presentate ai sensi dell’articolo precedente, per conoscenza alla commissione provinciale circondariale per l’artigianato competente per territorio.

                            2 .

                            Nel caso di consorzio, societa’ consortili, societa’ di intervento, associazione temporanea, ente operante su scala interprovinciale o regionale le domande vanno inoltrate per conoscenza alla commissione regionale per l’artigianato.

                            3 .

                            Le commissioni Provinciali, circondariali e regionale per l’artigianato, secondo le rispettive competenze, trasmettono entro trenta giorni, al settore competente, le osservazioni formulate ai sensi ed agli effetti dei precedenti articoli 30 e 32.

                            Art. 42 – Atto di concessione dei contributi

                            1 .

                            L’approvazione dei programmi attuativi e’ disposta ai sensi dei precedenti articoli 35 e 36 e costituisce atto di concessione dei contributi e impegno della spesa ai sensi degli articoli 57 e 60 della Legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni. La Giunta regionale e’ altresi’ autorizzata ad assumere, per gli interventi, che hanno carattere pluriennale, obbligazioni a carico degli esercizi futuri, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio le somme corrispondenti alle sole obbligazioni che vengono a scadenza nel corso del relativo esercizio, fatto salvo l’obbligo di iniziare gli interventi entro l’anno in cui e’ assunta l’obbligazione.

                            3 .

                            L’erogazione dei contributi di cui al precedente primo comma e’ disposta sulla base delle modalita’ e dei termini indicati nei programmi attuativi, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell’Assessore competente, se delegato.

                            Art. 43 – Revoca dei contributi

                            1 .

                            Qualora il beneficiario dei contributi regionali non abbia ottemperato alla realizzazione degli interventi per l’esecuzione dei quali sono stati concessi, oppure li abbia utilizzati in difformita’ alle determinazioni assunte dalla Giunta regionale in sede di approvazione dei programmi attuativi di cui al precedente art. 36, i contributi stessi sono revocati, a seguito di segnalazione da parte della commissione provinciale o circondariale per l’artigianato competente per territorio prevista al terzo comma del precedente art. 32, oppure della commissione regionale, in attuazione del disposto di cui al secondo comma del precedente art. 41, con deliberazione della Giunta regionale.

                            2 .

                            Il recupero e’ operato mediante ingiunzione fiscale.

                            Art. 44

                            2 .

                            Non sono altresi’ cumulabili, per le medesime iniziative e contemporaneamente per i medesimi beneficiari, le agevolazioni previste dalla presente legge.

                            Titolo 5 – norme di attuazione e transitorie

                            Art. 45 – Costituzione della consulta regionale per l’artigianato

                            1 .

                            La consulta regionale per l’artigianato e’ costituita entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

                            2 .

                            Entro sessanta giorni dalla data di Costituzione la consulta delibera il proprio regolamento di organizzazione e funzionamento previsto al quarto comma del precedente art. 2.

                            Art. 46

                            1 .

                            La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina del comitato tecnico-scientifico di cui al quinto comma del precedente art. 34.

                            Art. 47 – Prima approvazione degli indirizzi, priorita’ e criteri

                            1 .

                            Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al consiglio, per l’approvazione, la proposta di deliberazione indicata al precedente art. 35.

                            2 .

                            Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di detta deliberazione, decorrono i termini procedurali previsti e stabiliti dal precedente

                            Titolo 6 – stipula delle convenzioni %1. entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione consiliare di cui al precedente art. 37 la giunta regionale stipula, con gli enti interessati, le convenzioni previste: ^&a) al sesto comma del precedente art. 6;& &b) al sesto e settimo comma del precedente art.12;& &c) al precedente art. 13 e al primo comma del precedente art. 15;& &d) al quarto comma del precedente art. 17:& &f) al quinto comma del precedente art. 18.&^% titolo 6 abrogazioni e norma finanziaria

                            Art. 49 – Abrogazioni di norme regionali

                            1 .

                            Dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme regionali:

                            • Legge regionale 24 marzo 1975, n. 37 “conferimenti alla cassa per il credito alle imprese artigiane e concessione di garanzia fidejussoria regionale”;
                            • Legge regionale 24 marzo 1975, n. 38 “disciplina della ricerca, dell’assistenza tecnica, commerciale e formativa per lo sviluppo dell’artigianato”;
                            • Gli articoli 19 e 20 della Legge regionale29aprile 1980, n. 45 “disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche”;
                            • Legge regionale 30 aprile 1980, n. 48 e successive modificazioni “interventi a favore dell’associazionismo artigiano”;
                            • Legge regionale 14 luglio 1982 n. 33 “interventi regionali a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia, dei loro soci e del consorzio regionale fra le stesse”;
                            • Legge regionale 23 aprile 1985, n. 40 “modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 24 marzo 1975, n. 37 ‘conferimenti alla cassa per il credito alle imprese artigiane e concessione di garanzia fidejussoria regionale'”;
                            • Legge regionale 24 gennaio 1986, n. 4 “modificazioni ed integrazioni alla Legge regionale 30 aprile 1980, n. 48 ‘interventi a favore dell’associazionismo artigiano'”;
                            • 2 .

                              Restano salve le procedure amministrative per l’attuazione degli interventi e piani di riparto gia’ deliberati dagli organi regionali, o da predisporre in base ai rifinanziamenti operati per le leggi di cui al precedente primo comma.

                              3 .

                              I contributi regionali ad integrazione del capitale sociale delle cooperative artigiane di garanzia e del loro consorzio concessi ai sensi delle leggi regionali 16/73 e 33/82, vengono definitivamente acquisiti nel bilancio delle stesse e del consorzio.

                              Art. 50 – Fondo nazionale per l’artigianato

                              1 .

                              In relazione a quanto disposto dal primo comma dell’art. 3 del decreto-legge n. 318/87 convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 399 che istituisce ed assegna alle Regioni il fondo nazionale per l’artigianato e per la realizzazione delle relative finalita’, si applicano le procedure attuative e di spesa previste dai precedenti articoli 3, 4, 9, 11, 14, 15, 16, 17 e 34.

                              Art. 51 – Norma finanziaria

                              1 .

                              Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvedera’, a decorrere dall’esercizio finanziario1990 e per gli anni successivi, mediante l’impiego delle somme che verranno stanziate sui relativi capitoli.

                              (omissis).

                              3 .

                              Per le spese di formazione previste dal precedente art. 22, dal primo comma del precedente art. 23, dal precedente art. 24, dal precedente art. 25 e dal precedente art. 26 si provvedera’ mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio1990 e successivi capitoli relativi al finanziamento dei programmi annuali e pluriennali della formazione professionale e di cui al settore 2.5. “istruzione e formazione professionale”.

                              4 .

                              Alle spese previste dal secondo comma del precedente art. 3 si provvedera’ con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 1.2.7.1.549 “spese diverse, onorari e rimborsi per attivita’ di ricerca e per studi, indagini, consulenze e collaborazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1990 e successivi.

                              5 .

                              Alla determinazione della spesa derivante dalla Costituzione della consulta regionale dell’artigianato di cui al precedente art. 2 nonche’ dei comitati tecnici previsti rispettivamente dal primo comma del precedente art. 22, dal quarto comma del precedente art. 26 e dal precedente art. 34, si provvedera’ a decorrere dall’esercizio finanziario1990con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell’art. 22 della Legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

                              6 .

                              Tra i seguenti gruppi di capitoli di spesa di nuova istituzione: possono essere effettuate variazioni compensative ai sensi dell’ottavo comma quinquies dell’art. 36 della Legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 cosi’ modificato dall’art. 16 della Legge regionale 25 novembre 1986, n. 55.

                              • 3.3.2.2.2879, 3.3.1.2.2880, 3.3.2.2.2881, 3.3.5.2.2884 e 3.3.5.2.2885;
                              • 3.3.5.2.2886 e 3.3.5.2.2887; c) 3.3.3..2888 e 3.3.3.2.2889;
                              • Art. 52 – Clausola d’urgenza

                                1 .

                                La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione La presente Legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione