- Emanante: 3
- Regione: Umbria
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 21/08/1978
Thesaurus: Agenzie per il lavoro
Art. 1
Per il triennio 1978-80 la Regione al fine di agevolare l’applicazione della legge 1 giugno 1977, n. 285 (1), nonche’ la realizzazione del piano per l’occupazione giovanile approvato dal Consiglio regionale dell’umbria con deliberazione n. 630 del 29 settembre 1977, concorre mediante contributi alla formazione e potenziamento dell’associazionismo tra i giovani fino ad un massimo di lire 10 milioni per le spese di Costituzione e gestione a favore di:
Art. 2
La domanda per la concessione dei contributi e’ presentata dal Presidente della Giunta regionale. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
Art. 3
I contributi vengono concessi dalla Giunta regionale, sentita la commissione regionale di cui all’art. 3 della legge 1 giugno 1977, n. .285.
Art. 4
L’erogazione dei contributi avviene:
Art. 5
I contributi vengono revocati qualora vengano utilizzati per finalita’ non corrispondenti a quelle indicate dalla presente legge.
Art. 6
Per l’attuazione della presente legge e’ autorizzata, per l’anno 1978, la spesa di lire 300.000.000 (trecentomilioni) che sara’ imputata al capitolo 2580 di nuova istituzione denominato “contributi a favore delle cooperative per l’attuazione delle finalita’ previste dalla legge 1 giugno 1977, n. 285” del bilancio del corrispondente esercizio. All’onere medesimo si fara’ fronte mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento del capitolo 4680 “fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso”. Per gli anni successivi l’ammontare della spesa e i mezzi di copertura saranno determinati con la legge di approvazione del rispettivo bilancio.