Legge regionale 21 novembre 1996, n. 26
- Emanante: 3
- Regione: Puglia
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 16
- Data fonte: 19/04/1997
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3 'Procedure per l'attuazione del programma operativo 1994/1999'.
Thesaurus: Programmazione
Art. 1
1 .
Alla Legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3 “procedure per l’attuazione del programma operativo 1994-1999” sono apportate le seguenti modifiche:
Al comma 1 dell’art. 5 (comitato misto) sono sostituite le parole “due volte l’anno” con le parole “quattro volte l’anno” e le parole “i rappresentanti comunitari e Ministeriali” con le parole “i responsabili di sottoprogramma”;
Dopo l’ultimo comma dell’art. 7 (compiti del comitato di sorveglianza) sono aggiunti i seguenti commi: “4-bis. Il comitato di sorveglianza e’ convocato almeno due volte l’anno. In occasione di ogni comitato, di concerto con i servizi della commissione ue sono organizzate riunioni di informazione delle parti economiche e sociali. Le riunioni di partenariato allargato sono convoca’te per il giorno successivo a quello previsto per il comitato di sorveglianza. 4-ter. Tutti gli organismi in rappresenta’nza delle forze economiche e sociali che ne faranno richiesta saranno invitati a partecipare. 4-quater. Al fine di favorire piu’ ampia informazione e partecipazione, sara’ data notizia delle suddette riunioni a mezzo di tre organi di stampa a diffusione regionale.”;
La lettera “e” del comma 1 dell’art. 31 (acquisizione servizi) e’ abrogata;
Al comma 4 dell’art. 31 sono eliminate le parole “ed e”;
Al comma i dell’art. 33 (soggetti beneficiari), dopo le parole “che si localizzano” e’ inserita la parola “anche”. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia