Legge regionale 21 novembre 1997, n.66

  • Emanante: 3
  • Regione: Marche
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 86
  • Data fonte: 01/12/1997
Interventi per lo sviluppo della qualità nelle piccole e medie imprese.

Thesaurus: Imprese

Abstract:

La regione promuove con la presente legge lo sviluppo dei sistemi di qualita e la qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti nelle piccole e medie imprese mediante la concessione di contributi.

Art. 1 – Finalita’

1 .

La Regione promuove con la presente legge lo sviluppo dei sistemi di qualita’ e la qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti nelle piccole e medie imprese mediante la concessione di contributi.

Art. 2 – Interventi ammissibili

1 .

  • La realizzazione e la certificazione dei sistemi di qualita’ aziendale rilasciata, conformemente alle serie di norme ISO 9000 e derivate , da enti accreditati presso i competenti organismi nazionali o comunitari ;
  • La certificazione dei prodotti, rilasciata da enti accreditati presso i competenti organismi nazionali o comunitari a seguito di prove svolte presso laboratori riconosciuti a livello nazionale o comunitario;
  • La marcatura CE dei prodotti, ottenuta in seguito ad autocertificazione o a certificazione “di tipo” rilasciata da organismi notificati ;
  • L’informatizzazione di processi produttivi, di gestione e di magazzino.
  • 2 .

    I finanziamenti sono concessi con priorita’ agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 secondo i criteri fissati nel quadro attuativo.

    Art. 3 – Soggetti beneficiari

    1 .

    Possono accedere ai benefici della presente legge le piccole e medie imprese, come definite dalla comunicazione n. 96/c 213/04 della Commissione UE, operanti nei settori indicati dal quadro attuativo di cui all’art. 8 ed aventi sedi o stabilimenti localizzati nel territorio delle Marche.

    Art. 4 – Contributi

    1 .

    I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all’art.2, comma 1, lettera a) sono concessi secondo i seguenti criteri:

    • Contributi fissi da un minimo di 6 milioni a un massimo di 60 milioni , in base a scaglioni di spese ammissibili, definiti dal quadro attuativo ;
    • In alternativa contributo pari al 30 per cento delle spese ammissibili rendicontate, fino ad un massimo di 90 milioni di lire. L’utilizzo dell’uno o dell’altro criterio o di entrambi viene definito nel quadro attuativo.
    • 2 .

      I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all’art.2, comma 1 lettera b) sono concessi nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili rendicontate, fino ad un massimo di 30 milioni di lire per azienda, nel triennio di vigenza della legge;

      3 .

      I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all’art.2, comma 1 lettera c) sono concessi nella misura di 3 milioni di lire per ogni intervento, fino ad un massimo di 12 milioni di lire per azienda, nel triennio di vigenza della legge;

      4 .

      I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 2, comma 1 lettera d) sono concessi nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili rendicontate, fino ad un massimo di 30 milioni, nel triennio di vigenza della legge.

      Art. 5 – Presentazione delle domande

      1.

      Le domande devono essere compilate in carta semplice e presentate, entro il 31 marzo, su appositi modelli e secondo le modalita’ indicate dal quadro attuativo,

      2 .

      Per il 1997 le domande vanno presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del quadro attuativo di cui all’articolo 8.

      Art. 6 – Limiti dei contributi

      1 .

      L’entita’ dei contributi concessi ai sensi della presente legge non puo’ eccedere, in alcun caso, i limiti previsti dal regime comunitario denominato “de minimis” (importo massimo di 100 mila ecu per un periodo di tre anni).

      2 .

      Ai fini del calcolo dell’importo massimo, tali contributi sono cumulabili con ogni altra forma di aiuti “de minimis” ricevuti a qualsiasi titolo dal medesimo beneficiario.

      3 .

      I contributi concessi ai sensi della presente legge non sono cumulabili con ogni altra forma di aiuto prevista, per le stesse finalita’, dagli enti locali.

      Art. 7 – Rispetto dei contratti di lavoro

      1 .

      Le imprese beneficiarie dei contributi previsti dalla presente legge devono applicare nei confronti dei lavoratori loro dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative nella categoria di appartenenza.

      Art. 8 – Quadro attuativo

      1 .

      Il quadro attuativo della presente legge e’ approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno, sentita la competente commissione consiliare e il comitato tecnico consultivo di cui all’art. 9. Per l’anno 1997 il quadro attuativo e’ approvato entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

      2 .

      Il quadro attuativo disciplina i seguenti punti:

      • I soggetti beneficiari;
      • L’entita’ e le modalita’ di concessione dei contributi “fissi” relativi agli interventi di cui all’art. 4, comma 1), lettera a);
      • Le spese ammissibili;
      • Le modalita’ di presentazione delle domande ;
      • I criteri di priorita’ nella valutazione delle domande e le modalita’ di liquidazione dei contributi.
      • Art. 9 – Comitato tecnico-consultivo

        1 .

        E’ istituito un comitato tecnico consultivo , presieduto dal dirigente del servizio industria artigianato o da un suo delegato e composto da tecnici dotati di idonea competenza professionale dimostrata da apposito curriculum vitae e designati dalle seguenti associazioni di categoria: due dalle organizzazioni dell’artigianato, due da quelle dell’industria, uno dalla cooperazione, uno dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

        2 .

        Il comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per tre anni.

        3 .

        Il comitato esprime parere obbligatorio sul quadro attuativo di cui all’art. 8, a partire dall’anno 1998, e formula proposte integrative per la migliore applicazione della presente legge.

        Art. 10 – Azioni informative

        1 .

        Per diffondere la cultura della qualita’ e facilitare l’accesso ai benefici previsti dalla presente legge, la Regione promuove azioni informative tra i piccoli e medi imprenditori e gli artigiani. A questo scopo viene stipulata una convenzione con le associazioni degli organismi di certificazione per lo svolgimento, tramite anche la collaborazione delle associazioni di categoria e degli enti locali, di un programma regionale di promozione della qualita’ articolato in iniziative settoriali e territoriali.

        Art. 11 – Disposizioni finanziarie

        1 .

        Per le finalita’ previste dalla presente legge sono autorizzate, per l’anno 1997 la spesa di lire 3 miliardi, per l’anno 1998 la spesa di lire 4 miliardi, per l’anno 1999 la spesa di lire 4 miliardi.

        2 .

        • Interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 lire 1.400.000.000;
        • Interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 lire 500.000.000;
        • Interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 lire 500.000.000;
        • Interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 lire 500.000.000;
        • Azioni informative e convenzione di cui all’art 10 : lire 100.000.000.
        • 3 .

          • Interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 lire 1.950.000.000;
          • Interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 lire 650.000.000;
          • Interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2: lire 650.000.000;
          • Interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 : lire 650.000.000;
          • Azioni informative e convenzione di cui all’art 10 : lire 100.000.000.
          • 4 .

            Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede ;

            • Per l’onere di lire 3 miliardi relativo all’anno 1997, mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100201 “fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi previsti , recanti spese di investimento attinenti all’esercizio di funzioni normali “, partita 7, elenco 2.
            • Per l’onere di lire 4 miliardi rispettivamente per l’anno 1998 e per l’anno 1999, mediante l’impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale 1997/1999 a carico del precitato capitolo 5100201, proiezione per detti anni della partita 7, elenco 2.
            • 5 .

              Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte a carico di appositi capitoli che la Giunta regionale e’ autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1997 ; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

              6 .

              Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 sono ridotti di lire 3 miliardi.

              Art. 12 – Riutilizzo dei fondi

              1 .

              In caso di accertata inutilizzazione di parte dei finanziamenti previsti per un tipo di intervento compreso tra quelli indicati dalla presente legge, la Giunta regionale e’ autorizzata a variare corrispondentemente in aumento i finanziamenti destinati a uno o piu’ dei restanti tipi di intervento.

              Art. 13 – Modifica di leggi regionali

              1 .

              Il comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33 e’ sostituito dal seguente: “2. Per le imprese artigiane dei servizi si intendono quelle la cui attivita’ e’ prevalentemente o totalmente rivolta alla prestazione di servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli , di servizi di igiene e di pulizia alle persone, di riparazione di impianti o di edifici, di trasporto di persone”.

              2 .

              La lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 33/1997 e’ sostituita dalla seguente: ” b) l’acquisto di nuovi macchinari , attrezzature ed automezzi adibiti al trasporto di merci o di persone”.

              3 .

              Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 12 aprile 1995 n. 43 e’ sostituito dal seguente: “2. La Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare adotta il progetto di Costituzione, organizzazione, funzionamento e modalita’ di formazione del programma annuale d’intervento. La societa’ regionale di garanzia presenta semestralmente alla Regione una relazione sull’attivita’ svolta e sull’avanzamento del programma annuale.”.

              4 .

              Nel comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 43/1995 sono soppresse le parole “tramite la societa’ finanziaria regionale Marche”.

              5 .

              Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 3 gennaio 1994, n. 1, come modificato dal comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 21 dicembre 1994, n. 46, sono aggiunte dopo le parole “di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223” le seguenti parole “o iscritti alle liste di collocamento da oltre dodici mesi”.

              6 .

              Le parole “dalla finanziaria regionale Marche”, contenute nel comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 1/1994 sono sostituite dalle seguenti “per l’anno 1997, dalla societa’ regionale di garanzia Marche”.

              7 .

              L’articolo 2 della l.r. 1/1994 e’ abrogato.

              8 .

              Sono abrogate la l.r. 8 luglio 1992, n. 26 e la l.r. 12 aprile 1995, n. 41 fatti salvi gli effetti degli impegni gia’ assunti.

              Art. 14 – Norme finali

              1 .

              La quota di lire 1.700 milioni prevista per il 1997 dal comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 1/1994, come modificato dal comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 46/1994, e’ affidata in gestione alla societa’ regionale di garanzia Marche.

              2 .

              Il criterio e le modalita’ del riparto e dell’utilizzazione del finanziamento di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale.

              3 .

              La societa’ regionale di garanzia Marche dovra’ presentare alla Giunta regionale e al Consiglio regionale una relazione semestrale dell’attivita’ svolta e il relativo rendiconto sull’utilizzo del finanziamento di cui al comma 1 rispettivamente entro il 30 luglio e il 30 gennaio di ogni anno, fino alla completa rendicontazione.

              4 .

              Il contributo stabilito dall’articolo 3 della l.r. 1/1994 per l’anno 1997 e’ erogato a favore della societa’ regionale di garanzia Marche

              Art. 15 – Dichiarazione di urgenza

              1 .

              La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

              Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dal servizio legislativo e affari istituzionali ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento regionale 16 agosto 1994, n. 36.

              Regolamento regionale 16 agosto 1994, n. 36. In appendice alla Legge regionale, ai soli fini informativi, sono altresi’ pubblicati:

              • Le notizie relative al procedimento di formazione (a cura del servizio legislativo e affari istituzionali);
              • L’ufficio o servizio regionale responsabile dell’attuazione (a cura del servizio organizzazione).
              • NOTE

                Nota all’art. 3, comma 1:

                La comunicazione della commissione u.e. N. 96/c 213/04 concernente : “disciplina comunitaria degli aiuti di stato alle piccole e medie imprese” e’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle comunita’ europee n. 213 del 23/7/1996.

                Nota all’art. 13, comma 1:

                Il testo vigente dell’art. 32 della l.r. N. 33/1997 (interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato marchigiano) e’ il seguente: “art. 32 – (tipologia di attivita’ delle imprese dei servizi) –

                • 1. La Regione promuove lo sviluppo, l’ammodernamento e la qualificazione delle imprese artigiane dei servizi.
                • 2. Per le imprese artigiane dei servizi s’intendono quelle la cui attivita’ e’ prevalentemente o totalmente rivolta alla prestazione di servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli, di servizi d’igiene e di pulizia alle persone, di riparazione d’impianti o di edifici di trasporto di persone.
                • Ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, secondo i dati dell’ultimo censimento della popolazione, per:
                • Nota all’art. 13, comma 2:

                  Il testo vigente dell’art. 4 della l.r. N. 33/1997 (per l’argomento della legge vedi nella nota all’art. 13, comma 1) e’ il seguente: “art. 4 – (contributi all’artigiancassa) –

                  • 1. Il piano regionale, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione delle imprese artigiane e di aumentare l’occupazione nel settore, sostiene i nuovi investimenti delle imprese assegnando conferimenti alla artigiancassa da utilizzare per:
                  • E b) del comma 1, sui quali interviene il contributo regionale, concernono:
                  • 3. Non sono ammissibili al contributo regionale i finanziamenti per Costituzione di scorte.
                  • 4. L’entita’ delle quote di finanziamento assistite dal contributo regionale e la misura delle riduzioni dei tassi di interesse sono quelle consentite dalla normativa statale vigente.
                  • Normativa statale vigente.&^

                    Nota all’art. 13, commi 3 e 4:

                    Il testo vigente dell’art. 1 della l.r. N. 43/1995 (partecipazione della Regione Marche alla costituenda societa’ regionale di garanzia per gli interventi nelle zone della Regione Marche non interessate dall’obiettivo 2 e dall’obiettivo 5b del regolamento CEE 2052/88, modificato con regolamento CEE 2081/93) e’ il seguente: “art. 1 – (finalita’) –

                    • 1. La Regione promuove il sostegno finanziario delle piccole e medie imprese industriali ed artigianali attraverso interventi diretti a facilitare l’accesso al credito e gli investimenti delle aziende.
                    • 2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, adotta il progetto di Costituzione, organizzazione, funzionamento e modalita’ di formazione del programma annuale d’intervento. La societa’ regionale di garanzia presenta semestralmente alla Regione una relazione sull’attivita’ svolta e sull’avanzamento del programma annuale.
                    • Di cui agli obiettivi 2 e 5b. E del programma d’iniziativa comunitaria p.m.i. Per la realizzazione degli interventi di sostegno finanziario analoghi a quelli previsti dai suddetti documenti.
                    • 4. Gli interventi della societa’ regionale di garanzia sono realizzati a favore delle piccole e medie imprese industriali ed artigianali di produzione e di servizi direttamente connessi alla produzione con sede legale ed operativa nelle zone della Regione diverse:
                    • Nota all’art. 13, commi 5, 6 e 7:

                      Il testo vigente dell’art. 1 della l.r. N. 1/1994 (rifinanziamento della l.r. 1 agosto 1989, n. 20 sulla Costituzione del fondo regionale per l’assistenza finanziaria e per la garanzia dei fidi a breve e medio termine) e’ il seguente: “art. 1 – 1. Al fine di incrementare il fondo speciale, istituito dall’articolo 1, comma 1, della l.r. 1 agosto 1989, n. 20, destinato ad agevolare le operazioni di “leasing mobiliare”, l’accesso al credito a breve e medio termine, a facilitare l’accesso a nuovi strumenti finanziari da parte delle piccole e medie imprese industriali, cosi’ come definite dalla normativa statale in attuazione della disciplina comunitaria, e delle imprese artigiane, nonche’ le azioni previste dalle direttive e dai regolamenti comunitari, e’ affidato in gestione alla finanziaria regionale Marche un finanziamento di lire 8.100 milioni per il quinquennio 1993-1997 con quote annuali di lire 1.300 milioni per il 1993 e lire 1.700 milioni per gli anni dal 1994 al 1997. 2. Settecento milioni di ciascuna quota annuale sono utilizzati prioritariamente per il concorso sugli interessi dei mutui, della durata massima di cinque anni, contratti dalle piccole e medie imprese industriali e dalle imprese artigiane di cui al comma 1 con sede legale nella Regione Marche ed IV i operanti, che assumano lavoratori a tempo indeterminato provenienti dalle liste di mobilita’ di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 o iscritti alle liste di collocamento da oltre dodici mesi e che nel triennio precedente non abbiano proceduto a diminuzioni di personale. 3. Le imprese di cui al comma 2 usufruiscono di un ulteriore abbattimento del tasso di interesse di 2,5 punti. 4. I contributi in conto interessi disposti a qualsiasi titolo a favore delle imprese dovranno essere erogati per l’anno 1997 dalla societa’ regionale di garanzia Marche e dagli altri soggetti eventualmente delegati, direttamente agli istituti di credito convenzionati. Le imprese corrisponderanno a tali istituti di credito solo il tasso di interesse gia’ ridotto della percentuale agevolata concessa”.

                      Nota all’art. 13, comma 8:

                      – la l.r. N. 26/1992 reca: “interventi regionali a favore delle piccole e medie imprese e delle aziende artigiane per lo sviluppo dei sistemi di qualita’, per l’agevolazione all’accesso ai servizi di qualificazione e certificazione dei prodotti e per interventi di riorganizzazione”.

                       

                      – la l.r. N. 41/1995 reca: “modificazioni e rifinanziamento della l.r. 8 luglio 1992, n. 26”.

                      Nota all’art. 14, comma 1:

                      Per il testo del comma 1 dell’art. 1 della L.R. N. 1/1994 vedi nella nota all’art. 13, commi 5, 6 e 7.

                      Nota all’art. 14, comma 4:

                      Il testo dell’art. 3 della l.r. N. 1/1994 (per l’argomento della legge vedi nella nota all’art. 13, commi 5, 6 e 7) e’ il seguente: “art. 3 – 1. Per la copertura delle spese di gestione ed attuazione della presente legge e’ fissato un contributo a fondo perduto alla finanziaria regionale Marche spa nella misura del 4 per cento del finanziamento di cui all’articolo 1”.

                      A) notizie relative al procedimento di formazione:

                       

                      – proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 254 del 25 agosto 1997;

                       

                      – parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell’art. 22 dello statuto in data 14 ottobre 1997;

                       

                      – relazione della III Commissione Permanente in data 25 settembre 1997;

                       

                      – deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 ottobre 1997, n. 138, vistata del commissario del governo il 21 novembre 1997, prot. N. 774/97/gab. Con l’occasione il governo ha preso atto della nota del Presidente della Giunta regionale del 18 novembre 1997, prot. N. 27/7573/sag, con la quale si assicura l’emanazione di necessarie istruzioni per una corretta applicazione della normativa sul bollo.