Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69

  • Emanante: 3
  • Regione: Umbria
  • Fonte: Altro
  • Data fonte: 21/10/1981
Norme sul sistema formativo regionale

Thesaurus: Formazione

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalita’

La Regione Umbria, nel quadro dei principi stabiliti nella Legge 21 dicembre 1978, n. 845 e nell’ esercizio delle funzioni ad essa trasferite dai Decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e 24 luglio 1977, n. 616, organizza e disciplina con la presente Legge le attivita’ di formazione e di orientamento professionale e le iniziative rivolte all’ educazione permanente della popolazione, quali settori di intervento di un unitario Sistema formativo regionale. Il Sistema formativo regionale : a ) favorisce la crescita civile, culturale e professionale dei cittadini e realizza, anche attraverso forme di integrazione e interazione con il sistema scolastico, la diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche ad essa necessarie; b ) e’ un servizio di interesse pubblico, che opera nel quadro della programmazione regionale come strumento collegato all’ evoluzione dell’ occupazione, dei bisogni formativi e dell’ organizzazione del lavoro, nei settori pubblici e privati produttivi di beni e servizi, al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto al lavoro e alla sua libera scelta; c ) e’ inoltre un servizio con cui la pubblica amministrazione eleva la capacita’ professionale dei suoi operatori attraverso iniziative di formazione continua che, prima e dopo l’ accesso al posto di lavoro, consentono l’ adeguamento della professionalita’ all’ evoluzione della domanda sociale dei servizi.

Art. 2 – Quadro degli interventi

La Regione organizza il Sistema formativo regionale sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicita’ delle proposte formative, in particolare promuovendo e coordinando : a ) attivita’ e servizi di documentazione aggiornamento, studio, progettazione e sperimentazione nella materia disciplinata dalla presente Legge; b ) interventi diretti alla qualificazione riqualificazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione dei lavoratori dipendenti e autonomi di ogni settore occupazionale e ad ogni livello tecnico – professionale, IV i compresi gli interventi specificati nell’ art. 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n. 616, e quelli di competenza regionale previsti dalle leggi dello Stato per l’ acquisizione dell’ abilitazione all’ esercizio di specifiche attivita’ professionali, non finalizzati al conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria; c ) interventi e iniziative collegati alle esigenze di riequilibrio socio-economico della Regione connesse in particolare a prolungati periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale, o a fenomeni di mobilita’ e di riconversione di manodopera, di ristrutturazione o creazione di posti di lavoro, o di rientro di lavoratori emigrati, anche quando essi siano realizzati con il concorso finanziario della Comunita’ Economica Europea; d ) interventi per la qualificazione, la specializzazione e la prima occupazione degli iscritti alle liste di collocamento che abbiano assolto l’ obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore e di laurea ovvero non abbiano concluso gli studi medio-superiori universitari e che non posseggano qualifiche professionali adeguate a concrete offerte di impiego; e ) iniziative di sperimentazione di modalita’ di formazione concordate con le competenti autorita’ scolastiche e con l’ I.R.R.S.A.E., strutturate secondo un modello di interazione e integrazione tra il sistema scolastico e quello professionale, al fine di far conseguire agli studenti dei trienni della scuola secondaria superiore, con il concorso integrato della scuola e dei servizi o delle altre strutture messe a disposizione della Regione, competenze di professionalita’ di base suscettibili di ulteriore specializzazione, attraverso corsi brevi, attinenti ai settori lavorativi ove si verifichi il fabbisogno; nonche iniziative di sperimentazione di uscite dal biennio ( o dai bienni ) della scuola secondaria statale in corsi brevi di formazione professionale, e di successivi rientri nel sistema scolastico, con utilizzazione dei crediti formativi, in collaborazione con gli organi statali e secondo le modalita’ previste dall’ ordinamento scolastico; f ) iniziative per la professionalizzazione dei disabili e dei disadattati e la loro ulteriore integrazione od il rientro nel sistema scolastico, anche mediante interventi di assistenza psichica, tecnica e sanitaria e opportuni adattamenti della didattica e della situazione organizzativa ed operativa, da realizzarsi con il concorso degli enti locali, della scuola, delle strutture socio-sanitarie, nonche di cooperative, imprese o aziende artigiane; g ) attivita’ di formazione professionale dei detenuti, favorendone l’ inserimento negli interventi formativi ordinari, in collaborazione e d’ intesa con i competenti organi del Ministero di Grazia e Giustizia; h ) iniziative per la formazione e l’ aggiornamento ricorrente secondo obiettivi e metodologie comuni dei dipendenti della Regione e degli Enti Locali, nonche del personale impiegato nei diversi settori di intervento e nei diversi livelli di professionalita’ di cui alla presente Legge, nel rispetto delle diverse proposte formative previste dalla programmazione regionale; i ) iniziative e servizi per l’ orientamento professionale della popolazione, finalizzati a una scelta autonoma e consapevole per il primo inserimento nell’ attivita’ lavorativa, nonche alla mobilita’, all’ interno del mercato del lavoro , del lavoratori occupati e all’ inserimento dei lavoratori immigrati o rientrati dall’ emigrazione; l ) interventi, campagne e sperimentazioni di promozione educativa e di educazione permanente della popolazione, finalizzati all’ acquisizione di conoscenze utili a un piu’ consapevole inserimento del cittadino nella vita sociale ed al miglioramento delle sue capacita’ professionali.

Art. 3 – Funzioni di programmazione

Le funzioni di programmazione del Sistema formativo regionale concernono l’ elaborazione e l’ approvazione di programmi pluriennali e piani annuali degli interventi di cui al precedente articolo. Le funzioni di programmazione sono esercitate dalla Regione, nel quadro degli obiettivi della programmazione nazionale e del Piano regionale di sviluppo e tenuto conto dei dati relativi all’ evoluzione territoriale del mercato del lavoro e dei bisogni formativi, rilevati permanentemente da un osservatorio organizzato nell’ ambito degli uffici della Giunta regionale ai sensi della Legge regionale 24 marzo 1980, n. 21 in collaborazione con gli uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e con il concorso degli enti locali e delle forze sociali. Le funzioni di programmazione sono altresi’ esercitate tenuto conto degli andamenti della scolarizzazione ed in coerenza con il sistema scolastico generale, quale risulta dalle leggi statali, dagli orientamenti di riforma e dalle esperienze di sperimentazione in atto. Per quanto concerne, in particolare, la formazione continua degli operatori socio-sanitari e l’ aggiornamento professionale del personale del servizio sanitario, nonche l’ educazione sanitaria della popolazione, le funzioni di programmazione sono esercitate nel rispetto delle indicazioni del piano sanitario regionale. La Regione, nella programmazione e pianificazione degli interventi, terra’ conto degli specifici fabbisogni di formazione dei lavoratori autonomi in relazione alla natura familiare, associativa o cooperativistica dell’impresa, nonche degli specifici bisogni di formazione di soci di cooperative. Gli interventi a favore dei lavoratori agricoli sono programmati tenuto conto delle esigenze emergenti dalle speciali caratteristiche e dalla stagionalita’ dei cicli produttivi, in collegamento con la programmazione unitaria dei servizi di sviluppo agricolo, e con il concorso dell’ ente di sviluppo agricolo nell’Umbria. Nella fase di elaborazione delle proposte di programma e di piano degli interventi la Regione, attraverso l’ osservatorio di cui al precedente secondo comma, promuove la collaborazione e lo scambio di dati con gli uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con gli uffici periferici del Ministero della Pubblica Istruzione, con i distretti scolastici, con gli Enti Locali, le Camere di Commercio, con gli enti previdenziali e assicurativi, nonche con le organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei datori di lavoro e del movimento cooperativo maggiormente rappresentative, con gli ordini professionali e con gli enti e le associazioni con finalita’ formative e sociali.

Art. 4 – Programma pluriennale

La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti di cui all’ultimo comma del precedente articolo, predispone un programma pluriennale per gli interventi attuativi del Sistema formativo regionale, nel quale sono indicati: a ) gli obiettivi generali da conseguire, in relazione al carattere unitario e intersettoriale del sistema formativo; b ) le priorita’ degli interventi, riferite alle esigenze di sviluppo e di riequilibrio socio-economico indicate dalla programmazione regionale, con le relative indicazioni di spesa; c ) gli indirizzi della programmazione didattica in materia di formazione e orientamento professionale e i campi di iniziativa in materia di educazione permanente; d ) i criteri e le modalita’ per la formulazione dei piani annuali; e ) gli investimenti per la costruzione, l’ adeguamento o la trasformazione di strutture per le attivita’ di cui alla presente Legge, e per dotarle di idonee attrezzature. Il programma dispone per il periodo corrispondente a quello del bilancio pluriennale ed assume come riferimento finanziario le sue disponibilita’. Il programma pluriennale e’ approvato dal Consiglio regionale ed e’ attuato ad aggiornato mediante i piani annuali di cui agli articoli 7, 21, e 23 della presente Legge.

Art. 5 – Delega delle funzioni amministrative

Le funzioni amministrative relative al coordinamento territoriale delle proposte formative, all’ organizzazione e gestione degli interventi di formazione ed orientamento professionale approvati dal Consiglio Regionale, sono delegate ai Comuni riuniti nelle associazioni intercomunali per gli ambiti territoriali di cui all’ art. 2, primo comma, della Legge regionale 19 Dicembre 1979, n. 65 e nelle Comunita’ Montane per gli ambiti territoriali di cui al secondo comma dello stesso articolo. Salvo quanto disposto dal comma successivo, la delega di cui al precedente comma avra’ efficacia dal momento dell’ adeguamento organizzativo e funzionale delle associazioni stesse all’ esercizio dei compiti relativi, in particolare alla gestione dei servizi sociali di cui al titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, secondo le modalita’ che saranno stabilite dalla Regione con propria Legge. Le funzioni relative all’ organizzazione e alla gestione degli interventi di formazione degli operatori socio-sanitari e di educazione sanitaria della popolazione sono esercitate dai Comuni per mezzo delle Unita’ Sanitarie Locali. La Regione puo’ sostituirsi agli enti delegati in caso di persistente inerzia nel compimento di un atto o nell’ erogazione di un servizio inerente le funzioni delegate, previa fissazione di un congruo termine per provvedere.

Art. 6 – Competenze della regione

Sono di competenza della Regione le funzioni concernenti : a ) i rapporti con i competenti organi centrali e periferici dello Stato; b ) la presentazione e l’ autorizzazione alla presentazione agli organi della CEE, tramite i competenti Ministeri, dei progetti di formazione per i quali, sia previsto il contributo o l’ integrazione dei fondi comunitari; c ) la stipula delle convenzioni di cui all’ art.8, terzo comma; d ) la vigilanza e il controllo sulla realizzazione dei piani e sulla attivita’ privata di istruzione artigiana e professionale. La Regione puo’ realizzare direttamente, anche in collaborazione con le Provincie, l’ universita’, altri enti od istituti specializzati, imprese e loro consorzi, iniziative di rilevante interesse che non risultino realizzabili da parte degli enti delegati, nonche attivita’ e servizi di documentazione, studio, progettazione, sperimentazione e aggiornamento finalizzati al coordinamento degli interventi di cui all’ art. 2 della presente Legge. Presso il dipartimento servizi sociali e’ istituto un gruppo di coordinamento interdipartimentale per il sistema formativo regionale, con il compito di coordinare ricerche, nella materia di cui alla presente Legge, anche ai fini della predisposizione del programma pluriennale e dei piani annuali, e di coadiuvare la Giunta regionale nelle funzioni di vigilanza sulla realizzazione dei piani.

Titolo II: ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 7 – Piano annuale delle attivita’ di formazione professionale

Ciascuna associazione intercomunale di cui alla Legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, nel rispetto delle indicazioni contenute nel programma pluriennale e con l’ apporto consultivo dei soggetti indicati nell’ ultimo comma dell’ art.3 della presente Legge, formula la proposta di piano annuale delle attivita’ di formazione professionale da svolgersi nell’ ambito territoriale di competenza. Le proposte per il piano annuale, da presentarsi alla Giunta regionale entro il mese di febbraio, devono indicare, in ordine di priorita’, tutti gli interventi di formazione professionale da realizzarsi nel successivo anno formativo, IV i compresi quelli per i quali sia previsto il contributo o l’ integrazione dei fondi comunitari e quelli i quali sia richiesto il riconoscimento, l’ assenso o la presa d’ atto della Regione ai sensi dei successivi articoli 9, 10 e 11. Per ciascun intervento devono essere specificati, secondo le modalita’ e nei limiti stabiliti dal Regolamento di attuazione della presente Legge : a ) gli obiettivi, il comparto produttivo, le fasce di qualificazione cui e’ finalizzato, i programmi e gli ordinamento didattici; b ) la tipologia e la durata dei corsi; c ) l’ ente gestore, il Comune nel cui territorio e’ previsto lo svolgimento, i locali e le attrezzature tecnico – didattiche impiegate per l’ svolgimento dell’ attivita’; d ) la quantita’ e le caratteristiche dell’ utenza e la previsione di spesa per strutture, attrezzature e personale, con la distinzione tra attivita’ direttamente gestite e attivita’ da realizzare in convenzioni ai sensi dell’ art. 8. Il piano annuale delle attivita’ di formazione professionale e’ predisposto dalla Giunta regionale sulla base delle proposte presentate dalle associazioni intercomunali. La proposta di piano annuale indica altresi’ le iniziative di aggiornamento e riqualificazione riservate agli operatori del sistema formativo, con particolare riferimento ad eventuali processi di mobilita’ da realizzarsi nel rispetto degli accordi nazionali di categoria recepiti dalla Regione. La proposta di piano annuale della Giunta regionale indica inoltre; a ) le iniziative da attuare direttamente ai sensi dell’ art.6, secondo comma; b ) i finanziamenti per la costruzione, l’ adeguamento o la trasformazione di strutture pubbliche e la acquisizione di attrezzature per la formazione professionale; c ) la quota della somma complessiva da riservare per la realizzazione di eventuali interventi urgenti, non prevedibili al momento dell’ approvazione del piano; d ) l’ ammontare dei contributi da erogarsi alle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative sulla base di specifici progetti di attivita’ di promozione inerenti la formazione professionale, correlati alle esigenze di programmazione e coordinamento della Regione . Il Consiglio regionale approva, entro il mese di luglio, il piano annuale con le relative ripartizioni dei finanziamenti tra i soggetti attuatori degli interventi. Il piano annuale contiene l’ elencazione degli interventi di formazione professionale approvati, con l’ indicazione, per ciascuno di essi, degli elementi di cui al precedente terzo comma ed il relativo finanziamento. L’ ammontare del finanziamento e’ determinato sulla base di parametri aggiornati annualmente dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 8 – Modalita’ di attuazione delle attivita’ di formazione professionale

Le attivita’ di formazione professionale comprese nel piano annuale sono organizzate e realizzate direttamente dalle associazioni intercomunali di cui alla Legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, ovvero, d’ intesa con esse ed anche in concorso tra loro dalle Provincie, dai singoli Comuni o dagli altri enti pubblici che dispongono di strutture, attrezzature e personale idonei. A tal fine, le associazioni intercomunali e gli altri enti di cui al precedente comma possono avvalersi, mediante convenzione, del concorso dell’ universita’, delle scuole statali degli enti regionali o di altri enti od istituti specializzati, possono prendere altresi’ accordi e stipulare convenzioni con imprese e loro consorzi per assicurarsi le prestazioni di personale particolarmente specializzato, nonche per la realizzazione, mediante loro attrezzature e servizi, di periodi di tirocinio pratico o di specifiche esperienze operative, purche’ non finalizzati a scopi di produzione aziendale o alla commercializzazione degli eventuali manufatti. Per la realizzazione delle attivita’ formative, le associazioni intercomunali e gli altri enti di cui al primo comma, avendo interamente utilizzato le strutture pubbliche esistenti ed operato, ove necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale si avvalgono, mediante convenzione, delle strutture di enti, associazioni e centri privati i quali siano emanazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori dipendenti o autonomi, degli imprenditori ovvero dei movimenti associativi di carattere cooperativo o con finalita’ formative e sociali, ed i quali concorrano alla realizzazione delle finalita’ della programmazione regionale in materia di formazione professionale. Per essere ammessi alla stipula delle convenzioni, i soggetti privati di cui al precedente comma devono possedere i seguenti requisiti e rispondere alle seguenti condizioni : 1 ) avere come fine la formazione professionale; 2 ) disporre di strutture, capacita’ organizzative e attrezzature idonee; 3 ) non perseguire scopi di lucro; 4 ) garantire il controllo sociale delle attivita’; 5 ) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria, avvalendosi di quello ricompreso nelle graduatorie di cui al secondo e terzo comma dell’ art.17; 6 ) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita’; 7 ) accettare il controllo della Regione anche mediante ispezioni sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati e sull’ applicazione della convenzione; 8 ) garantire i diritti degli allievi ai sensi del successivo art. 15. Nell’ ambito dell’ attuazione degli interventi formativi, i soggetti privati, d’ intesa con la Regione, potranno accedere mediante convenzione alle strutture ai servizi e alle attrezzature dell’ universita’ di scuole, di enti od istituti specializzati, ovvero di imprese e loro consorzi.

Art. 9 – Corsi riconosciuti e non finanziati

Possono ottenere il riconoscimento da parte della Regione e l’ inserimento nel piano annuale, purche conformi agli obiettivi e agli indirizzi della programmazione regionale, corsi di formazione professionale finanziati, organizzati e gestiti da enti pubblici in possesso dei requisiti e alle condizioni di cui all’ articolo 8, quarto comma, punti 2 ), 4 ), 7 ) e 8 ) della presente Legge. I soggetti interessati devono avanzare richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno per il successivo anno formativo alla Giunta regionale, tramite l’ associazione intercomunale competente per il territorio, indicando, per ciascun corso, gli elementi previsti al terzo comma dell’ art.7 , nonche l’ ammontare della retta eventualmente richiesta agli allievi, i requisiti di ammissione e quelli del personale insegnante. I corsi riconosciuti si concludono secondo le modalita’ di cui al successivo art. 14. La Giunta regionale puo’ disporre con provvedimento motivato la revoca del riconoscimento qualora rilevi il venire meno dei requisiti richiesti o irregolarita’ nello svolgimento delle attivita’ formative.

Art. 10 – Assenso per attivita’ formative volontarie

L’ assegno agli enti pubblici per lo svolgimento della attivita’ volontarie di formazione professionale di cui all’ art. 41, ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e’ concesso dalla Giunta regionale su richiesta degli enti interessati, con le stesse procedure e alle condizioni previste nel precedente articolo.

Art. 11 – Presa d’ atto di corsi liberi

Possono ottenere la presa d’ atto da parte della Regione i corsi liberi a carattere professionale organizzati da scuole e enti privati o da imprese nell’ ambito dei propri programmi produttivi, purche’ in armonia con le indicazioni della programmazione regionale. I soggetti promotori devono inoltrare le relative proposte alle associazioni intercomunali entro la data del 31 dicembre di ogni anno per il successivo anno formativo: le proposte di cui al precedente comma devono indicare : a ) la finalita’ e le motivazioni della iniziativa; b ) i requisiti di ammissione degli allievi; c ) i contenuti e i programmi didattici, i profili professionali, la durata e gli orari dei corsi; d ) l’ elenco del personale preposto ai corsi; e ) le assicurazioni stipulate a favore degli allievi; f ) le strutture e le attrezzature impiegate con planimetria dei locali e dichiarazione attestante la rispondenza degli stessi alle norme d’ igiene e sicurezza; g ) il numero degli iscritti, nonche i limiti minimi e massimi d’ iscrizione per l’ attuazione di ciascun corso; h ) le previsioni di spesa, le quote di iscrizione e ogni altro onere a carico dei partecipanti e i mezzi finanziari previsti per la copertura dei costi. Il personale impiegato nei corsi, assunto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti, deve essere in possesso dei necessari requisiti professionali. La presa d’ atto ha efficacia annuale e puo’ essere revocata qualora si rilevi il venir meno dei requisiti richiesti. A coloro che frequentano i corsi previsti nel presente articolo viene rilasciato, previo superamento di una prova finale, un attestato di frequenza e profitto su modello approvato dalla Giunta regionale, visitato su richiesta del soggetto promotore dal Presidente della Giunta o suo delegato. L’ attestato di cui al comma precedente non ha validita’ giuridica agli effetti di cui all’ art.14 della Legge 21 dicembre 1978 n. 845. La Regione esercita sui corsi liberi comunque effettuati l’ attivita’ di vigilanza di cui all’ art.35 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 12 – Programmazione didattica

Gli indirizzi della programmazione didattica, in conformita’ a quanto stabilito dall’ art.7 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono contenere la tipologia specifica, la durata, le modalita’ di organizzazione e di conclusione dei corsi, nonche una proposta metodologica per la progettazione didattica degli stessi tale da consentire in un ambito interdisciplinare, e nel rispetto della molteplicita’ degli indirizzi educativi, l’ unitarieta’ tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali. La progettazione didattica del singolo intervento formativo dovra’ conformarsi a criteri di polivalenza nell’ ambito della fascia di mansioni interessata ed adattarsi alle diverse situazioni ed esigenze territoriali, tenendo conto dei livelli scolastici di partenza, dell’ esperienza professionale degli allievi, nonche dei risultati della sperimentazione formativa gia’ applicata. I corsi sono articolati in uno o piu’ cicli fino ad un massimo di quattro, di durata non superiore a seicento ore ciascuno. Gli allievi si inseriscono nei corsi al ciclo adeguato alle conoscenze ed alle esperienze professionali possedute. Al termine di ogni ciclo dovranno essere verificate le conoscenze e le capacita’ professionali conseguite. Ogni intervento formativo non puo’ superare la durata complessiva di 2400 ore nel limite di due anni. Non e’ ammessa la percorrenza continua di piu’ di quattro cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro. Ai limiti di durata di cui al comma precedente si puo’ derogare per gli interventi rivolti a particolari categorie o al conseguimento di specifici titoli professionali, disciplinati da norme statali.

Art. 13 – Alternanza di studio e lavoro – tirocinio

Le attivita’ di formazione professionale rivolte ai lavoratori dipendenti al fine di consentire il conseguimento di un attestato di qualifica o di specializzazione, ovvero l’ acquisizione di conoscenze utili all’ elevazione della personalita’, al miglioramento delle qualita’ professionali o al conseguimento di un titolo di studio, nonche quelle rivolte agli apprendisti ai sensi della Legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono realizzate mediante l’ alternanza della esperienza di lavoro con quella di studio, compiuta in orario di lavoro nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Gli interventi di cui all’ art.2, lettera d ) della presente Legge, specie se diretti alla creazione di manodopera qualificata con particolare riferimento alle attivita’ artigianali di rilevante interesse storico – artistico, culturale e tradizionale, possono essere realizzati in tutto o in parte mediante esperienze di tirocinio pratico presso imprese o aziende artigiane, secondo le modalita’ e alle condizioni di cui al Regolamento di attuazione della presente Legge. Le associazioni intercomunali e gli altri enti di cui al primo comma dell’ art.8, sentite le rappresentanze sindacali di categoria, possono prendere accordi e stipulare convenzioni con categorie di datori di lavoro, singole imprese o aziende artigiane al fine di agevolare la realizzazione delle esperienze formative ai sensi dei precedenti commi. La Regione, sentite le organizzazioni sindacali interessate, puo’ disporre, nell’ ambito dei piani annuali, l’ erogazione di provvidenze a favore degli allievi che subiscano riduzioni nella retribuzione in relazione ad esperienze formative basate sul part – time nonche l’ erogazione di contributi a favore delle imprese e delle aziende artigiane per la realizzazione di periodi di tirocinio pratico, compiuti in orario di lavoro.

Art. 14 – Prove finali e attestati

Agli allievi che abbiano partecipato regolarmente ai corsi viene rilasciato un attestato di frequenza. I corsi diretti al conseguimento di qualifiche, specializzazioni o abilitazioni professionali si concludono tramite prove finali dirette all’ accertamento dell’ idoneita’ degli allievi ammessi a sostenerle, da svolgersi in conformita’ con i programmi e gli ordinamenti didattici dei corsi e con le disposizioni di competenza dello Stato ai sensi dell’ art. 18, primo comma, lettera a ) della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dell’ art. 6 ), lettera q ) della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le prove finali si svolgono di fronte a una Commissione esaminatrice nominata dalla Giunta regionale secondo le norme del Regolamento di attuazione della presente Legge, ai sensi dell’ art.14, primo comma della Legge 21 dicembre 1978, n. 845. Agli allievi che abbiano superato le prove finali e’ rilasciato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato un attestato di qualifica o specializzazione, o un titolo di abilitazione professionale, validi ai fini dell’ avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale ai sensi dell’ art. 14 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845. I titoli di cui al precedente comma sono altresi’ validi, ai sensi dell’ art.11 primo comma della Legge n. 845 del 21 dicembre 1978, ai fini della facolta’ di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalita’ previste dal relativo ordinamento e costituiscano titolo per l’ ammissione ai pubblici concorsi. La Regione nel rispetto delle norme vigenti in materia di collocamento, procede all’ assunzione delle necessarie iniziative nei confronti degli organi competenti ai fini del riconoscimento degli attestati conseguiti all’ estero da lavoratori Italiani rientrati dall’ emigrazione e dell’ eventuale loro equiparazione alle qualifiche riconosciute nell’ ordinamento nazionale.

Art. 15 – Diritti degli allievi

Alle iniziative di formazione professionale sono ammessi tutti i cittadini Italiani nonche gli stranieri ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell’ ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti, in possesso dei requisiti specificati per ciascun tipo di intervento e nei limiti dei posti disponibili. L’ accesso ai corsi per i quali sia prevista una limitazione delle iscrizioni e’ determinato sulla base di una graduatoria degli aspiranti, predisposta dal soggetto attuatore dell’ iniziativa formativa secondo le modalita’ stabilite nel Regolamento di attuazione della presente Legge. L’ iscrizione e la frequenza ai corsi e ad ogni altra attivita’ formativa, salvo i corsi di cui ai precedenti articoli 9,10 e 11, sono gratuiti; ai partecipanti sono forniti tutti gli strumenti e i materiali didattici necessari per lo svolgimento dell’ attivita’ formativa e sono altresi’ erogati i servizi previsti dall’ art. 3 della Legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77 Il piano annuale determina i casi e le modalita’ con cui potranno essere attribuite agli allievi particolari provvidenze o l’ indennita’ di frequenza. Ai partecipanti e’ inoltre garantita l’ assicurazione contro gli infortuni che si verifichino durante lo svolgimento delle attivita’ didattiche, culturali o ricreative connesse all’ esperienza formativa. I contenuti dei diversi tipi di corso e le modalita’ di accesso ai corsi stessi sono determinati in modo da impedire qualsiasi forma di discriminazione tra gli allievi, basata sul sesso. Per gli allievi privi del titolo di assolvimento dell’ obbligo scolastico, gli enti gestori assumono tutte le iniziative idonee a favorire la necessaria integrazione con le attivita’ didattiche da attuarsi a cura della competente autorita’ scolastica al fine di consentire anche il conseguimento di tale titolo di studio.

Art. 16 – Controllo sociale delle attivita’

Il controllo sociale della gestione delle attivita’ di formazione professionale di norma e’ assicurato da parte di ciascun ente gestore attraverso la Costituzione di un apposito Comitato composto da rappresentanti dell’ente gestore e degli Enti Locali competenti per territorio, delle organizzazioni sindacali, delle categorie imprenditoriali interessate, del personale docente e non docente e degli allievi, integrato, a seconda dei casi, da esperti competenti per materia. Tale Comitato : a ) collabora alla programmazione, organizzazione e coordinamento delle proposte formative; b ) fa proposte per la formulazione dei programmi didattici; c )concorre alla gestione delle attivita’ formative secondo le norme stabilite nella presente Legge e nel Regolamento per la sua attuazione. Gli enti gestori garantiscono altresi’ agli allievi e ai docenti l’ esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di innovazione e sperimentazione didattica.

Art. 17 – Personale della formazione professionale

Per lo svolgimento delle attivita’ formative ,gli enti di cui al primo comma dell’ art. 8 si avvalgono di personale docente e amministrativo proprio in possesso dei necessari requisiti e in servizio alla data di entrata in vigore della presente Legge, ovvero di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici secondo i criteri e le condizioni stabiliti dalle norme sulla mobilita’ del personale. In attesa della determinazione degli organici del personale occorrente per l’ attuazione delle attivita’ formative da parte degli enti delegati e dell’ avvio delle procedure per lo svolgimento di concorsi ai fini della copertura dei posti vacanti qualora il personale di cui al comma precedente risulti insufficiente, gli enti si avvalgono di personale compreso nella graduatoria regionale degli operatori della formazione professionale a tempo indeterminato di cui al successivo art. 19 e nella graduatoria degli operatori a tempo determinato, istituite dalla Giunta regionale secondo le norme del Regolamento di attuazione della presente Legge. Gli enti delegati istituiscono altresi’ graduatorie comprensoriali degli aspiranti ad incarichi con rapporto di lavoro a tempo determinato, da conferirsi in relazione a supplenze o sostituzioni di operatori per i quali sussiste l’ obbligo della conservazione del posto di lavoro. I requisiti necessari per l’ ammissione all’ insegnamento nelle attivita’ di cui al precedente comma sono determinati ai sensi dell’art.9, primo comma, della legge 21 Dicembre 1978, n. 845. A tutto il personale assunto ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo si applica il trattamento economico e giuridico previsto per gli operatori della formazione professionale dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Tutte le spese relative al personale del presente articolo sono finanziate dalla Regione nell’ ambito del piano annuale per la formazione professionale. La funzione docente e’ unica. Tutto il personale della formazione professionale e’ tenuto a partecipare alle iniziative di aggiornamento ricorrente organizzante dalla Regione nell’ ambito del piano annuale.

Art. 18 – Prestazioni professionali

Qualora gli interventi di formazione professionale prevedano l’ insegnamento di specifiche materie richiedenti particolare esperienza o specializzazione tecnico – scientifica, i soggetti che svolgono corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione possono ricorrere a collaboratori didattici o ad esperti che non risultino inclusi nelle graduatorie di cui al precedente articolo. La spesa per il personale del presente articolo e’ finanziata dalla Regione per il solo periodo di durata delle prestazioni professionali.

Art. 19 – Graduatoria regionale degli operatori della formazione professionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

E’ istituita presso la Giunta regionale la graduatoria regionale degli operatori della formazione professionale, addetti allo svolgimento delle attivita’ formative interamente finanziate dalla Regione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in atto alla data del 30 giugno 1980. Le modalita’, i criteri e le procedure per la tenuta, l’ aggiornamento della graduatoria e l’ utilizzazione del personale in essa compreso sono stabiliti dal Regolamento di attuazione della presente Legge. Gli enti di cui al primo e terzo comma dell’ art. 8, per far fronte a nuove esigenze relative alla funzionalita’ dei corsi e per eventuali necessarie sostituzioni di personale gia’ in servizio, prima di provvedere all’ assunzione di nuovo personale, devono accertare la disponibilita’ nella graduatoria regionale del personale occorrente, assicurandosene le prestazioni mediante convenzione con l’ ente di appartenenza o provvedendo all’ assunzione dello stesso secondo le norme vigenti in materia di collocamento. Il personale compreso nella graduatoria regionale, non direttamente utilizzato per l’ attuazione degli interventi formativi o soggetto a processi di mobilita’ sara’ impegnato dalla Regione o dagli enti delegati, mediante convenzione con l’ ente di appartenenza : a ) nella partecipazione a corsi di aggiornamento, riqualificazione o riconversione nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale; b ) nella realizzazione di attivita’ di orientamento professionale o di educazione permanente; c ) per l’ approntamento di studi, ricerche e documentazione inerenti le attivita’ previste dalla presente Legge. La partecipazione alle attivita’ di cui al precedente comma e’ comunque considerata prestazione di lavoro ordinario ed e’ finanziata dalla Regione .

Art. 20 – Commissione per la gestione delle graduatorie del personale

Per la gestione delle graduatorie regionali degli operatori della formazione professionale e’ costituita dalla Giunta regionale una Commissione composta da : a ) un membro della Giunta regionale, con funzioni di presidente; b ) tre rappresentanti degli Enti Locali, designati dallo ANCI C ) tre rappresentanti degli enti di cui al terzo comma del precedente art. 8 maggiormente rappresentativi individuati dalla Giunta regionale sulla base delle attivita’ formative gestite nell’ ultimo triennio; d ) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; e ) un funzionario regionale, con funzioni di segretario. La Commissione esprime obbligatoriamente pareri, formula proposte sulle iniziative dirette alla piena utilizzazione e all’ aggiornamento del personale e su ogni altra questione relativa all’ applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operatori della formazione professionale.

Titolo III: ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

Art. 21 – Piano annuale degli interventi per l’ orientamento professionale

Le attivita’ di orientamento professionale, di cui all’art. 2, lettera i ), sono programmate dalla Regione come Parte Integrante del normale percorso formativo dei giovani e degli adulti, al fine di svilupparne le capacita’ di orientamento e professionali funzionali a concrete possibilita’ di inserimento nell’ attivita’ lavorativa. A tal fine, la Giunta regionale, di intesa con gli uffici periferici del Ministero della Pubblica Istruzione, le associazioni intercomunali e le forze sociali interessate, concorda con i consigli scolastici distrettuali programmi unitari di orientamento scolastico e professionale, da realizzarsi congiuntamente nell’ambito delle rispettive competenze. La Giunta regionale predispone una proposta di piano annuale degli interventi di orientamento professionale, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e i dati risultanti dalla rilevazione dell’ evoluzione territoriale del mercato del lavoro sulla base delle proposte avanzate dalle associazioni intercomunali e sentite le indicazioni della Commissione regionale dell’ impiego e dei consigli scolastici distrettuali. Il piano annuale deve in particolare : a ) organizzare servizi per la diffusione di informazioni circa le tendenze del mercato del lavoro e i bisogni di competenze professionali che provengono dal territorio, rivolte agli allievi della scuola secondaria e dell’ universita’, agli insegnanti, agli organi collegiali della scuola, ai genitori nonche ai lavoratori, a operatori economici, alle organizzazioni sociali e alle associazioni con finalita’ formative e sociali; b ) promuovere iniziative di documentazione, aggiornamento e studio, nonche la sperimentazione e la produzione di mezzi e sussidi didattici e divulgativi attinenti al perseguimento delle finalita’ dell’ orientamento professionale, da attuarsi nel rispetto di quanto stabilito dall’ art. 3, primo comma, lettera n ) della Legge 21 dicembre 1978, n. 845; c ) determinare il finanziamento dei servizi e delle iniziative di cui al presente articolo, nonche la quota della somma complessiva da riservare per l’ attuazione di interventi non prevedibili al momento dell’ approvazione del piano. Il piano annuale degli interventi per l’ orientamento professionale e’ approvato dal Consiglio Regionale.

Art. 22 – Modalita’ di attuazione

I servizi e gli interventi per l’ orientamento professionale sono organizzati e attuati dalle associazioni intercomunali anche in collaborazione con le Province, i singoli Comuni, altri enti o istituiti specializzati, secondo le modalita’ concordate con i consigli scolastici e con gli altri soggetti interessati. I servizi per l’ orientamento professionale a livello universitario sono realizzati dall’ ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario. Per la realizzazione delle attivita’ di orientamento professionale le associazioni intercomunali possono avvalersi delle strutture, dei servizi e del personale previsti dalla presente Legge per lo svolgimento delle attivita’ di formazione professionale. La Regione puo’ realizzare direttamente, ai sensi del secondo comma dell’ art. 6, iniziative e servizi finalizzati al coordinamento delle attivita’ di orientamento professionale interessanti il territorio di competenza di piu’ associazioni intercomunali.

Titolo IV: PROMOZIONE EDUCATIVA ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Art. 23 – Piano annuale degli interventi di promozione educativa ed educazione permanente

La Regione programma le iniziative di promozione educativa e di educazione permanente della popolazione di cui all’ art.2, lettera l), con particolare riferimento all’ informazione sociale economica, ai consumi, all’ educazione sanitaria, alla tutela dell’ ambiente, alla conoscenza del patrimonio storico ed artistico, alla qualita’ della vita, alla partecipazione nei servizi e alle attivita’ del tempo libero, favorendone l’ integrazione e il coordinamento con le altre attivita’ culturali, iL sistema scolastico e le attivita’ di formazione professionale. Entro gli stessi termini previsti per la formulazione e l’ approvazione del piano annuale delle attivita’ di formazione professionale, la Regione adotta un piano annuale sulla base delle proposte formulate dagli Enti Locali, da loro associazioni o consorzi, dai distretti scolastici, nonche da enti e associazioni con finalita’ formative e sociali o da organizzazioni e rappresentanze sindacali, in coerenza con le indicazioni della programmazione regionale e le finalita’ del sistema formativo. La Giunta regionale predispone la proposta di piano annuale assicurando una corretta ed equilibrata diffusione tra gli strati e le categorie sociali presenti sul territorio regionale delle iniziative e favorendo le intese necessarie alla loro realizzazione. Il piano annuale promuove iniziative di documentazione, aggiornamento e studio nonche la sperimentazione e la produzione di mezzi e sussidi didattici e divulgativi attinenti al perseguimento delle finalita’ di cui all’ art. 2, lettera l ) della presente Legge. Il piano annuale determina il finanziamento delle iniziative nonche la quota della somma complessiva da riservare per l’ attuazione di interventi non prevedibili al momento dell’ approvazione.

Art. 24 – Attuazione delle iniziative

Le iniziative di promozione culturale e di educazione permanente contenute nel piano annuale sono organizzate e gestite dai soggetti che ne hanno fatto richiesta ai sensi del secondo comma dell’ art. 23 di norma nelle strutture pubbliche e nei servizi presenti nel territorio, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria ed universitaria per l’ utilizzazione delle sedi e delle attrezzature, secondo le procedure da stabilirsi, mediante convenzione, tra la Regione, gli Enti Locali territoriali ed i competenti organi dello Stato ai sensi dell’ art.38 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Per la realizzazione il finanziamento e la rendicontazione delle iniziative contenute nel piano annuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attivita’ di formazione professionale, secondo i criteri e le procedure stabiliti nel Regolamento di attuazione della presente Legge.

Titolo V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 – Regolamento di attuazione

Entro sessanta giorni dall’ entrata in vigore della presente Legge la Giunta regionale sottopone all’ approvazione del Consiglio un Regolamento attuativo delle competenze amministrative, organizzative e contabili derivanti dall’ esercizio delle funzioni in esse previste. In particolare, con il Regolamento di cui al comma precedente sono disciplinati : 1 ) gli ordinamenti didattici ed i contenuti generali delle normative per la gestione dei corsi e delle altre iniziative; 2 ) i requisiti, le modalita’, i contenuti, le procedure di finanziamento delle convenzioni previste dai precedenti articoli 8 e 13; 3 ) le modalita’ di presentazione delle domande per il riconoscimento, l’ assenso o la presa d’ atto dei corsi; 4 ) la tipologia e la durata dei corsi, i requisiti e le modalita’ per l” iscrizione e la frequenza; 5 ) la composizione delle commissioni di esame, di cui al precedente art. 14, terzo comma, le modalita’ di designazione e i requisiti deicomponenti, nonche le caratteristiche dei titoli da rilasciarsi al termine dei corsi; 6 ) la composizione e le modalita’ designazione dei comitati di gestione di cui all’ art.16; 7 ) le modalita’, i criteri e le procedure per la tenuta e l’ aggiornamento delle graduatorie regionali di cui agli articoli 17 e 19 e per l’ utilizzazione del personale in esse compreso; 8 ) i criteri e le procedure per il finanziamento, la rendicontazione e la gestione amministrativa delle attivita’ previste nei piani annuali.

Art. 26 – Finanziamento

All’ onere per l’ attuazione della presente Legge, il cui importo sara’ determinato annualmente a norma dell’ art. 5, secondo comma, della Legge di contabilita’ 3 maggio 1978, n. 23 sulla base dei piani predisposti ai sensi dei precedente articoli 4, 7, 21 e 23, si fara’ fronte con i fondi recati dagli articoli 22, 24, 25 e 26 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, dell’ art. 8, lettera d ), della Legge 9 maggio 1975, n. 153, dalla Legge 1 giugno 1977, n. 285, con i contributi provenienti dal Consiglio delle Comunita’ europee ai sensi della Decisione 1 febbraio 1971, e successive ,modificazioni, nonche, per quanto riguarda il personale del servizio sanitario regionale, con quote del Fondo sanitario regionale di cui all’ art. 51 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le attivita’ formative di cui alle Leggi regionali 20 gennaio 1981, n. 7 art.3; 23 aprile 1980, n. 31 art.1; 23 aprile 1980, n. 32 art.3; 3 gennaio 1980, n. 1, art.28; 3 giugno 1975, n. 39, art. 7, sono finanziate nell’ ambito dei piani di cui alla presente Legge, mediante imputazione ai capitoli di bilancio corrispondenti alle ,materie cui le attivita’ stesse fanno riferimento.

Art. 27 – Norme transitorie

Fino all’ entrata in vigore della Legge prevista del secondo comma dell’ art. 5, le funzioni amministrative di cui al primo comma dello stesso articolo, sono esercitate dai consorzi comprensoriali di cui alla Legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, nonche dalle Comunita’ Montane che, per coincidenza di limiti territoriali, ne abbiano assunto le funzioni. Laddove i consorzi non risultino istituiti, le funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale di concerto con i Comuni dei comprensori interessati. Le funzioni relative all’ organizzazione e gestione degli interventi di formazione in materia di agricoltura e foreste sono esercitate dalle Comunita’ Montane e direttamente dai Comuni, qualora il relativo territorio non ricada nell’ ambito di competenza di alcuna Comunita’ Montana. Fino all’ entrata in vigore del Regolamento di cui all’ art. 25, le attivita’ formative previste nei piani approvati dal Consiglio regionale sono gestite e concluse secondo le normative e i criteri adottati dalla Regione prima dell’ entrata in vigore della presente Legge.

Art. 28 – Abrogazioni e rinvii

Sono abrogate le leggi regionali 25 agosto 1978, n. 47; 31 maggio 1977, n. 23; 4 marzo 1980, n. 16. Sono altresi’ abrogate tutte le norme regionali incompatibili con la presente Legge concernenti le attivita’ di formazione professionale. Per quanto non disposto dalla presente Legge, si applicano le norme di cui alla Legge-Quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845. La presente Legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione .