Legge regionale 21 settembre 1991, n. 38

  • Emanante: 3
  • Regione: Umbria
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 28
  • Data fonte: 05/06/1991
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69

Thesaurus: Lavoro

Art. 1

1 .

L’alinea del secondo comma dell’art. 1 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ sostituito dal seguente: <>.

2 .

La lettera a) del secondo comma dell’art. 1 della Legge regionale 21 ottobre 1982, n. 69, e’ sostituita dalla seguente: a) favorisce la crescita civile, culturale e professionale dei cittadini Italiani, nonche’ stranieri, comunitari ed extra – comunitari, dimoranti nel territorio regionale per motivi di lavoro o di studio, promuove la realizzazione delle pari opportunita’ tra uomo e donna e realizza, anche attraverso forme di integrazione con il sistema scolastico, la diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche ad essa necessarie>>.

Art. 2

1 .

Dopo la lettera a) del primo comma dell’art. 2 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ aggiunta la seguente: <<a/ bis) attivita’ tese a rimuovere le discriminazioni dirette ed indirette che possono di fatto ostacolare la realizzazione di pari opportunita’ tra i sessi negli ambiti riferibili alla materia disciplinata dalla presente legge>>.

2 .

Alla lettera b) del primo comma dell’art. 2 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, dopo le parole <> sono aggiunte le parole: <>.

3 .

Alla lettera c) del primo comma dell’art. 2 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, tra le parole <> e <> e’ aggiunto il seguente inciso: <>.

Art. 3

1 .

La rubrica dell’art. 3 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e’ sostituita dalla seguente: <>.

2 .

Al primo comma dell’art. 3 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, la locuzione <> e’ sostituita da <>. Analoga sostituzione e’ operata nelle rubriche e nelle norme degli articoli seguenti della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, in cui compaiono le locuzioni <> o <>.

3 .

Il secondo comma dell’art. 3 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ sostituito dal seguente: <>.

4 .

Il quinto comma dell’art. 3 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ sostituito dal seguente: <>.

5 .

Al settimo comma dell’art. 3 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, tra le parole <>, e <>, e’ inserita la seguente espressione: <>.

Art. 4

1 .

L’alinea del primo comma dell’art. 4 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ sostituito dal seguente: <>.

2 .

La lettera b) del primo comma dell’art. 4 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, dopo la parola <>, e’ modificata come segue: <>.

3 .

Dopo la lettera e) del primo comma dell’art. 4 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, sono aggiunte le seguenti:

  • Gli orientamenti ed i contenuti generali delle normative per la gestione dei corsi e delle altre iniziative;
  • I requisiti, le modalita’ , i contenuti e le procedure di finanziamento delle convenzioni previste agli artt. 8 e 13;
  • La tipologia e la durata dei corsi, i requisiti e le modalita’ per l’iscrizione e la frequenza;
  • I criteri e le procedure per il finanziamento, la rendicontazione e la gestione amministrativa delle attivita’ ;
  • Gli indirizzi per la riqualificazione e l’utilizzazione del personale del contingente della formazione professionale;
  • Le aree di intervento di interesse regionale all’interno delle quali collocare le attivita’ formative, di oreintamento professionale, di promozione educativa e di educazione permanente, di competenza della Regione>>.
  • 4 .

    All’art. 4 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ aggiunto il seguente comma finale: <>.

    Art. 5

    1 .

    Il primo comma dell’art. 5 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ sostituito dal seguente: <>.

    2 .

    In tutte le norme della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, in cui compaiono le parole <>, esse sono sostituite dalla parola <>:

    3 .

    Il secondo comma dell’art. 5 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ abrogato.

    4 .

    Il quarto comma dell’art. 5 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ sostituito dal seguente: <>.

    Art. 6

    1 .

    L’alinea del primo comma dell’art. 6 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ sostituito dal seguente: <>.

    2 .

    La lettera c) del primo comma dell’art. 6 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, come sostituita dall’art. 1 della Legge regionale 11 agosto 1983, n. 30, e’ sostituita come segue: <>.

    3 .

    Al secondo comma dell’art. 6 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>.

    4 .

    Il terzo comma dell’art. 6 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ sostituito dal seguente: <>.

    Art. 7

    1 .

    L’art. 7 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, integrato dall’art. 2 della Legge regionale 11 agosto 1983, n. 30, e’ sostituito dal seguente: <

    2 .

    Il piano attuativo annuale provinciale delle attivita’ di formazione professionale e’ inoltrato alla Giunta regionale entro i termini stabiliti anno per anno, con deliberazione della giunta stessa da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione sulla base delle esigenze connesse agli adempimenti nazionali e comunitari.

    3 .

    I piani attuativi Provinciali devono indicare, in ordine di priorita’ , tutti gli interventi di formazione professionale da realizzarsi nel successivo anno formativo, IV i compresi quelli per i quali sia previsto il contributo o l’integrazione dei fondi comunitari; essi contemplano inoltre le iniziative di aggiornamento e riqualificazione riservate agli opratori del sistema formativo, con particolare riferimento ad eventuali processi di mobilita’ , da realizzarsi anche nel rispetto degli accordi naizonali di categoria recepiti dalla Regione

    4 .

    La Giunta regionale puo’ rinviare i piani attuativi Provinciali alle rispettive province, ai fini di un riesame relativo a singole osservazioni da essa formulate in merito alla mancata coerenza con gli indirizzi di cui all’art. 4, primo comma, lettera d), e all’ultimo comma.

    5 .

    Il piano attuativo, con le necessarie modifiche, deve essere riadottato nel termine di trenta giorni dalla richiesta di riesame e, in mancanza di adeguamento, provvede la Giunta regionale d’ufficio.

    6 .

    Per ciascun intervento devono essere specificati:

    • Gli obiettivi, il comparto produttivo, le fasce di qualificazione cui e’ finalizzato;
    • La tipologia e la durata dei corsi;
    • Il soggetto titoale dell’attivita’ formativa, specificando se trattasi di attivita’ direttamente gestita o da realizzare in convenzione ai sensi dell’art. 8;
    • La quantita’ e le caratteristiche dell’utenza e la previsione di spesa complessiva.
    • 7 .

      Il piano attuativo annuale regionale, approvato dalla giunta, contiene i piani attuativi annuali Provinciali, nonche’ le iniziative di cui all’art. 4, primo comma, lettera m).

      8 .

      Il piano attuativo annuale regionale indica altresi’ le iniziative di aggiornamento e riqualificazione riservate agli operatori del sistema formativo, con particolare riferimento ad eventuali processi di mobilita’ .

      9 .

      Il piano attuativo annuale regionale:

      • Indica le iniziative da attuaredirettamente ai sensi dell’art. 6, secondo comma;
      • Contiene i piani attuativi Provinciali, di cui costituisce approvazione;
      • Determina i finanziamenti per la costruzione, l’adeguamento o la trasformazione di strutture pubbliche e l’acquisizione di attrezzature per la formazione professionale;
      • Individua la quota della somma complessiva da riservare per la realizzazione di eventuali interventi urgenti, non prevedibili al momento dell’approvazione del piano attuativo;
      • Definisce l’ammontare dei contributi da erogarsi alle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative, sulla base di specifici progetti di attivita’ di promozione inerenti la formazione professionale, correlati alle esigenze di programmazione e coordinamento della Regione;
      • Definisce l’ammontare dei contributi da erogarsi alle associazioni regionali ed agli altri enti e organismi che concorrono alla realizzazione degli obiettivi indicati nel piano attuativo annuale.
      • 10.

        . Il piano attuativo annuale regionale ripartisce i finanziamenti tra gli interventi.

        11.

        . Il piano attuativo annuale regionale contiene l’elencazione degli interventi di formazione professionale approvati, con l’indicazione, per ciascuno di essi, degli elementi di cui al comma sesto ed il relativo finanziamento.

        12.

        . Il piano attuativo annuale regionale, approvato dalla giunta, e’ trasmesso al Consiglio Regionale, unitamente ad una relazione sullo stato di attuazione del programma pluriennale.

        13.

        . La Giunta regionale, al fine di verificare, alla luce della normativa comunitaria e statale, il pieno utilizzo delle risorse assegnate all’attivita’ formativa, opera, ogni tre mesi, un accertamento sull’effettivo avvio degli interventi programmati.

        14.

        . In caso di un accertato mancato avvio di un intervento programmato, la Giunta regionale, a seguito delle verifiche di cui al comma precedente, assegna un termine per provvedere a tal fine, trascorso il quale procede in via surrogatoria ad attivare l’intervento stesso od altro sostitutivo>>.

        Art. 8

        1 .

        Il primo comma dell’art. 8 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ sostituito dal seguente: <>.

        2 .

        Al secondo comma dell’art. 8 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, le parole: <>, sono sostituite con: <>.

        3 .

        Il terzo comma dell’art. 8 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ sostituito dal seguente: <>.

        4 .

        Il n. 5) del quarto comma dell’art. 8 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ sostituito dal seguente: <>.

        5 .

        Dopo il quarto comma dell’art. 8 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ aggiunto il seguente: <>.

        Art. 9

        1 .

        La rubrica dell’art. 9 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ sostituita dalla seguente: <>.

        2 .

        Il prino comma dell’art. 9 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e cosi’ sostituito: <>.

        3 .

        Al secondo comma dell’art. 9 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, le parole da <> a <>, sono sostiuite dalle seguenti: <>,

        4 .

        Al quarto comma dell’art. 9 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, le parole <>, sono sostituite con <>.

        Art. 10

        1 .

        All’art. 10 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>.

        Art. 11

        1 .

        L’art. 11 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ sostituito dal seguente: <

        • 1. Possono ottenere l’inserimento nel piano attuativo annuale Provinciale, che comporta di diritto il riconoscimento da parte della Regione corsi di formazione professionale, finanziati, organizzati e gestiti da soggetti privati, in possesso dei requisiti e alle condizioni di cui all’art. 8, quarto comma, punti 2 e 4 della presente legge, purche’ conformi agli indirizzi della programmazione regionale.
        • 2. Le proposte per il riconoscimento debbono essere trasmesse alle amministrazioni Provinciali competenti, secondo le modalita’ e nei termini delle stesse disciplinati.
        • 3. L’inserimento e’ accordato, sulla base della valutazione delle proposte formative, concernente in particolare:
        • 4. I corsi privati riconosciuti si conclusono secondo le modalita’ di cui all’art. 14.
        • 5. I soggetti proponenti debbono impegnarsi a sottostare al controllo da parte delle amministrazioni competenti, che puo’ effettuarsi anche mediante ispezioni.
        • 6. Le amministrazioni Provinciali possono disporre, con provvedimento motivato, la revoca del riconoscimento, qualora rilevino il venir meno dei requisiti richiesti o la mancata attuazione, anche parziale, della proposta formativa oggetto del riconoscimento stesso>>.
        • Art. 12

          1 .

          Il terzo comma dell’art. 12 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ sostituito dal seguente: <>.

          2 .

          Il quarto e quinto comma dell’art. 12 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, sono abrogati.

          Art. 13

          1 .

          Al secondo comma dell’art. 13 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>.

          2 .

          Al terzo comma dell’art. 13 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, le parole <>, sono sostituite con <>.

          3 .

          Al quarto comma dell’art. 13 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, tra le parole <> e <>, sono inserite le seguenti: <>.

          Art. 14

          1 .

          Al primo comma dell’art. 14 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, tra le parole <> e <>, sono inserite le seguenti: <>.

          2 .

          Alla fine del secondo comma dell’art. 14 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ aggiunto il seguente periodo: <>.

          3 .

          Il terzo comma dell’art. 14 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ sostituito dal seguente: <>.

          4 .

          Alla fine del quarto comma dell’art. 14 della Legge regionale 21 ottobre 1981. N. 69, e’ aggiunto il seguente periodo: <>.

          Art. 15

          1 .

          Il primo comma dell’art. 15 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ sostituito dal seguente: <>.

          2 .

          Al terzo comma dell’art. 15 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, tra le parole <>.

          Art. 16

          1 .

          Prima dell’art. 17 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ inserito il Titolo III, con la seguente rubrica: <>.

          2 .

          Il Titolo III della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e relativa rubrica sono sostituiti dai seguenti: <>.

          3 .

          Il Titolo IV della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e relativa rubrica, sono sostituiti dai seguenti: <>.

          4 .

          Il Titolo V della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e relativa rubrica sono sostituiti dai seguenti: <>.

          Art. 17

          1 .

          L’art. 17 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, cosi’ come modificato dall’art. 3 della Legge regionale 11 agosto 1983, n. 30, e’ sostituito dal seguente: <

          Art. 18

          1 .

          Al primo comma dell’art. 18 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>.

          2 .

          Il secondo comma dell’art. 18 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ abrogato.

          Art. 19

          1 .

          L’art. 19 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n? 69, come sostituito dall’art. 4 della Legge regionale 11 agosto 1983, n. 30, successivamente modificato dalle leggi regionali 12 marzo 1984, n. 16, 26 aprile 1985 n? 33 e 13 gennaio 1990, n. 1, e’ sostituito dai seguenti: <

          2 .

          La Giunta regionale, anno per anno, delibera, anche sulla base delle richieste degli enti delegati, la messa a disposizione del personale inserito nel contingente di cui al successivo art. 19/ quater. Art. 19/ ter. – diversa utilizzazione del personale docente. – 1. La Regione e le province utilizzano il personale docente della formazione professionale, prioritariamente per le attivita’ didattiche connesse con l’attuazione degli interventi formativi.

          3 .

          Oltre che per le attivita’ di cui al comma 1 il personale deocente di cui all’art. 19/ bis puo’ essere utilizzato:

          • Nella partecipazione a corsi di aggiornamento e riqualificazione o riconversione nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale;
          • Nella realizzazione di attivita’ di orientamento professionale e di educazione permanente;
          • Per l’approntamento di studi, ricerche e documentazione inerenti le attivita’ previste dalla presente legge, nonche’ per il rafforzamento dell’osservatorio del mercato del lavoro e delle professioni;
          • Per la progettazione di nuovi curricola professionali e per la divulgazione e socializzazione delle esperienze;
          • Per lo svolgimento di attivita’ istituzionali o di funzioni delegate o subdelegate.
          • Art. 19/ quater – – contingente organico della formazione peofessionale. –

            1 .

            La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, determina, ai sensi dell’art. 13 della Legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, il contingente organico, distinto per qualifiche e profili professionali, del personale necessario per l’esercizio delle funzioni delegate, disponendo altresi’ il riequilibrio tra i profili professionali di insegnante tecnico pratico e docente per le esigenze del nuovo sistema formativo.

            2 .

            A seguito del riequilibrio di cui al precedente comma, i posti di docente che risultano non coperti dal personale del ruolo regionale di corrispondente qualifica funzionale e profilo professionale, sono messi a concorso per titoli ed esami. Il concorso e’ riservato ai dipendenti di ruolo inquadrati nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con il profilo di insegnante tecnico pratico.

            3 .

            La Giunta regionale dispone, per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate, il trasferimento del personale con specifico profilo professionale alle province, che provvedono all’inquadramento nei propri ruoli del personale medesimo.

            4 .

            Per effetto di quanto previsto ai commi 2 e 3, la Regione provvede alla conseguente riduzione della propria pianta organica.

            Art. 19/ quinquies – – graduatorie provinciali. –

            1 .

            In relazione alle sole esigenze didattiche non soddisfatte attraverso l’utilizzazione delle professionalita’ del personale di cui all’art. 19/ bis, le province istituiscono annualmente specifiche graduatorie Provinciali degli aspiranti ad incarichi con rapporto di lavoro a tempo determinato, da utilizzare per incarichi frazionati in uno o piu’ periodi, all’interno dell’anno formativo, nonche’ per la sostituzione di personale in servizio.

            2 .

            A tutto il personale di cui al comma 1, si applica il trattamento economico e giuridico previsto per gli operatori della formazione professionale dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

            Art. 19/ sexies

            – aggiornamento ricorrente degli operatori della formazione professionale. – %1. Tutti gli operatori della formazione professionale sono %1. Tutti gli operatori della formazione professionale sono tenuti a partecipare alle iniziative di aggiornamento ricorrente organizzate nell’ambito delle attivita’ previste dal programma pluriennale>>.%

            Art. 20

            1 .

            L’art. 20 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, come stabilito dell’art. 5 della Legge regionale 11 agosto 1983, n. 30, e’ abrogato.

            Art. 21

            1 .

            L’art. 21 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ sostituito dal seguente: <

            2 .

            Ciascuna Provincia nel rispetto del programma pluriennale e degli indirizzi di cui al primo comma, lettera d), ed ultimo comma dell’art. 4, nonche’ sulla base delle indicazioni dei soggetti di cui all’ultimo comma dell’art. 3, adotta il piano attuativo annuale provinciale delle attivita’ di orientamento professionale da svolgersi nell’ambito territoriale di competenza, sulla base del quale la Giunta regionale approva il piano attuativo annuale regionale.

            3 .

            I piani attuativi Provinciali delle attivita’ di orientamento professionale sono inoltrati alla Giunta regionale secondo quanto previsto dall’art. 7, secondo comma.

            4 .

            I piani attuativi Provinciali devono indicare, in ordine di priorita’ , tutti gli interventi di orientamento professionale da realizzarsi nell’anno formativo, IV i compresi quelli per i quali sia previsto il contributo o l’integrazione di fondi comunitari.

            5 .

            La Giunta regionale puo’ rinviare i piani attuativi Provinciali alle rispettive province, ai fini di un riesame relativo a singole osservazioni da essa formulate in merito alla mancata coerenza con gli indirizzi di cui all’art. 4, primo comma, lettera d), e ultimo comma.

            6 .

            La Regione puo’ realizzare direttamente, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, iniziative di interesse regionale, nel campo dell’orientamento professionale.

            7 .

            Il piano attuativo annuale, elaborato in stretto raccordo con l’osservatorio regionale del mercato del lavoro e delle professioni, di cui all’art. 1 della Legge regionale 1 settembre 1988, n. 40, e’ teso a:

            • Organizzare servizi per la diffusione di informazioni circa le tendenze del mercato del lavoro e i bisogni di competenze professionali che provengono dal territorio, rivolti agli allievi della scuola secondaria e dell’universita’ , agli insegnanti, agli oorgani collegiali della scuola, ai genitori, nonche’ ai lavoratori, a operatori economici, alle organizzazioni sociali e alle associazioni con finalita’ formative e sociali;
            • Promuovere iniziative di documentazione, aggiornamento e studio, nonche’ la sperimentazione e la produzione di mezzi e sussidi didattici e divulgativi attinenti al perseguimento delle finalita’ dell’orientamento professionale, da attuarsi nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 3, primo comma, lettera n) della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
            • Determinare il finanziamento dei servizi e delle iniziative di cui al presente articolo, nonche’ la quota della somma complessiva da riservare per l’attuazione di interventi non prevedibili al momento dell’approvazione del piano attuativo.
            • 8 .

              La Giunta regionale approva il piano attuativo regionale annuale per le attivita’ di orientamento professionale che contiene i piani attuativi Provinciali e le iniziative di cui al comma 6.

              9 .

              Il piano attuativo regioinale annuale, non appena approvato dalla giunta, e’ trasmesso al Consiglio Regionale, insieme ad una relazione sullo stato di attuazione del programma pluriennale>>.

              Art. 22

              1 .

              L’art. 22 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ sostituito dal seguente: <

              2 .

              Per l’attuazione dei servizi per l’orientamento professionale, i soggetti di cui al comma 1 operano d’intesa con l’osservatorio regionale del mercato del lavoro e delle professioni, secondo le modalita’ concordate con i consigli scolastici distrettuali.

              3 .

              I servizi per l’orientamento professionale a livello universitario, sono realizzati dall’ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario.

              4 .

              Le attivita’ di orientamento professionale saranno realizzate avvalendosi delle strutture e dei servizi pubblici messi a disposizione dai singoli enti, nonche’ del personale regionale individuato ai sensi dell’art? 19/ ter>>.

              Art. 23

              1 .

              L’art. 23 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ sostituito dal seguente: <>.

              Art. 24

              1 .

              L’art. 24 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ sostituito dal seguente: <>.

              Art. 25

              1 .

              L’art. 11 trova applicazione a partire dal piano attuativo annuale relativo all’anno 1992. Fino a tale data continua ad applicarsi l’art. 11 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, secondo il disposto antecedente l’entrata in vigore della presente legge.

              2 .

              I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati, fino ad esaurimento, dalle norme della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, come vigenti antecedentemente alle modifiche e integrazioni apportate con la presente legge.

              Art. 26

              1 .

              Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il regolamento per l’attuazione della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, cosi’ come modificata dalla presente.

              2 .

              In particolare, con il regolamento di cui al comma 1, sono disicplinati:

              • Le modalita’ di presentazione delle domande per il riconoscimento o l’assenso di cui agli artt. 9 e 10;
              • La composizione delle commissioni d’esame, di cui al terzo comma dell’art. 14, le modalita’ di designazione e i requisiti dei componenti;
              • Le caratteristiche dei titoli da rilasciarsi al termine dei corsi;
              • Le modalita’ e i criteri per la tenuta e l’aggiornamento delle graduatorie di cui all’art. 19/ quinquies e per l’utilizzazione del personale in esse compreso;
              • I requisiti per l’ammissione all’insegnamento nelle attivita’ di cui al comma 1 dell’articolo 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
              • Le modalita’ per l’effettuazione dei controlli a campione di cui all’art. 6, secondo comma, della presente legge.
              • 3 .

                Fino alla data di adozione del regolamento di cui al comma 1 continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il regolamento adottato ai sensi dell’art. 25 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69.

                Art. 27

                1 .

                Il comma 2 dell’art. 1 della Legge regionale 1 settembre 1988, n. 40, e’ abrogato.

                Art. 28 – (norma finanziaria)

                1 .

                Al presumibile onere annuo di lire 91 milioni, previsto per le disposizioni di cui all’art. 19/ quater, inserito nel testo dell’art. 19 della presente legge, si fara’ fronte, per gli anni 1991 e successivi, con la disponibilita’ degli stanziamenti dei capitoli 280 e 281 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale regionale. La presente Legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell’Umbria.