- Emanante: 3
- Regione: Umbria
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 22/04/1985
Thesaurus: Giovani, Imprese, Lavoratori, Lavoro
Art. 1 – Finalita’
Con la presente legge la Regione dell’umbria dispone interventi finanziari in materia di competenza regionale al fine di promuovere l’occupazione e la formazione professionale attraverso la cooperazione, l’associazionismo e l’autoimpiego dei giovani , in attuazione degli articoli 9,17 e 20 dello statuto, in armonia col piano regionale di sviluppo e con riferimento alle politiche attive del lavoro, che privilegiano l’attivita’ formativa quale componente essenziale per lo sviluppo economico. La presente legge intende favorire a tal fine:
Art. 2 – Definizioni
Per cooperative e forme associative giovanili, ai sensi del precedente art.1, si intendono quelle formate per almeno il 60% da giovani in eta’ fra i 18 e i 29 anni.
Art. 3 – Destinatari degli interventi
Possono usufruire dei benefci previsti dalla presente legge:
Art. 4 – Progetti di sviluppo aziendale
I progetti di sviluppo aziendale dei soggetti di cui alla lettera a) del precedente art.3) devono:
Le cooperative e le forme associative che prevedano, nell’ambito dei progetti di sviluppo formulati secondo i criteri di cui al precedente comma la stipula di contratti di formazione e lavoro con i giovani di eta’ compresa tra i 18 e i 29 anni, possono beneficiare dei finanziamenti appositamente previsti nel piano annuale delle attivita’ di formazione professionale e di educazione permanente. Le iniziative formative di cui al presente articolo devono essere formulate,, secondo le modalita’ previste per l’accesso ai contributi nazionali e comunitari.
Art. 5 – Progetti di costituzione aziendale
I progetti di Costituzione aziendale dei soggetti di cui alla lettera b), del precedente art.3 devono:
Art. 6 – Iniziative formative specifiche
Il finanziamento di specifiche iniziative formative ed orientative da parte delle cooperative e delle forme associative giovanili, essenziali all’inizio delle attivita’ delle stesse rientra nelle priorita’ previste dal piano annuale dell’attivita’ di formazione professionale e di educazione permanente. Specifiche iniziative di particolare rilievo formativo ed orientativo da parte dei soggetti di cui al precedente art.3, connesse ai progetti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge e finalizzate all’acquisizione di tecnologie innovative, in italia o all’estero, non finanziabili nell’ambito del piano annuale dell’attivita’ di formazione professionale, e di educazione permanente, usufruiscono di contributi a fondo perduto fino ad un massimo del 75% delle spese documentate e ritenute ammissibili.
Art. 7 – Contributi alle spese nella fase di avviamento
A favore dei soggetti di cui all’art.3, sono concesse anticipazioni per le spese di avviamento e funzionamento connesse alla attuazione dei progetti di sviluppo di cui ai precedenti articoli 4 e 5 fino all’importo massimo dell’80% della spesa ritenuta ammissibile. L’anticipazione viene liquidata a presentazione della documentazione delle spese effettivamente sostenute. La restituzione degli importi anticipati avverra’ a partire dal trezo anno dalla data di concessione del contributo sulla base di modalita’ e criteri fissati dalla Giunta regionale.
Art. 8 – Incentivi previsti dalle leggi di settore
Nella concessione degli incentivi previsti dalla vigente legislazione di settore, gestiti dalla Regione o da enti da essa delegati vengono riconosciute prioritarie nell’ordine:
Art. 9 – Contributi per gli investimenti non realizzabili con specifiche leggi di settore
Per l’attuazione degli investimenti previsti dai progetti di sviluppo di cui al precedente art.4, non finanziabili ai sensi della vigente legislazione di settore, le cooperative e forme associative giovanili possono ottenere un contributo in conto capitale fino all’importo massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo e’ liquidato sulla base della documentazione attestante la spesa effettuata.
Art. 10 – Approvazione dei progetti e concessione dei contributi vigilanza
All’approvazione dei progetti e all’assegnazione dei contributi di cui alla presente legge provvede la Giunta regionale, a seguito dell’attivita’ istruttoria tecnicofinanziaria condotta da esperti dela societa’ regionale per lo sviluppo economico dell’Umbria, e limitatamente ai progetti in materia di agricoltura, da esperti dell’ente di sviluppo agricolo dell’Umbria. Per la valutazione di merito dei progetti, la Giunta regionale si avvale di un apposito nucleo di valutazione, composto anche da dirigenti degli uffici regionali. La Giunta regionale verifica, inoltre, annualmente, lo stato di attuazione dei progetti che usufruiscono dei finanziamenti di cui alla presente legge, disponendo, in caso di gravi inadempienze, la cessazione o la revoca dei benefici stessi.
Art. 11 – Assistenza tecnica
L’ente di sviluppo agricolo in Umbria, l’istituto regionale ricerche economicosociali nei rispettivi ambiti di competenza, prestano ai soggetti di cui all’art.3 della presente legge l’assistenza tecnica per la formazione e la presentazione dei progetti di sviluppo di cui alla presente legge e svolgono attivita’ di consulenza sui problemi aziendali delle stesse.
Art. 12 – Attivita’ esecutiva
La Giunta regionale sentito il parere della II commissione consiliare provvede entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge a disciplinare con propri atti o specificamente:
La Giunta regionale provvede, inoltre, a definire le procedure per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza ai sensi dell’ultimo comma del precedente art.10.