Legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7

  • Emanante: Presidente della Giunta Regionale
  • Regione: Lombardia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 8
  • Data fonte: 27/02/1993
Attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese

Thesaurus: Imprese

Il Consiglio Regionale

Ha approvato

Il commissario del governo

Ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge:

Art. 1 – Finalita’

1. Con la presente legge la Regione Lombardia disciplina gli adempimenti e gli interventi regionali individuati dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317 “interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese”, integrando e modificando di conseguenza le disposizioni regionali vigenti in materia di piccole imprese e di artigianato.

Art. 2 – Programma di sviluppo dei consorzi e societa’ consortili tra piccole imprese

1. In attuazione degli adempimenti richiesti dal terzo comma dell’art. 21 e dal nono comma dell’art. 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, la Giunta regionale predispone annualmente un programma di sviluppo delle iniziative da attuarsi dai consorzi, societa’ consortili, anche miste, e dai centri per l’innovazione costituiti dalle piccole imprese e dai soggetti indicati negli articoli 17, 18, 23, 27 e 34 della medesima legge per la realizzazione delle attivita’ previste dagli articoli 19 e 27 della stessa legge.

Attivita’ previste dagli articoli 19 e 27 della stessa legge. 2. Il programma di cui al precedente primo comma e’ predisposto in base alle norme di attuazione determinate dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ai sensi del quinto comma dell’art. 22 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e in coerenza con le priorita’ territoriali, settoriali e tipologiche indicate nel programma regionale di sviluppo nonche’ nella deliberazione del Consiglio regionale del 29 ottobre 1991, n. V/336 e successive modifiche ed integrazioni, adottate in attuazione del primo comma dell’art. 4 della Legge regionale 3 luglio 1981, n. 33 “intervento regionale per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per orientare le localizzazioni delle imprese industriali ed artigiane”.

3. Le procedure per la formazione e l’attuazione del programma di cui ai commi precedenti, con particolare riferimento alla presentazione dei progetti di intervento da parte dei soggetti interessati, alla concessione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi nonche’ alla restituzione delle somme non utilizzate al Ministero dell’industria, commercio e artigianato, sono quelle indi- cate dagli articoli 21, 22 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Qualora si renda necessario per una efficace predisposizione e attuazione del programma, la Giunta regionale puo’ determinare ulteriori disposizioni procedurali di carattere integrativo.

4. La Giunta regionale potra’ concedere, ai sensi della Legge regionale n. 33/81, per la realizzazione dei singoli progetti di intervento compresi nel programma predisposto ai sensi dei commi precedenti propri contributi in conto capitale integrativi a quelli derivanti dal finanziamento determinato dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato in base al riparto di cui al quarto comma dell’art. 21, della sopra citata legge n. 317/91, fermi restando i limiti di cumulabilita’ indicati nel terzo comma dell’art. 22 e nel tredicesimo comma dell’art. 27 della legge medesima.

Art. 3 – Distretti industriali di piccole imprese

1. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi e dei parametri di riferimento indicati nel decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato di cui al secondo comma dell’art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e in coerenza con le indicazioni del piano regionale di sviluppo e del piano territoriale regionale, individua i distretti definiti dal primo comma del medesimo art. 36.

Comma del medesimo art. 36. 2. Nell’ambito dei distretti industriali di cui al comma precedente, in attuazione di quanto disposto dal terzo comma dell’art. 36 della legge n. 317/91, la Giunta regionale, sulla base di indirizzi e priorita’ indicati dal Consiglio regionale entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione di cui al comma precedente, promuovera’ la realizzazione di specifici programmi di sviluppo per ogni singolo distretto, con particolare riferimento alla realizzazione di progetti innovativi concernenti piu’ imprese e alla Costituzione e sviluppo dei consorzi e centri di servizio all’innovazione incaricati della relativa realizzazione.

3. La Giunta regionale, in relazione agli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, approva i programmi di sviluppo e i progetti innovativi di cui al precedente secondo comma e concede contestualmente i contributi regionali a favore dei soggetti pubblici e privati incaricati della relativa attuazione. L’ammontare di ogni singolo contributo non puo’ essere superiore all’importo di lire 500 milioni per anno e di lire 1.000 milioni per triennio ne’ comunque superiore al quaranta per cento del complessivo costo di realizzazione dei programmi e dei progetti innovativi.

4. Il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore delegato e’ autorizzato a stipulare con i medesimi soggetti contratti di programma, cosi’ come previsto dal terzo comma dell’art. 36 della legge n. 317/91, nei quali sono stabilite, in base alle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale di cui al precedente terzo comma, le modalita’ attuative dei piani e dei progetti approvati e finanziati.

Art. 4

Contributi per lo sviluppo della qualita’ nelle piccole imprese e nelle aziende artigiane; modificazioni e integrazioni alla Legge regionale 10 maggio 1990, n. 41 “interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualita’ nelle imprese minori”.

Art. 5

1. Per la realizzazione dei progetti innovativi e dei contratti di ricerca sperimentale di cui all’art. 2, della Legge regionale 23 aprile 1985, n. 34, concernente “primi interventi regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori”, in alternativa alle agevolazioni di cui all’art. 6 della legge medesima, la Giunta regionale puo’ concedere, in relazione agli stanziamenti di bilancio, alle piccole imprese aventi i requisiti indicati al terzo comma dell’art. 1 della legge n. 317/91 nonche’ alle imprese artigiane, su loro specifica richiesta, un contributo in conto capitale di importo pari al 30% delle spese ritenute ammissibili e comunque non superiore a 150 milioni di lire. Le procedure e le modalita’ di concessione del contributo, nonche’ per la restituzione delle somme di cui al comma successivo, sono determinate dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma precedente possono essere modificate e integrate le convenzioni stipulate tra la Regione e finlombarda e cestec per l’organizzazione degli interventi di cui all’art. 6 della Legge regionale 34/85 e all’art. 12 della Legge regionale 69/82. Tali modificazioni possono prevedere anche la restituzione dei contributi gia’ assegnati a finlombarda e cestec ai sensi dei medesimi articoli e non ancora utilizzati o comunque disponibili. Le somme cosi’ restituite saranno utilizzate dalla Regione per la concessione dei contributi di cui al precedente primo comma.

3. In base alla convenzione di cui al precedente secondo comma, finlombarda potra’ utilizzare i fondi assegnati ai sensi del primo comma dell’art. 6 della Legge regionale 34/85 per la concessione di prestiti partecipativi per la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo delle piccole imprese di cui all’art. 35 della legge n. 317/91. Per la concessione di tali prestiti finlombarda si conformera’ alle modalita’ e procedure stabilite dall’art. 35 della medesima legge.

Art. 6 – Partecipazioni ad azioni comunitarie

1. Alle imprese artigiane ubicate nelle aree della Regione interessate alle azioni comunitarie di cui al primo comma dell’art. 15 della legge n. 317/91, puo’ essere concesso, nell’ambito degli stanziamenti previsti dalle azioni stesse, un contributo in conto capitale pari al trenta per cento delle spese di investimento finalizzate all’ammodernamento e all’ampliamento degli impianti esistenti nonche’ alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi. L’ammontare del contributo non puo’ comunque superare l’importo di 100 milioni di lire.

2. La Giunta regionale stabilisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalita’, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di contributo di cui al precedente primo comma e per l’istruttoria delle stesse nonche’ per la concessione e l’erogazione dei contributi medesimi.

3. Le agevolazioni previste dai commi precedenti non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione disposta da leggi statali o regionali.

4. Con la legge di variazione del bilancio si provvede all’autorizzazione del cofinanziamento regionale di specifiche misure d’intervento individuate da regolamenti CEE e dai conseguenti programmi operativi per lo sviluppo delle aree di cui al precedente primo comma.

5. I soggetti interessati all’attuazione delle misure e dei programmi di’ cui al comma precedente dovranno presentare alla Giunta regionale il progetto esecutivo dell’intervento previsto, da predisporsi in coerenza con gli indirizzi contenuti nei programmi operativi relativi ai fondi strutturali CEE, con l’indicazione dei relativi aspetti finanziari, dei tempi di realizzazione nonche’ delle specifiche modalita’ di gestione.

6. La Giunta regionale delibera, in base all’esame istruttorio delle documentazioni presentate dai soggetti beneficiari, la concessione dei contributi regionali nonche’ dei relativi contributi statali e comunitari previsti dai programmi operativi relativi ai fondi strutturali CEE, in base alle quote e secondo la ripartizione stabilita dagli atti comunitari di approvazione dei sopracitati programmi operativi.

7. L’erogazione dei contributi e’ disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale e del dirigente di servizio delegato secondo le aliquote stabilite dalla CEE e sulla base dello stato di avanzamento dell’intervento.

8. A tale fine i soggetti beneficiari dovranno presentare su richiesta della Giunta regionale idonea e dettagliata rendicontazione delle spese sostenute, accompagnate da una relazione che documenti lo stato di attuazione dell’intervento. 9. Al termine della realizzazione dell’intervento i medesimi soggetti devono presentare alla Giunta regionale, per la quota saldo dei contributi, una relazione finale esplicativa dei lavori svolti e dei risultati ottenuti, attestante la coerenza con le finalita’ indi- cate nei programmi operativi. 10. I contributi di cui al precedente comma 6, sono revocati qualora il soggetto beneficiario non realizzi in tutto o in parte gli obiettivi in relazione ai quali essi sono stati concessi o non rispetti le modalita’ e i tempi di realizzazione determinati nell’atto di concessione.

Art. 7 – Ttivita’ di rilevazione e analisi delle piccole imprese

1. Per orientare lo sviluppo del sistema regionale delle piccole imprese e onde pater prestare attivamente la collaborazione prevista dal quarto comma dell’art. 4 della legge n. 317/91, la Regione promuove annualmente la redazione di rapporto di analisi sulle tendenze evolutive delle imprese minori operanti nei diversi settori e aree della Regione finalizzato a individuare i fattori di sviluppo ovvero gli elementi di crisi del sistema delle imprese minori e a configurare i necessari interventi di indirizzo e di sostegno.

Art. 8 – Fondo nazionale per l’artigianato

1. L’art. 50 “fondo nazionale per l’artigianato” della Legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 “disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia e’ cosi’ sostituito:

E dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia e’ cosi’ sostituito: 1. In relazione a quanto disposto dal primo comma dell’art. 3 del decreto-legge n. 318/87 convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 399, che istituisce ed assegna alle Regioni il fondo nazionale per l’artigianato e per la realizzazione delle relative finalita’, si applicano le procedure attuative di spesa previste dagli articoli 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21 e 27″.

Art. 9 – Norma finanziaria

2. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario1993sono apportate le seguenti variazioni:

Seguenti variazioni: memoria il capitolo 3.5.3627 “restituzione da parte del cestec s.p.a. Dei contributi ricevuti per interventi di assistenza all’innovazione tecnologica a favore delle piccole e medie imprese”;

Al titolo 3, categoria 5, e’ istituito per memoria il capitolo 3.5.3628 “restituzione da parte di finlombarda s.p.a. Dei contributi ricevuti per il finanziamento dei progetti innovativi”.

B. Stato di previsione delle spese all’ambito 3, settore 3, obiettivo 2, Parte II e’ istituito per memoria il capitolo 3.3.2.2.3629 “contributi in capitale dalle piccole imprese ed alle imprese artigiane per la realizzazione dei contratti di ricerca sperimentale di cui all’art. 2 della Legge regionale 34/85”;

All’ambito 3, settore 3, obiettivo 2, Parte II e’ istituito per memoria il capitolo 3.3.2.2.3630 “contributi in capitale alle piccole imprese ed alle imprese artigiane per la realizzazione dei progetti innovativi di cui all’art. 2 della Legge regionale n. 34/85”.

Art. 10 – Clausola d’urgenza

1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.