- Emanante: 3
- Regione: Lazio
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 22/09/1982
Art. omissis
Art. 7 – Inserimento sul lavoro
Le imprese artigiane, le cooperative e le aziende che, nelle condizioni previste dal rispetto delle leggi vigenti, assumono in qualita’ di apprendista o di lavoratore dipendente con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, un ex tossicodipendente od un ex alcoolista che ha portato a termine con successo da almeno tre mesi un progetto di riabilitazione presso uno dei presidi sociosanitari delle unita’ sanitarie locali o presso uno dei servizi indicati nell’elenco di cui all’art.3, per i primi due anni ricevono un contributo annuo di lire 3 milioni dal bilancio regionale. Le comunita’ terapeutiche ed i servizi di cui all’art.2, lettere b) e c), possono utilizzare, sotto la loro responsabilita’ nell’ambito della attivita’ convenzionate, personale costituito da ex tossicodipendenti o da ex alcoolisti che abbiano ultimato il loro programma terapeutico e/o riabilitativo e che dimostrino particolari attitudini in tal senso.