Legge regionale 23 agosto 1993, n. 18

  • Emanante: 3
  • Regione: Puglia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 114
  • Data fonte: 30/08/1993
Misure urgenti per il finanziamento delle attività di formazione professionale.Modifiche ed integrazioni alla vigente legislazione regionale.

Thesaurus: Formazione

Abstract:

Fino all’adozione della legge di riordino delle attivita’ di formazione professionale, in deroga a quanto previsto dalla l.r.17 ottobre 1978, n.54, il finanziamento e le attivita’ formative degli enti gestori e delle amministrazioni provinciali vengono disciplinati dalla presente legge.

Art. 1

1.

Fino all’adozione della legge di riordino delle attivita’ di formazione professionale, in deroga a quanto previsto dalla l.r.17 ottobre 1978, n. 54, il finanziamento e le attivita’ formative degli enti gestori e delle amministrazioni Provinciali vengono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2

1.

La Regione riconosce le spese sostenute sino al 30 giugno 1993, da parte degli enti gestori convenzionati e delegati indicati nella deliberazione consiliare n. 56 del 16.7.91, con la quale e’ stato approvato il piano di formazione professionale 1990/91, per la prosecuzione ed il completamento, nel 1992 o fino al 30 giugno 1993, delle attivita’ formative previste in tale piano e delle quali e’ stata accertata la regolare attuazione ai sensi dell’art.17 della l.r.17 ottobre 1978, n. 54.

2.

Sono altresi’ riconosciute, sino alla data di entrata in vigore del piano 1993, le spese sostenute dagli enti gestori convenzionati e delegati per il mantenimento efficiente delle strutture operative, in base a quanto stabilite dall’art.3 della l.r.8 settembre 1988, n. 26.

3.

La Regione riconosce le attivita’ formative straordinarie realizzate con finanziamenti comunitari e nazionali negli anni 1991 e 1992 dalle aziende per le quali e’ stata accertata la regolare attuazione ai sensi dell’art.17 della l.r.17 ottobre 1978, n. 54. Le relative spese sono riconosciute nell’ambito dei rendiconti prodotti dalle aziende ed ammontanti a l.6.074.595.036 (al netto degli sgravi fiscali a carico delle aziende) per l’anno 1991 e a l.6.587.858.250 (al netto degli sgravi fiscali a carico delle aziende) per l’anno 1992, fatte salve, comunque, le risultanze delle verifiche contabili operate sugli stessi dall’ufficio riscontro e rendicontazione.I pagamenti relativi si effettueranno a intervenuta riscossione da parte della Regione di fondi comunitari FSE e nazionali fondo di rotazione.

4.

La Regione riconosce soltanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, l’attivita’ formativa straordinaria realizzata dagli enti pubblici negli anni 1991 e 1992 e per le quali e’ stata accertata la regolare attuazione ai sensi dell’art.17 della l.r.17 ottobre 1978, n. 54.

5.

La liquidazione degli oneri derivanti dalle disposizioni precedenti viene deliberata dalla Giunta regionale con apposito atto, previa attestazione di avvenuta presentazione dei rendiconti e di verifica sugli atti gestionali da parte dei competenti uffici dell’Assessorato alla formazione professionale.

Art. 3

1.

Il piano di formazione professionale dell’esercizio finanziario 1993 comprende tutte le attivita’ formative e le attivita’ di aggiornamento del personale relative al periodo luglio 1993 aprile 1994.

2.

Il Consiglio regionale approva il piano di formazione professionale contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione della Regione

3.

Di norma, le attivita’ di formazione si svolgono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4

1.

Il secondo comma dell’art.8 della l.r.17 ottobre 1978, n. 54, e’ sostituito dai seguenti: “il piano annuale prevede tutte le attivita’ di formazione professionale comprese tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell’anno successivo. Il Consiglio regionale puo’ autorizzare l’avvio immediato delle attivita’ formative ricomprese nel piano ad intervenuta esecutivita’ del provvedimento di approvazione dello stesso.L’attivita’ formativa potra’ proseguire nel primo semestre dell’anno successivo utilizzando il finanziamento assegnato nel piano”.

Art. 5

1.

Dopo il primo comma dell’art.12 della l.r.17 ottobre 1978, n. 54 viene aggiunto il seguente: “agli enti gestori convenzionati e delegati viene erogato il finaziamento previsto nella misura del trenta per cento dell’importo complessivo assegnato ad intervenuto avvio dell’attivita’ formativa, previa stipula della convenzione”.

2.

Sono fatte salve le disposizioni particolari per l’anno 1993 di cui al precedente art.3.

Art. 6

1.

L’art.14 della l.r.17 ottobre 1978, n. 54, gia’ sostituito dall’art.1 della l.r.8 settembre 1988, n. 26, e’ cosi’ nuovamente sostituito: “gli enti gestori delegati e convenzionati devono presentare all’Assessorato alla formazione professionale la rendicontazione finanziaria entro sessanta giorni dalla chiusura dell’anno formativo.Oltre tale termine, sulle eventuali differenze da restituire alla Regione decorre, a carico dell’ente, l’interesse maturato sul conto, da considerarsi esaustivo anche dalla svalutazione monetaria.Lo schema di rendicontazione e’ definito dall’Assessorato alla formazione professionale.

4.

La documentazione originale delle spese e’ trattenuta dall’ente gestore e resta a disposizione dell’Assessorato che, attraverso l’ufficio risconto rendicontazione, appositamente istituito nell’ambito del settore di formazione professionale, provvedera’ al controllo di competenza.La Regione tramite lo stesso ufficio risconto rendicontazione, dispone i dovuti riscontri contabili presso l’ente gestore, verificando la regolarita’ delle spese esposte a rendiconto ed annullando i relativi titoli.

5.

La mancata presentazione dei rendiconti comporta la sospensione dell’erogazione dei finanziamenti con l’esclusione di quelli relativi al personale”.

Art. 7

1.

In attesa del trasferimento alle amministrazioni Provinciali delle funzioni in materia di formazione professionale in adempimento a quanto previsto dall’art.14 della legge 8/6/90, n. 142, la Giunta regionale procede alla stipula di protocolli d’intesa con le stesse per l’attuazione di procedure di adempimenti tecnici preparatori dell’indicato trasferimento.

Art. 8

1.

Il secondo comma dell’art.25 della l.r.17 ottobre 1978, n. 54 e’ cosi’ integrato: “dette attivita’ possono essere svolte direttamente dalla Regione oppure demandando, con concezioni, alle universita’, ad istituzioni scientifiche, a organizzazioni imprenditoriali, agli enti gestori convenzionati e delegati su direttive impartite dalla stessa Regione” .

Art. 9

1.

Dopo il terzo comma dell’art.4 della l.r.8 settembre 1988, n. 26, viene aggiunto il seguente: “le spese per le sedi provvisorie ed occasionali vengono riconosciute limitatamente al periodo di svolgimento delle attivita’ corsuali”.

2.

Ll primo comma dell’art.5 della l.r.8 settembre 1988, n. 26, e’ cosi’ sostituito: “il riscontro delle rendicontazioni viene effettuato per ciacun ente nel rispetto della normativa vigente nei termini temporali previsti dai regolamenti e dalle determinazioni della Comunita’ Europea.A tal fine, la Regione adotta ogni utile iniziativa compatibile con la legislazione vigente”.

Art. 10

1.

La Regione organizza le attivita’ di formazione professionale in coerenza con le norme e le direttive della Comunita’ Europea, anche ai fini finanziari.

2.

La Regione per la realizzazione delle attivita’ relative alla progettazione formativa, all’orientamento professionale ed alla osservazione del mercato del lavoro e delle professioni, si avvale della collaborazione delle amministrazioni Provinciali.

3.

A tale scopo gli operatori della formazione professionale, iscritti nella seconda parte dell’albo di cui all’art.26 della l.r.17 ottobre 1978, n. 54, aggiornato ai sensi dell’art.1 della l.r.17 giugno 1983, n. 9, che abbiano frequentato gli appositi corsi di riqualificazione promossi dalla Regione vengono utilizzati funzionalmente dalle amministrazioni Provinciali, ferma restando la dipendenza giuridica ed economica dagli enti di appartenenza.

4.

Le modalita’ di utilizzazione vengono disciplinate da specifiche convenzioni stipulate tra le amministrazioni Provinciali e gli enti gestori interessati.

5.

Le attivita’ relative alle progettazioni formative, all’orientamento professionale e alle osservazioni del mercato del lavoro e delle professioni sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previa verifica della finanziabilita’ dei progetti da parte della CEE e del fondo nazionale della formazione professionale.

Art. 11

1.

Il comma terzo dell’art.6 della l.r.17 giugno 1983, n. 9, gia’ sostituito dal comma secondo dell’art.1 della l.r.25 febbraio 1986, n. 5, viene sostituito dal seguente: “esperite le procedure della mobilita’ con esito negativo, gli enti gestori convenzionati e delegati possono assumere, con contratto a termine, il personale docente e non docente necessario per lo svolgimento delle attivita’ formative previa utilizzazione di tutto il personale docente in attivita’ amministrativa se non impegnato in attivita’ di insegnamento.Il personale assunto con contratto a termine non ha titolo alla iscrizione nell’albo o nell’elenco di cui all’art.26 della Legge regionale 25 febbraio 1986, n. 54”.

2.

Il reclutamento del personale docente e non docente si applica nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

3.

Il secondo comma dell’art.1 della l.r.25 febbraio 1986, n. 5 e’ abrogato.

Art. 12

1.

Per l’esame dei rendiconti di cui all’art.14 della l.r.17 ottobre 1978, n. 54 si applicano le disposizioni previste dall’art.6 della l.r.8 settembre 1988, n. 26.

Art. 13

1.

L’art.17 della l.r.17.10.1978, n. 54 e’ integrato dai seguenti commi: “l’Assessore alla formazione professionale predispone un sistema di controlli sul finanziamento dei centri delegati e convenzionati.Il sistema di controlli e’ cosi’ articolato: a)controllo di gestione concernente l’efficienza e l’efficacia di impiego delle risorse finanziarie ed umane e la coerenza dei risultati in rapporto agli obbiettivi del piano; b)controllo ispettivo sulle azioni amministrative di attuazione del piano di formazione professionale, sul rispetto delle norme finanziarie e contabili e sul finanziamento della struttura operativa. Il dirigente responsabile dei controlli predispone, a conclusione delle attivita’ formative, una relazione sulla gestione dei corsi e segnala all’Assessore , anche durante il periodo di attivita’, eventuali violazioni ai principi e alle norme di corretta amministrazione. Il controllo di gestione assume a riferimento le singole articolazioni organizzative del sistema di formazione professionale e gli enti formatori .L’Assessore alla formazione professionale, su delibera della Giunta regionale, definisce modalita’ e contenuti dei controlli di gestione”.

Art. 14 – norma finanziaria.

1a.

Alla copertura degli oneri finanziari rivenienti dall’attuazione della presente legge, previsti in l.109.191.971.260, si provvede mediante imputazione della somma di l.94.554.141.750 quale residuo di stanziamento, sui capitoli del bilancio 1992 nn. 0961010 e 0962010 e della somma di l. 14.637.829.510 sul capitolo n. 0961015 del bilancio 1993.

2.

Per il finanziamento FSE alle imprese anno 1991 viene utilizzato l’impegno di spesa di l.7.979.959.857 assunto con delibera di Giunta regionale n. 7875/91 sul cap.0962050/r.p.91 esercizio 1993 del bilancio regionale.

3.

Per il finanziamento FSE alle imprese anno 1992 vengono utilizzati i residui di stanziamento del cap.0962050 del bilancio 1992 ammontanti a l.6.587.858.250. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione