
- Emanante: 3
- Regione: Umbria
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 15234
- Data fonte: 23/12/1980
Thesaurus: Formazione
Art. unico
I casi e le modalita’ di incarico od assunzioni a termine di docenti richiesti per corsi particolari, di cui al quinto comma dell’art. 9 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, saranno disciplinati con la legge di adeguamento della normativa regionale in materia di formazione professionale, fissata dalla Legge regionale 25 agosto 1978, n. 47, alla predetta legge quadro nazionale. Per i corsi sperimentali organizzati nei centri regionali di formazione professionale di Terni e narni, nell’ambito del progetto regionale “progetto alternanza” previsto dal piano regionale per l’anno scolastico 1979/80, la Giunta regionale e’ autorizzata a stipulare contratti a tempo determinato con il personale ammesso all’insegnamento per soprovvenute esigenze didattiche e per il quale non siano tuttora definite le condizioni di stato giuridico e trattamento economico. Gli incarichi sono conferiti, previa verifica con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nel limite massimo di venti unita’, e per un periodo non superiore alla durata delle singole attivita’ formative e, comunque, di durata non eccedente il 31 dicembre 1980.