- Emanante: 3
- Regione: Piemonte
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 12
- Data fonte: 23/01/1989
Thesaurus: Agenzie per il lavoro
Art. 1
1 .
Al termine dell’art. 16ter della Legge regionale n. 28/84 e successive modifiche ed integrazioni viene aggiunto il seguente comma: “nell’anno 1989 le cooperative di cui al precedente art. 2, comma primo, lettere a) e b) presentano domanda, per la richiesta dei contributi di cui al precedente art. 7, comma secondo, nel periodo compreso tra l’1 marzo ed il 31 marzo, anziche’ tra l’1 gennaio ed il 31 gennaio, come indicato dall’articolo sopracitato, ferme restando le altre date previste”.
Art. 2
1 .
All’art. 2, comma primo, lettera a), punto 1) della Legge regionale n. 28/84 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: “cooperative e” vengono modificate in: “cooperative e/o”.
Art. 3
1 .
La presente Legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.