Legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3

  • Emanante: 3
  • Regione: Campania
  • Fonte: Altro
  • Data fonte: 24/01/1986
Norme per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario, artt.2, 23

Art. OMISSIS

Art. 2 – Tipologia degli interventi

Per garantire il diritto allo studio nell’ ambito universitario si provvede mediante: a) assegni di studio in servizi ed in denaro; b) strutture abitative e servizio mensa; c) borse di studio; d) servizi per la consulenza e l’ orientamento, attivita’ culturali, editoriali, librarie ed audiovisive, attivita’ turistiche nonche i servizi di trasporto, assistenza sanitaria; e) attivita’ sportive; f) ogni altra forma di assistenza morale e materiale che non sia contraria ai fini istituzionali dell’ente. Le modalita’ di fruizione dei servizi di cui ai punti e) ed f) del precedente comma, sono indicate nel Regolamento dei servizi approvato dal C. D.A.. Omissis

Art. OMISSIS

Art. 23 – Servizio di consulenza ed orientamento

Il servizio di consulenza ed orientamento ha il compito di fornire agli studenti, in collaborazione con l’ universita’ ed altre istituzioni preposte al raggiungimento di tali fini, notizie ed informazioni necessarie per orientare gli studenti nella programmazione degli studi anche in relazione alla realta’ ed alle prospettive del mondo del lavoro. Per tale servizio l’ E.D.I.S.U. Potra’ avvalersi anche delle attivita’ degli enti ed istituti specializzati. Omissis