Legge regionale 24 luglio 1978, n. 34

  • Emanante: 3
  • Regione: Puglia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 15234
  • Data fonte: 24/07/1978
Interventi per favorire nel settore agricolo-forestale-zootecnico-vivaistico la cooperazione giovanile e il recupero delle terre incolte, delega di funzioni ai comuni e agli altri enti locali elettivi.

Thesaurus: Giovani, Imprese, Lavoro

Art. 1

E’ istituito un regime di incentivi a favore delle cooperative agricole, forestali, zootecniche, vivaistiche che associano purche’ in numero non inferiore al 40% e non superiore al 70% dei soci in numero non inferiore al 40% e non superiore al 70% dei soci complessivi giovani di eta’ fra i 18 e i 29 anni iscritti nelle liste speciali di cui all’art.4 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni, che si propongono:

  • Di mettere a coltura e condurre terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, assegnate ai sensi delle leggi vigenti;
  • Di trasformare e/o condurre terre, anche demaniali e patrimoniale acquisite in proprieta’ ovvero concesse in affitto ai sensi delle leggi vigenti.
  • La gestione delle attivita’ di cui ai punti a) e b) e’ considerata gestione agricola anche agli effetti dell’accesso al credito agrario agevolato di miglioramento e di esercizio.

    Art. 2

    Il regime di incentivi di cui al pecedente articolo consiste:

    • Nella concessione di un contributo di avviamento pari a l.150.000 per ogn ettaro legittimamente posseduto, da erogare, a domanda, entro giorni 20;
    • Nella concessione di un concorso negli interessi sui mutui della durata di anni 30 e a tasso agevolato per l’acquisizione di terre in proprieta’, ai sensi delle leggi vigenti;
    • Nella concessione di un concorso negli interessi mutui a tasso agevolato della durata massima di anni 20 contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario e agrario;
    • Nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 25 della spesa riconosciuta ammissibile, per l’acquisto delle dotazioni aziendali di bestiame, macchine agricole ed attrezzature mobili nonche’ di un concorso negli interessi sui prestiti quinquennali a tasso agevolato contratti per far fronte alla differenza di spesa non coperta dal contributo;
    • Nella concessione, limitatamente ai primi 2 anni di attivita’, di pstiti di conduzione pr la gestione dell’azienda cooperativa ad ammortamento annuale.
    • Le operazioni creditizie di cui al presente articolo debbono comunque avvnire in maniera che il concorso regionale nel pagamento degli interessi sia pari alla differenza fra il tasso praticato dagli istituti ed enti autorizzati a gestire il credito agrario e quello a carico dei beneficiari, calcolato nella misura percentuale piu’ favorevole agli stessi consentita dalla legislazione vigente.

      Art. 3

      Le operazioni creditizie di cui al precedente articolo sono coperte da garanzia fidejussoria dell’E.R.S.A.P., anche fino al limite del 100% compresi i relativi interessi. Nell’esercitare i compiti di cui al punto g) dell’art.3 della Legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32, nonche’ quell di cui all’articolo 19 della Legge regionale 3 marzo 11978, n. 15 e successive modificazioni, l’E.R.S.A.P. Dara’ priorita’ alle richeste di assegnazione che pervengono dalle cooperative di cui alla presente legge.

      Art. 4

      Allo scopo di facilitare l’acquisizione di terre in affitto da parte delle cooperative di cui alla presente legge, e’ istituito a favore dei proprietari concedenti un premio annuale per il periodo di durata del contratto di affitto e comunque per non piu’ di anni 10, calcolato nella misura del 20% delle tabelle di canone perviste dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11 e successive modificazioni da corrispondersi all’inizio dell’annata agraria e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Il premio di cui al presente articolo non ha luogo nel caso in cui l proprietario concedente sia ente pubblico o morale e nel caso in cui si tratti di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, assegnate ai sensi delle vigenti leggi.

      Art. 5

      La concessione degli incentivi di cui all’art.2 della presente legge, eccezion fatta per quello previsto al punto a) del medesimo articolo, e’ subordinata alla esistenza di un progetto di sviluppo presentato dalla cooperativa e redatto in conformita’ con quanto previsto dall’art.19 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Il progetto di sviluppo deve contenere anche la documentata indicazione del titolo di godimento delle terre che si intendono mettere a coltura, trasformare e/o condurre: deve inoltre essere coerente con le indicazioni contenute nei piani agricoli zonali ovvero, in mancanza, con le direttive della Regione Il progetto di sviluppo e’ approvato con le modalita’ di cui agli articoli 3 e 11 della Legge regionale 3 marzo 1978, n. 15 e successive modificazioni.

      Art. 6

      In caso di convenzioni stipulate, anche ai sensi dell’art.27 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni, fra le Comunita’ Montane ovvero altri enti locali elettivi e le cooperative che associano giovani provenienti dalle liste speciali, per lo svolgimento di compiti connessi alla formulazione e gestione di programmi specifici in materia agricola, forestale, zootecnica e vivaistica, e’ concesso a favore di dette cooperative un contributo normativo di avviamento, fino a un massimo di 3 anni, di lire 250.000 mensili, limitatamente a n. 5 soci in possesso di laurea o di diploma idonei allo svolgimento dell’attivita’ programmata; per la concessione del contributo di cui al precedente comma lo schema di convenzione deve ottenere l’approvazione della Giunta regionale, anche ai fini della rispondenza dell’attivita’ programmata con le linee di politica agricola regionale.

      Art. 7

      Le funzioni amministrative relative agli interventi di cui al punto a) dell’art.2 e dell’art.4 della presente legge sono delegate ai comuni competenti per territorio; le funzioni amministrative relative agli interventi di cui all’art.6 della presente legge sono delegate agli enti locali elettivi proponenti l’iniziativa medesima; sono altresi’ delegate ai comuni competenti per territorio le funzioni amministrative di cui agli articoli 20,21 e 23 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni;

      Art. 8

      L’assegnazione agli enti delegati dei fondi previsti dalla presente legge per l’esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo, compresi gli oneri aggiuntivi di funzionamento calcolati nella misura del 3% della quota assegnata, e’ effettuata ogni quadrimestre, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle documentate richieste provenienti dagli enti delegati, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale; l’Assessore regionale all’agricoltura e foreste relazionera’ ogni quadrimestre alla commissione consiliare “agricoltura, foreste, pesca nelle acque interne, caccia” sulla attuazione della presente legge; in caso di inerzia dell’ente delegato l’Assessore regionale all’agricoltura e foreste invita l’ente stesso a provvedere entro 30 giorni, trascorsi i quali al compimento del singolo atto provvede la Giunta regionale attraverso gli uffici competenti per territorio, salvo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art.64 dello statuto della Regione; gli enti delegati trasmettono annualmente, entro il 31 ottobre, alla Giunta regionale ai fini degli adempimenti di cui alla Legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, una relazione con allegati i prospetti di informazione statistica, secondo lo schema predisposto dalla Giunta regionale, sui risultati economici e finanziari raggiunti nell’esercizio delle funzioni delegate nonche’ il rendiconto delle spese effettuate; in caso di inerzia dell’ente delegato, l’Assessore regionale all’agricoltura e foreste invita l’ente stesso a provvedere entro giorni 30, trascorsi i quali all’effettuazione degli adempimenti previsti dal presente comma provvede la Giunta regionale attraverso la nomina di un commissario “ad acta”.

      Art. omissis