
- Emanante: 3
- Regione: Umbria
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 25/08/1989
Thesaurus: Immigrazione, Lavoro
Art. 1
Al comma primo dell’ art. 1 della Legge regionale 15 maggio 1987, n. 26 , e’ aggiunta la seguente lettera: “d) la diffusione in tutto il mondo delle associazioni degli emigrati umbri e lo sviluppo delle relative attivita’, in collegamento con le societa’ di accoglimento”.
Art. 2
1 .
Alla lettera d) del comma primo dell’ art. 3 della Legge regionale 15 maggio 1987, n. 26 , la locuzione “circoli umbri” e’ sostituita da “associazioni umbre”.
2 .
La lettera h) del comma primo dell’art. 3 della Legge regionale 15 maggio 1987, n. 26, e’ cosi’ sostituita: “h) tre rappresentanti, uno per ciascuno dei patronati delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale”.
3 .
Al comma primo dell’art. 3 della Legge regionale 15 maggio 1987, n. 26, e’ aggiunta la seguente lettera r): “r) un rappresentante delle A.C.L.I.”.
4 .
Dopo la lettera g), alla quarta riga del comma secondo dell’art. 3, e’ aggiunta la lettera h).
Art. 3
1 .
La lettera c) del comma secondo dell’ art. 4 della Legge regionale 15 maggio 1987, n. 26 , e’ cosi’ sostituita: “c) formula proposte alla Giunta regionale per il programma triennale di cui all’art. 7”.
2 .
Al comma secondo dell’art. 4 della Legge regionale 15 maggio 1987, n. 26, e’ aggiunta la seguente lettera: “d) promuovere lo sviluppo delle associazioni degli emigrati umbri all’estero”.
3 .
All’art. 4 della Legge regionale 15 maggio 1987, n. 26, e’ aggiunto il seguente comma: “5. Il Consiglio regionale dell’emigrazione puo’ riunirsi in seduta plenaria congiunta con la consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, di cui alla legge 30 dicembre 1986, n. 943 , per la trattazione di problemi comuni”.
Art. 4
1 .
L’ art. 5 della Legge regionale 15 maggio 1987, n. 26 , e’ sostituito dal seguente:”art. 5. (comitato direttivo del Consiglio regionale dell’emigrazione). 1. Il comitato direttivo e’ composto da dieci membri eletti dal Consiglio regionale dell’emigrazione nel proprio seno con voto limitato a sei nonche’ dal presidente del Consiglio regionale della emigrazione che ne assume la presidenza.
2 .
Il comitato direttivo elegge nel proprio seno il vicepresidente per l’esercizio delle funzioni vicarie del presidente”.
Art. 5
1 .
L’ art. 6 della Legge regionale 15 maggio 1987, n. 26 , e’ cosi’ sostituito: “art. 6. (compiti del comitato direttivo). 1. Il comitato direttivo:
2 .
Il comitato direttivo del Consiglio regionale dell’emigrazione puo’ riunirsi in seduta congiunta con il comitato esecutivo della consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie di cui alla legge 30 dicembre 1986, n. 943 , per la trattazione di problemi comuni”.
Art. 6
1 .
L’ art. 7 della Legge regionale 15 maggio 1987, n. 26 , e’ sostituito dal seguente:”art. 7. (programma triennale). 1. La Giunta regionale, su proposta del Consiglio regionale dell’emigrazione, adotta il programma triennale degli interventi in materia di emigrazione, nel quale sono indicati:
2 .
Il programma individua altresi’ le attivita’ di documentazione, di studio e di informazione nonche’ ogni altra iniziativa anche a carattere interregionale, sui problemi dell’emigrazione.
3 .
Il programma e’ approvato dal Consiglio regionale ed e’ attuato e aggiornato mediante il piano annuale di cui all’art. 8″.
Art. 7
1 .
L’ art. 8 della Legge regionale 15 maggio 1987, n. 26 , e’ cosi’ sostituito: “art. 8. (piano annuale degli interventi). 1. La Giunta regionale approva, su proposta del comitato direttivo del Consiglio regionale dell’emigrazione il piano annuale degli interventi in materia di emigrazione.
2 .
Il piano indica in particolare:
3 .
La Giunta regionale trasmette annualmente al consiglio una relazione sull’attivita’ svolta in attuazione del piano”.
Art. 8
1 .
L’ art. 9 della Legge regionale 15 maggio 1987, n. 26 , e’ cosi’ sostituito: “art. 9. (interventi socio assistenziali). 1. I Comuni di residenza ricevono le domande ed istruiscono le pratiche tendenti:
2 .
Le domande devono essere presentate ai Comuni di residenza entro centoottanta giorni dalla data di rientro, a pena di decadenza.
3 .
Completata l’istruttoria delle pratiche per i contributi di cui ai punti a), b), c), d), i comuni le trasmettono alla Giunta regionale che nei venti giorni successivi provvede alla liquidazione.
4 .
I Comuni di residenza attuano altresi’ ogni iniziativa idonea all’integrazione scolastica e sociale, nell’ambito della normativa vigente in materia di diritto allo studio e di assistenza sociale”.
Art. 9
1 .
L’ art. 10 della Legge regionale 15 maggio 1987, n. 26 , e’ cosi’ sostituito: “art. 10. (assegnazione di alloggi e di aree). 1. La Giunta regionale autorizza, nell’ambito della riserva prevista dall’ art. 16 della Legge regionale 21 novembre 1983, n. 44 , l’assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata a favore di lavoratori emigrati e loro famiglie, che ne facciano richiesta e che debbano rientrare forzatamente nella Regione per infortunio o malattia invalidante, mancato rinnovo del contratto di lavoro o per altre gravi, particolari esigenze, individuate dai comuni entro il limite massimo del 5 per cento degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale.
2 .
Gli assegnatari di alloggi sono tenuti a fissare la residenza presso l’alloggio assegnato entro e non oltre sei mesi dall’atto di assegnazione.
3 .
Le assegnazioni diventano definitive, su richiesta dei comuni competenti, qualora le famiglie interessate dimostrino, entro due anni dal rimpatrio, di possedere tutti i requisiti previsti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica di cui all’ art. 2 della Legge regionale 21 novembre 1983, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni.
4 .
I comuni nell’assegnazione di aree destinate ai piani di edilizia economica e popolare e ai piani per insediamenti produttivi, possono riservare a favore degli emigrati una quota fino al 10 per cento dei medesimi e stabiliscono criteri di assegnazione che tengano conto delle loro particolari condizioni.
5 .
Le quote riservate agli emigrati ai sensi del comma quarto e non utilizzate nei due anni dall’assegnazione sono riassegnate in base ai criteri generali”.
Art. 10;
1 .
L’ art. 11 della Legge regionale 15 maggio 1987, n. 26 , e’ cosi’ sostituito: “art. 11. (norma finanziaria). 1. Per gli interventi indicati al comma secondo, lettere a), b), c), d), e) dell’art. 8 ed al comma primo, lettere a), b), c), d) dell’art. 9 della presente legge, e’ autorizzata per l’anno 1989, la spesa di lire 641.000.000 in termini di competenza e di cassa, con iscrizione al cap. 2870. Di nuova istituzione nel bilancio dell’esercizio suddetto denominato “interventi diretti ed indiretti della Regione a favore degli emigrati e delle loro famiglie”.
2 .
Per gli interventi previsti al comma secondo, lett. F), dell’art. 8, della presente legge, e’ autorizzata, per l’anno 1989, la spesa di lire 120.000.000 in termini di competenza e di cassa, con iscrizione al cap. 2871 di nuova istituzione nel bilancio dell’esercizio suddetto denominato “contributi alle associazioni umbre degli emigrati”.
3 .
Per il funzionamento del Consiglio regionale dell’emigrazione di cui all’art. 3 della presente legge, e per le iniziative di informazione e’ autorizzata, per l’anno 1989, la spesa di lire 60.000.000, in termini di competenza e di cassa, con iscrizione al cap. 2872 di nuova istituzione nel bilancio dell’esercizio suddetto denominato “spese per il funzionamento del Consiglio regionale dell’emigrazione e per l’informazione”.
4 .
All’onere complessivo di lire 821.000.000 di cui ai precedenti commi, si fa fronte con la seguente variazione, sia in termini di competenza che di cassa, al bilancio preventivo regionale dell’esercizio 1989: (omissis).
5 .
Per gli anni dal 1990 in poi l’entita’ della spesa per gli interventi suindicati sara’ determinata annualmente con legge di bilancio ai sensi dell’ art. 5, comma secondo, della Legge regionale di contabilita’ 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni”.
Art. 11;
1 .
Gli impegni assunti ed i mandati emessi prima dell’entrata in vigore della presente legge: a carico dei capitoli 2865, 2866 e 2868 del bilancio 1989 sono trasferiti al cap. 2870 istituito con la presente legge; a carico del cap. 2867 del bilancio 1989 sono trasferiti al cap. 2871, istituito con la presente legge; a carico del cap. 2869 del bilancio 1989 sono trasferiti al cap. 2872 istituito con la presente legge. La presente Legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.