- Emanante: 3
- Regione: Puglia
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 25/02/1986
Thesaurus: Formazione
Art. 1
L’ultimo comma dell’art. 1 della Legge regionale 17 giugno 1983, n. 9 e’ soppresso e sostituito dal seguente: “le attivita’ di cui al presente articolo dovranno essere avviate e concluse congiuntamente ad ogni piano di formazione professionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1986. Esse sarano soggette al controllo previsto dall’art. 17 della Legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54”.
Art. 2
All’art. 6, ultimo comma, della Legge regionale 17 giugno 1983, n. 9 e’ soppressa la data di scadenza del 31 dicembre 1985.
Art. 3
L’onere finanziario riveniente dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 2.512.080.000, trova copertura sull’apposito capitolo 1101070 “interventi per la qualificazione operatori della formazione professionale Legge regionale n. 9/1983” del bilancio 1986 ai sensi dell’art. 3 della Legge regionale 12 febbraio 1985, n. 4.