- Emanante: 3
- Regione: Abruzzo
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 25/02/1987
Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 63 dell'11.11.1986 recante: "norme sulla prima occupazione giovanile"
Art. unico
Il 2 e 3 comma dell’art.9 sono soppressi e cosi’ di seguito sostituiti: le domande per ottenere contributi a decorrere dal 1987 vanno presentate alla Giunta regionale entro il 28 febbraio. La Giunta regionale formula il programma annuale id intervento e lo trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione, entro i successivi 45 giorni. La presente Legge regionale sara’ pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.