- Emanante: 3
- Regione: Marche
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 25/01/1980
Thesaurus: Imprese, Lavoro
Art. omissis
Art. 13
Al fine di salvaguardare e valorizzare l’artigianato artistico tipico e tradizionale e per favorire l’occupazione giovanile nel settore, la Regione interviene a favore di aziende artigiane che svolgono le attivita’ comprese nell’elenco predisposto dalla Giunta regionale entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria e dalle commissioni Provinciali di categoria e dalle commissioni Provinciali e regionali dell’artigianato e dei pareri forniti dai comuni, dalle Comunita’ Montane. Il contributo regionale, in conto capitale, e’ concesso secondo le seguenti modalita’:
I contributi regionali di cui alle precedenti lettere a) e b) sono concessi entro i limiti delle disponibilita’ finanziarie stabilite dall’art.17. La domanda di contributo corredata da una copia del contratto di finanziamento stipulato con l’istituto di credito mutuante per quanto attiene le richieste di cui al punto a) del presente articolo o da denuncia di assunzione del giovane, o dei giovani, per quanto attiene il punto b) del presente articolo, e’ presentata al Comune ove e’ localizzata l’azienda entro il 30 aprile di ogni anno. Il Comune entro i successivi trenta giorni trasmette alla Regione le domande pervenute munite di parere e l’indicazione delle priorita’ degli interventi da finanziare. Il contributo di cui alla lettera a) e’ concesso anche in assenza di contrazione di mutuo. In tal caso l’ammontare ammesso a contributo e’ stabilito dalla commissione tecnica di cui all’art.14 in base a specifica documentazione. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute dal programma triennale e nel rispetto delle priorita’ di cui al precedente comma, provvede alla ripartizione fra comuni dei fondi disponibili. Il Comune eroga alle singole aziende il contributo spettante previo accertamento dell’avvenuta esecuzione delle opere finanziate o dell’assunzione di almeno un giovane. I contributi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo sono concessi sentito il parere della commissione tecnica di cui al successivo art.14.