Legge regionale 25 gennaio 1980, n. 7

  • Emanante: 3
  • Regione: Marche
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 25/01/1980
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 17 marzo 1975, n. 13. interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano.

Thesaurus: Imprese, Lavoro

Art. omissis

Art. 13

Al fine di salvaguardare e valorizzare l’artigianato artistico tipico e tradizionale e per favorire l’occupazione giovanile nel settore, la Regione interviene a favore di aziende artigiane che svolgono le attivita’ comprese nell’elenco predisposto dalla Giunta regionale entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria e dalle commissioni Provinciali di categoria e dalle commissioni Provinciali e regionali dell’artigianato e dei pareri forniti dai comuni, dalle Comunita’ Montane. Il contributo regionale, in conto capitale, e’ concesso secondo le seguenti modalita’:

  • Nella misura fino al 10 per cento in relazione all’ammontare dei mutui contratti dalle aziende artigiane ai sensi delle leggi 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, e/o della presente legge, dopo la pubblicazione dell’elenco di cui al primo comma del presente articolo per le attrezzature e per il miglioramento e l’adattamento dei locali destinati alla produzione o all’esportazione, con priorita’ a quelle ubicate nel centro storico;
  • Nella misura di l.1.500.000 annue per ogni giovane per un massimo di due anni, alle aziende artigiane che dimostrino di aver assunto alle proprie dipendenze, dopo la pubblicazione dell’elenco di cui al primo comma del presente articolo, almeno un giovane incluso nelle liste speciali di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, da avviare al mestiere; l’erogazione del contributo avviene in due annualita’ uguali previo accertamento della non interruzione del rapporto di lavoro ed il rispetto del contratto di lavoro. Il contributo viene concesso a titolo di concorso per le spese relative alla retribuzione del giovane o dei giovani assunti.
  • I contributi regionali di cui alle precedenti lettere a) e b) sono concessi entro i limiti delle disponibilita’ finanziarie stabilite dall’art.17. La domanda di contributo corredata da una copia del contratto di finanziamento stipulato con l’istituto di credito mutuante per quanto attiene le richieste di cui al punto a) del presente articolo o da denuncia di assunzione del giovane, o dei giovani, per quanto attiene il punto b) del presente articolo, e’ presentata al Comune ove e’ localizzata l’azienda entro il 30 aprile di ogni anno. Il Comune entro i successivi trenta giorni trasmette alla Regione le domande pervenute munite di parere e l’indicazione delle priorita’ degli interventi da finanziare. Il contributo di cui alla lettera a) e’ concesso anche in assenza di contrazione di mutuo. In tal caso l’ammontare ammesso a contributo e’ stabilito dalla commissione tecnica di cui all’art.14 in base a specifica documentazione. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute dal programma triennale e nel rispetto delle priorita’ di cui al precedente comma, provvede alla ripartizione fra comuni dei fondi disponibili. Il Comune eroga alle singole aziende il contributo spettante previo accertamento dell’avvenuta esecuzione delle opere finanziate o dell’assunzione di almeno un giovane. I contributi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo sono concessi sentito il parere della commissione tecnica di cui al successivo art.14.

    Art. omissis