Legge regionale 25 Luglio 1996, n. 57

  • Emanante: 3
  • Regione: Abruzzo
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 7
  • Data fonte: 15/02/1997
Rifinanziamento della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 143 recante: interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l'imprenditoria femminile.

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Abstract:

Si stanziano 2 mld per il rifinanziamento della lr. 143/95 (promozione imprenditoria femminile). si precisano le norme finanziarie di applicazione della legge, che e’. dichiarata urgente.

Art. 1 – Finalita’

Viene rifinanziata per l’anno 1996 la Legge regionale 143/95 recante: “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l’imprenditoria femminile” con lo stanziamento di lire 2.000.000.000 (duemiliardi).

Art. 2 – Norma finanziaria

All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato per l’anno 1996 in lire 2.000.000.000, si provvede mediante riduzione per competenza e cassa dello stanziamento iscritto al cap. 324000 – fondo globale – quota parte dello stanziamento previsto – part. 2, elenco n. 4: – cap. 324000 – fondo globale – in diminuzione di lire 2.000.000.000; – cap. 282437 denominato: “Interventi straordinari per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile” – in aumento di lire 2.000.000.000.

Art. 3 – Urgenza

La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente Legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. E’ Fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.