- Emanante: 3
- Regione: Campania
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 26/04/2002
Art. 1
L’articolo 7 della Legge regionale 28 agosto 1981 , n. 62 e’ sostituito dal seguente : – unitamente al piano triennale il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta , approva il programma di potenziamento e rinnovamento dei centri , di cui alla lettera a ) dell’ art. 6 della Legge regionale 30 luglio 1977 , n. 40 e delle relative attrezzature in relazione alle esigenze derivanti dai progetti formativi.
Art. 2
La presente Legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’ art. 127 – secondo comma -Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente Legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale osservare come Legge della Regione Campania.