- Regione: Marche
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 38
- Data fonte: 15/12/1990
Thesaurus: Riforme
Abstract:
La regione, al fine di promuovere la cultura della pace e della solidarieta’ tra i popoli, partecipa alle attivita’ di cooperazione allo sviluppo. a tal fine la regione promuove la partecipazione della societa’ marchigiana alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e ne cura l’armonizzazione, nel rispetto dell’autonomia dei soggetti partecipanti e delle direttive degli organi statali competenti.
Art. 1 – Finalita’
1 .
La Regione al fine di promuovere la cultura della pace e della solidarieta’ tra i popoli, partecipa alle attivita’ di cooperazione allo sviluppo secondo quanto disposto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, con le modalita’ previste dalla presente legge.
2 .
A tal fine la Regione promuove la partecipazione della societa’ marchigiana alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e ne cura l’armonizzazione, nel rispetto dell’autonomia dei soggetti partecipanti e delle direttive degli organi statali competenti.
Art. 2 – Ambiti degli interventi
1 .
La Regione avanza proposte alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all’articolo 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e partecipa, ove richiesta, alle iniziative promosse dalla stessa direzione generale in ordine alle seguenti attivita’ di cooperazione:
Art. 3 – Progetti regionali
1 .
La Regione in attuazione dell’articolo 2 della presente legge, approva progetti di attivita’ di cooperazione allo sviluppo elaborati:
2 .
La Regione sostiene altresi le iniziative degli enti locali e delle organizzazioni non governative operanti nel territorio anche fornendo ad esse l’assistenza tecnica, secondo gli indirizzi in merito espressi dagli organi nazionali della cooperazione allo sviluppo.
Art. 4 – Attivita’ di informazione e di educazione allo sviluppo
1 .
Per le finalita’ di cui all’art. 1 la Giunta regionale cura iniziative di informazione e di educazione ai temi dello sviluppo anche sostenendo l’attivita’ delle ong operanti nel settore, secondo gli indirizzi in materia espressi dal governo.
2 .
La Giunta regionale provvede altresi’ perche’ i programmi regionali adottati in campo culturale ed educativo tengano conto delle problematiche attinenti alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarieta’ tra i popoli.
Art. 5 – Relazione della giunta regionale
1 .
La Giunta regionale all’inizio di ogni anno presenta all’approvazione del consiglio il programma delle attivita’ di cui ai precedenti articoli 3 e 4.
2 .
Il programma determina obiettivi e priorita’ ed individua le iniziative relative anche in relazione agli indirizzi generali di intervento espressi dagli organi nazionali della cooperazione allo sviluppo.
3 .
Il programma e’ accompagnato dalla relazione sullo stato di attuazione e sui risultati delle iniziative assunte in base ai programmi degli anni precedenti.
4 .
Il programma e la relazione di cui al presente articolo sono trasmessi alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, agli stessi e’ data ampia diffusione in ambito regionale.
Art. 6 – Attuazione degli interventi
1 .
Agli interventi di cui all’art. 3 la Regione da’ attuazione dopo che gli stessi siano stati approvati dal comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo e successivamente alla stipula della convenzione con la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ai sensi del comma 5 dell’art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
2 .
Alla realizzazione degli interventi provvede la Giunta regionale:
3 .
Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono stipulate dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della giunta stessa.
4 .
Per la predisposizione dei progetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 ed il sostegno delle iniziative di cui al comma 2 dello stesso articolo, la Giunta regionale puo’ incaricare i propri uffici, gli enti dipendenti e la societa’ finanziaria regionale di fornire l’opportuna assistenza tecnica agli enti locali e alle organizzazioni non governative.
5 .
Sulla base delle convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo, la Giunta regionale e’ autorizzata ad anticipare per conto della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo i fondi necessari alla realizzazione degli interventi.
Art. 7 – Comitato tecnico scientifico
1 .
E’ istituito il comitato tecnico scientifico per la cooperazione allo sviluppo.
2 .
Il comitato e’ presiduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato ed e’ composto, oltre che dal presidente, da 9 esperti, di cui 3 designati, rispettivamente, dalle rappresentanze degli enti locali, dalle organizzazioni sindacali piu’ rappresentative, dalle associazioni degli imprenditori; tre designati dalle organizzazioni non governative di cui all’art. 28 della legge 28 febbraio 1987, n. 49 e tre scelti dalla stessa Giunta regionale.
3 .
Alla nomina del comitato provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.
4 .
Il comitato esprime parere in merito ai programmi e progetti di cooperazione nonche’, su richiesta della Giunta regionale, su ogni altro argomento attinente la materia anche formulando proposte in merito.
Art. 8 – Conferenza regionale
1 .
La Regione convoca ogni due anni la conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo quale occasione di confronto promozionale e verifica delle iniziative intraprese e momento di coinvolgimento di tutti i soggetti operanti nella Regione nel campo della cooperazione, pubblici e privati.
Art. 9 – Disposizioni transitorie
1 .
In attesa della legge di riorganizzazione dei servizi della Giunta regionale e istituito nell’ambito del servizio affari generali delLa presidenza per la cura e l’effettuazione degli adempimenti di cui alla presente legge l’ufficio per la cooperazione allo sviluppo.
2 .
Nell’ambito dell’ufficio di cui al precedente comma viene altresi’ istituito un apposito centro di documentazione a servizio di tutti i soggetti interessati e della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
Art. 10 – Disposizioni finanziarie
1 .
Per l’attuazione delle iniziative previste dalla presente legge sono autorizzate, per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 le seguenti spese: lire 3.000 milioni. Per ciascuno degli anni successivi, l’entita’ della spesa sara’ stabilita con
2 .
Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:
3 .
4 .
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1990, sono ridotti di lire 3.200 milioni.