
- Emanante: 3
- Regione: Puglia
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 15234
- Data fonte: 26/03/1985
Thesaurus: Inclusione sociale, Giovani, Lavoro
Titolo I – finalita’, organi e modalita’ di gestione
Art. 1 – Finalita’
1 .
La Regione Puglia, nel rispetto degli articoli 45 e 117 della Costituzione e degli articoli 2,3,7 e 17 del proprio statuto, promuove interventi per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e dei soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, garantendo la piena attuazione del principio di parita’ fra uomini e donne nell’accesso al lavoro.
Art. 2 – Organi di gestione e di coordinamento
1 .
Presso l’assessorato al lavoro e’ costituito un nucleo di valutazione con i seguenti compiti:
2 .
Il nucleo di valutazione e’ composto da tre funzionari regionali e da tre esperti esterni con particolare documentata competenza in materia di analisi di progetti e relativi finanziamenti nonche’ dal direttore dell’ufficio regionale del lavoro. E’ presieduto dall’assessore al lavoro.
3 .
La nomina dei componenti il nucleo di valutazione e’ effettuata con decreto del presidente della Giunta regionale ed ha validita’ triennale.
Art. 3 – Organizzazione degli uffici
1 .
Con la Legge regionale di riordino degli uffici si provvedera’ all’istituzione delle strutture organizzative necessarie per l’espletamento delle funzioni rivenienti dalla gestione della presente legge.
Art. 4 – Termini, procedure e criteri di carattere generale
1 .
Il consiglio regionale approva una delibera quadro che fissa, per un triennio, le priorita’ per l’esame e l’accoglimento delle domande di cui alla presente legge. Le priorita’ vengono stabilite sulla base degli obiettivi indicati nel piano regionale di sviluppo con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche e tenuto conto di:
2 .
Le domande per ottenere i benefici di cui alla presente legge devono essere presentate entro 60 giorni dall’inizio di ciascun anno solare.
3 .
L’assessore al lavoro, previo parere del comitato consultivo di cui al seguente comma, presenta alla Giunta regionale, per l’approvazione, i piani per l’erogazione dei contributi.
4 .
Il comitato consultivo e’ composto da:
Esso e’ nominato con decreto del presidente della Giunta regionale ed ha validita’ triennale.
Art. 5 – Vigilanza e controllo
1 .
Ai fini della verifica periodica dell’iter attuativo degli interventi e dei progetti finanziati ai sensi della presente legge, l’assessore al lavoro puo’ avvalersi:
2 .
La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al lavoro, dispone la cessazione o la revoca dei contributi concessi nei seguenti casi:
3 .
La revoca della concessione comporta il recupero della somma eventualmente erogata secondo le modalita’ previste dalla normativa vigente.
Art. 6 – Istituzione del “fondo regionale per l’occupazione giovanile”
1 .
Per il perseguimento delle finalita’ previste dall’art.1, e’ istituito apposito fondo denominato “fondo regionale per l’occupazione giovanile”.
2 .
Il cumulo dei contributi di cui alla presente legge con altri benefici per lo stesso titolo erogati, ove non specificatamente vietato dalla legislazione nazionale e comunitaria, e’ ammesso sino a concorrenza dell’80 per cento dell’onere complessivo sostenuto dal datore di lavoro o del costo del progetto presentato dalle cooperative o dagli enti locali.
Titolo II – interventi nel settore della formazione-lavoro
Art. 7 – Contratti di formazione e lavoro
1 .
Ai datori di lavoro che ne facciano richiesta, per ogni lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge e ad incremento dei livelli occupazionali e’ concesso a sostegno degli oneri relativi alla formazione professionale, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro di categoria per il livello di inquadramento del lavoratore compreso fra i 18 e i 29 anni.
2 .
Tale contributo e’ elevato al 30 per cento nel caso in cui il datore di lavoro converta in rapporto a tempo indeterminato il contratto di formazione e lavoro, con un ulteriore incremento del 5 per cento per i giovani in possesso di attestato di qualifica o diploma conseguiti in corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione o presso istituti professionali di stato.
3 .
Ai fini della verifica dell’incremento dei livelli occupazionali e’ considerato l’organico dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, compresi i dipendenti in cassa integrazione guadagni, al momento della richiesta del contratto di formazione e lavoro.
4 .
I contributi di cui al primo e secondo comma sono altresi’, erogati alle stesse condizioni di cui al precedente terzo comma, per l’assunzione con contratti di formazione lavoro di giovani diplomati o laureati, ai datori di lavoro iscritti agli albi professionali, quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed espressamente autorizzato a termini di legge.
Art. 8 – Interventi per favorire l’occupazione di apprendisti e artigiani
1 .
Ai datori di lavoro artigiani che assumono, in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, giovani in qualita’ di apprendisti, e’ concesso un contributo di l.200.000 (duecentomila) per ogni mensilita’ di retribuzione corrisposta. Il contributo e’ ridotto a l.150.000 (centocinquamila) ed a l.100.000 (centomila) rispettivamente nel secondo e nel terzo anno di svolgimento del rapporto di apprendistato. Tali contributi sono maggiorati di 1/3 nel caso in cui, terminato il periodo di apprendistato, l’azienda assume l’apprendista qualificato a tempo indeterminato.
2 .
I contributi che ciascun datore di lavoro artigiano puo’ ricevere su richiesta ed in applicazione del comma precedente, non devono comunque superare l’importo mensile di l. 1.000.000 (un milione).
3 .
Non possono piu’ accedere al contributo di cui al primo comma i datori di lavoro artigiani che, al termine del periodo di apprendistato e comunque entro 2 anni dal predetto termine, abbiano licenziato piu’ del 50 per cento senza giustificato motivo, degli apprendisti per i quali sia stato concesso il contributo previsto nel presente articolo.
Art. 9 – Interventi a favore dei soggetti portatori di handicap.
1 .
Ferma restando la normativa della Legge regionale 6 giugno 1980, n. 58, ed in attesa di una riforma organica in materia, al fine di promuovere l’inserimento nel lavoro dei soggetti che presentano una menomazione permanente delle proprie condizioni fisiche, psichiche e sensoriali, la Regione incentiva l’assunzione attraverso l’incremento del contributo, previsto dal precedente art.7, di ulteriore 25 per cento.
Titolo III – interventi nel settore cooperativo
Art. 10 – Destinatari
1 .
Possono accedere agli interventi secondo le modalita’ indicate negli articoli successivi:
2 .
Nella gestione degli interventi previsti a favore delle cooperative indicate alla lettera b) del primo comma si tiene conto anche dei benefici aggiuntivi e/o integrativi rivenienti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
3 .
Le cooperative indicate al primo comma debbono essere ispirate ai principi della mutualita’ di cui al d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificaziioni ed integrazioni ed essere iscritte nei registri delle prefetture nonche’ degli appositi strumenti previsti dalla normativa regionale vigente.
Art. 11 – Progetti delle cooperative
1 .
Per l’accesso agli interventi le cooperative di cui all’art.10 devono presentare un progetto triennale e, nel caso vengano previsti investimenti non superiori ai 50 milioni, almeno biennale.
2 .
Ai fini del finanziamento vengono presi in considerazione in via preferenziale, i progetti nei seguenti settori di attivita’:
3 .
I progetti devono prevedere:
Art. 12 – Entita’ dei contributi
1 .
Per l’attuazione dei progetti, la Regione puo’ concedere alle cooperative di cui all’art.10 un contributo in conto capitale, in misura non superiore al 60 per cento della spesa totale riconosciuta ammissibile e, comunque, non superiore ai 300 milioni di lire da erogarsi in rate annuali determinate in relazione alla durata ed alle caratteristiche del progetto.
2 .
I suddetti contributi non sono cumulabili, nell’arco di tempo interessato al progetto, con i benefici previsti allo stesso Titolo In materia di cooperazione della normativa vigente.
3 .
Alle cooperative la Regione puo’ concedere un ulteriore contributo in relazione alle spese generali di avviamento da sostenere o gia’ sostenute nel primo anno di esercizio e connesse alla realizzazione del progetto gia’ approvato a sensi dell’art.11. Sono considerate spese generali di avviamento quelle relative a:
4 .
Il contributo di cui al 3 comma non puo’ superare:
Art. 13 – Modalita’ per l’erogazione dei contributi
1 .
La prima rata del contributo di cui al 1 comma dell’art.12 e l’eventuale contributo per l’avviamento di cui al 4 comma dell’art.12 sono erogati secondo le modalita’ stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di concessione.
2 .
L’erogazione delle rate successive del contributo di cui al 1 comma dell’art.12 e’ effettuata con decreto del presidente della Giunta regionale o, per delega, dall’assessore al lavoro, previa dimostrazione da parte delle cooperative, da fornire entro il 31 gennaio di ogni anno, dell’attuazione del progetto e dei relativi incrementi occupazionali previsti per l’anno precedente.
3 .
Eventuali modifiche ai progetti approvati devono essere comunicate alla Regione e, ove rilevanti, preventivamente autorizzate con deliberazione della gunta regionale su apposita domanda delle cooperative interessate.
4 .
I contributi a favore delle cooperative sono concessi per un solo progetto per ciascuna cooperativa nell’anno.
5 .
I contributi vengono assegnati alle cooperative i cui soci siano direttamente e produttivamente impegnati nelle attivita’ lavorative di cui al progetto ammesso al finanziamento.
Art. 14 – Servizi di assistenza
1 .
A favore delle cooperative di cui all’art.10 sono previsti servizi di assistenza tecnicogestionale per la predisposizione e l’attuazione dei progetti di cui all’art.11 per analisi di mercato e l’accesso all’innovazione tecnologica, per la formazione professionale e manageriale dei soci e per gli interventi di orientamento e di consulenza necessari al decollo delle iniziative progettuali.
2 .
Ai fini del 1 comma, la Giunta regionale, autorizza la stipula di convenzioni con le associazioni cooperative giuridicamente riconosciute, con gli enti strumentali regionali e con enti e/o organismi specializzati.
3 .
In tali convenzioni vengono, tra l’altro, definite le modalita’ dio erogazione dei servizi da parte dei suddetti soggetti.
Titolo IV – interventi diretti a finanziare progetti presentati dagli enti locali
Art. 15 – Progetti da realizzare tramite convenzioni con cooperative
1 .
Possono usufruire degli interventi nel settore cooperativo i comuni, le province, le comunita’ montane e le associazioni di enti locali elettivi.
2 .
A tal fine gli enti interessti devono presentare progetti per la cui esecuzione si avvalgono, attraverso convenzioni di cooperative nel rispetto delle modalita’ e caratteristiche previste dal presente titolo. I soci delle cooperative ammesse a finanziamento non hanno titolo preferenziale per l’assunzione negli enti locali promotori dei progetti.
3 .
I progetti presentati dai comuni e dagli altri enti sono ammessi a finanziamento qualora ricorrano le seguenti condizioni:
Art. 16 – Progetti per l’impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in opere e servizi di pubblica utilit? :modalit? di presentazione e destinatari
1 .
Al fine di consentire interventi eccezionali nei casi in cui si presenta piu’ grave la situazione occupazionale anche giovanile, avuto riguardo alle competenze di cui all’art.36 del d.p.r. 616/77 in materia di cantieri di lavoro, la Regione finanzia i progetti predisposti dai comuni singoli o associati, dalle province e dalle comuinita’ montane per l’impiego temporaneo di lavoratori disoccupati nella realizzazione di opere e servizi di pubblica utilita’, nel rispetto delle norme sul collocamento.
2 .
Gli enti interessati devono presentare richiesta di finanziamento corredata dal progetto approvato dai rispettivi organi consiliari contenente:
Art. 17 – Progetti per l’impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in opere e servizi di pubblica utilita’: modalita’ attuative e criteri di finanziamento
1 .
L’importo dell’assegno giornaliero da corrispondere ai lavoratori impiegati nei progetti, di cui all’art.16, e’ stabilito in l.30.000 (trentamila) lorde. Detto importo grava per il 70 sul bilancio
2 .
L’individuazione e l’avviamento dei lavoratori disoccupati deve aver luogo secondo le norme vigenti in materia di collocamento.
3 .
La partecipazione dei lavoratori ai progetti e’ volontaria e non costituisce titolo per l’assunzione negli enti promotori pubblici o privati. Per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e, conseguentemente l’iscrizione al collocamento.
4 .
La Giunta regionale, sulla base dei progetti presentati, acquisito il parere del nucleo di valutazione, tenuto conto dei livelli di disoccupazione, sentita la competente commissione consiliare, adotta un piano di riparto tra gli enti interessati, tenendo presente che l’intervento finanziario regionale e’ limitato alla quota parte dell’assegno giornaliero e degli oneri sociali previsti per i disoccupati.
Titolo V – norme finanziarie e di coordinamento
Art. 18 – Relazione conclusiva
1 .
La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al lavoro, presenta alla fine di ogni triennio al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, anche in rapporto alle tendenze in atto nel mercato del lavoro.
2 .
La relazione e’ redatta dal nucleo di valutazione di cui all’art.2.
3 .
A tal fine l’assessore, tramite il nucleo di valutazione, promuove, effettua e coordina rilevazioni statistiche, indagini e ricerche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, della consulta regionale della cooperazione, degli enti locali, degli enti strumentali regionali degli organi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, delle universita’, delle istituzioni universitarie autonome e degli enti a partecipazione universitaria.
Art. 19 – Norme finanziarie (omissis)
Art. 20 – Norme di coordinamento e transitorie.
1 .
Per il primo anno di applicazione della presente legge: le domande per l’accesso agli interventi devono pervenire all’assessorato regionale al lavoro entro e non oltre il 90 giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2 .
Gli adempimenti connessi con l’esame e l’istruttoria delle domande sono svolti esclusivamente dal nucleo di valutazione di cui all’art.2 della presente legge.
3 .
Sono abrogate le disposizioni di leggi regionali incompatibili con la presente legge.