Legge regionale 26 Marzo 1996, n. 17

  • Emanante: 3
  • Regione: Friuli Venezia Giulia
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 27
  • Data fonte: 13/07/1996
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35: "attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b"

Abstract:

Si specificano le seguenti modifiche: modifica dell’articolo 2 della legge regionale 35/1995; modifica dell’articolo 9 della legge regionale 35/1995; modifica dell’articolo 16 della legge regionale 35/1995.

Art. 1 – Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 35/1995

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Il comma 5 dell’articolo 2 della Legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 e’ sostituito dal seguente: “5. La Giunta regionale provvede, su proposta dell’Assessore agli affari comunitari ed ai rapporti esTerni, ad individuare i settori nei quali, ai fini dell’efficace valutazione dei progetti, oltre all’utilizzo degli esperti risultati vincitori di apposita gara gia’ espletata, sussiste la necessita’ di indirne altra per il ricorso a consulenti esterni ovvero sia opportuno ricorrere ad enti pubblici specializzati, universita’ ed istituti pubblici di ricerca, tramite convenzione, ovvero a comitati di consulenza interni all’amministrazione. Nel caso di rinuncia da parte degli esperti risultati vincitori della gara gia’ espletata, l’amministrazione regionale e’ autorizzata ad attingere alla medesima graduatoria nell’ambito degli esperti risultati idonei.”.

Art. 2 – Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 35/1995

1 .

Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della Legge regionale 35/1995, e’ aggiunto il seguente comma: “1-bis. Alle banche convenzionate di cui al comma 1 sono affidate le attivita’ di verifica della completezza e pertinenza alle iniziative agevolate delle relative documentazioni di spesa – IV i compresa l’obliterazione delle stesse – nonche’ le attivita’ di accertamento delle realizzazioni delle iniziative medesime fatti salvi i poteri di controllo dell’amministrazione regionale.”.

Art. 3 – Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 35/1995

1 .

Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della Legge regionale 35/1995, sono aggiunti i seguenti commi: “2-bis. Le convenzioni di cui all’articolo 12, comma 2, finalizzate all’attuazione di interventi contributivi su operazioni di finanziamento, sono stipulate dall’ersa con banche singole o in “pool” che rispondano ai requisiti tecnico-organizzativi fissati con deliberazione del consiglio di amministrazione dell’ersa medesimo. 2-ter. Alle banche convenzionate di cui al comma 2-bis sono affidate le attivita’ di verifica e di accertamento previste dall’articolo 9, comma 1-bis, fatti salvi i poteri di controllo dell’ersa.”.

Art. 4 – Entrata in vigore

1 .

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione La presente Legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione