Legge regionale 26 Marzo 1997, n. 11

  • Emanante: 3
  • Regione: Liguria
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 30
  • Data fonte: 26/07/1997
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1996 n. 33 "disciplina dell'agriturismo".

Art. 1 – Modifica della lettera d), comma 1, articolo 101.

Alla lettera d) del comma 1 dell’art. 10 della Legge regionale 6 agosto 1996, n. 33 (disciplina dell’agriturismo) le parole: “entro il 31 ottobre” sono sostituite dalle parole: “entro il 1 ottobre”.

Art. 2 – Sostituzione della lettera c), comma 2 articolo 111.

La lettera c) del comma 2 dell’art. 11 della Legge regionale 33/1996 e’ sostituita dalla seguente: “c) abbia subito nel corso dell’ultimo triennio piu’ provvedimenti di sospensione per complessivi novanta giorni”.

Art. 3 – Abrogazione della lettera d), comma 1, articolo 141.

La lettera d) del comma 1 dell’art. 14 della Legge regionale 33/1996 e’ abrogata. La presente Legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.