- Emanante: 3
- Regione: Liguria
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 30
- Data fonte: 26/07/1997
Art. 1 – Modifica della lettera d), comma 1, articolo 101.
Alla lettera d) del comma 1 dell’art. 10 della Legge regionale 6 agosto 1996, n. 33 (disciplina dell’agriturismo) le parole: “entro il 31 ottobre” sono sostituite dalle parole: “entro il 1 ottobre”.
Art. 2 – Sostituzione della lettera c), comma 2 articolo 111.
La lettera c) del comma 2 dell’art. 11 della Legge regionale 33/1996 e’ sostituita dalla seguente: “c) abbia subito nel corso dell’ultimo triennio piu’ provvedimenti di sospensione per complessivi novanta giorni”.
Art. 3 – Abrogazione della lettera d), comma 1, articolo 141.
La lettera d) del comma 1 dell’art. 14 della Legge regionale 33/1996 e’ abrogata. La presente Legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.