Legge regionale 26 marzo 2004, n.7

  • Emanante: 3
  • Regione: Veneto
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 36
  • Data fonte: 30/03/2004
Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni

Thesaurus: Riforme

HA APPROVATO LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE:

 

 

Art. 1 – Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 “Rideterminazione del termine previsto dall’articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112″ ” e successive modificazioni.

1.

 

Il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, dall’articolo 12 della legge regionale 1? agosto 2003, n. 16, dall’articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2003, n. 26 e dall’articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3, e prorogato fino al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto della legge regionale di riforma urbanistica e comunque non oltre il 30 aprile 2004.

Art. 2 – Dichiarazione d’urgenza.

1.

 

La presente legge e dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.