- Emanante: 3
- Regione: Veneto
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 36
- Data fonte: 30/03/2004
Thesaurus: Riforme
HA APPROVATO LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE:
Art. 1 – Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 “Rideterminazione del termine previsto dall’articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112″ ” e successive modificazioni.
1.
Il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, dall’articolo 12 della legge regionale 1? agosto 2003, n. 16, dall’articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2003, n. 26 e dall’articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3, e prorogato fino al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto della legge regionale di riforma urbanistica e comunque non oltre il 30 aprile 2004.
Art. 2 – Dichiarazione d’urgenza.
1.
La presente legge e dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.