- Emanante: 3
- Regione: Emilia Romagna
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 27/08/1983
Delega di funzioni in materia di agricoltura e alimentazione. norme per la formazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, la consultazione e partecipazsione, la semplificazione delle procedure
Thesaurus: Agenzie per il lavoro
Titolo IV – riordino e snellimento delle procedure
Art. 28 – Criteri di priorita’
Nella concessione delle provvidenze regionali in materia di agricoltura e alimentazione gli enti delegati adottano, di norma, il seguente ordine di priorita’ tra i richiedenti:
- Cooperative a prevalente presenza giovanile;
- Imprese familiari direttocoltivatrici, singole od associate o a tempo parziale; cooperative agricole e loro consorzi;
- Gli imprenditori non coltivatori diretti che esercitano l’attivita’ agricola ai sensi dell’art.12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; le imprese di tecnici agricoli laureati in scienze agrarie, in scienze forestali e periti agrari;
- Altri imprenditori.
Nell’ambito di ciascuna categoria di cui al primo comma, e’ data precedenza ai soggetti che presentino un piano aziendale o interaziendale di sviluppo che, mediante un programma di investimenti da effettuarsi nell’arco di piu’ anni, assicuri una migliore efficienza tecnicoeconomica della o delle aziende interessate.