Legge regionale 27 agosto 1983, n. 68

  • Emanante: 3
  • Regione: Lombardia
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 27/08/1983
Modifiche ed aggiunte alla l.r. 7 giugno 1980, n.95 "Disciplina della formazione professionale in lombardia"

Thesaurus: Formazione professionale

Art. omissis

Art. 11

L’art.44 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95 e successive modificazioni e’ cosi’ sostituito: “la Giunta regionale approva, previa consultazione della commissione regionale per l’artigianato, i mestieri artigianali tipici da incentivare e quelli per la cui perpetuazione professionale sia particolarmente necessario l’apprendimento nell’ambito dell’impresa artigiana, intesa come bottega-scuola, e l’azione formativa del suo titolare quale istruttore artigiano. A tal fine la Regione stipula, tramite le direzioni dei centri di formazione professionale pubblici o convenzionati, convenzioni con impese artigiane che operino nei campi suddetti, che siano dotate di laboratori ed attrezzature tecniche idonee, che si impegnino a fornire ai propri apprendisti una adeguata preparazione professionale nei modi di cui al successivo art.45. La stipulazione delle convenzioni e’ approvata con deliberazione della Giunta regionale. La convenzione deve prevedere la durata, le modalita’ del progetto di formazione, il numero dei posti massimi disponibili e le relative qualifiche, secondo le norme dei contratti collettivi vigenti per la categoria. Alle imprese artigiane convenzionate che svolgono regolare attivita’ di formazione professionale sono concessi nell’ambito delle disponibilita’ finanziarie previste nei relativi bilanci regionali di previsione:

  • Contributi annuali nella misura massima di lire 1.000.000 forfettarie;
  • Contributi nella misura massima di l.400.000 per ogni apprendista allievo alle dipendenze;
  • Contributi nella misura massima di l.400.000 per ogni apprendista allievo dipendente che abbia conseguito l’idoneita’ ai sensi del successivo art.45.
  • La convenzione puo’ essere risolta prima della scadenza, con delibera della Giunta regionale, qualora sia accertata dai competenti organi regionali la perdita dei requisiti preisti dalla legge, oppure quando siano riscontrate persistenti negligenze nell’attuazione dei progetti formativi ed inosservanza di norme sulla legislazione sociale, dei contratti di lavoro, nonche’ in materia antinfortunistica. Il titolare dell’impresa artigiana convenzionata, quale istruttore artigiano, ha il dovere di trasmettere agli apprendisti ed ai dipendenti che lo richiedano le proprie capacita’ tecniche e professionali, nonche’ le nozioni relative alla gestione dell’impresa artigiana in modo da permettere loro di presentarsi alle prove finali di accertamento per il conseguimento della idoneita’ di cui all’art.19 o della patente di mestiere, qualora sia istituita. Egli puo’ valersi per l’insegnamento teorico e pratico della collaborazione dei propri familiari e dei propri coadiuvanti. Per le assicurazioni degli apprendisti la Giunta regionale stipula convenzioni con gli istituti assicuratori ai sensi dell’art.16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

    Art. 12

    L’art.45 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95 e successive modifiche e’ cosi’ sostituito: “la formazione professionale degli apprendisti dipendenti da imprese artigiane convenzionate ai sensi dell’articolo precedente avviene seguendo le indicazioni dello specifico progetto di formazione, compreso nella convenzione che deve prevedere le modalita’ dell’apprendimento pratico e dello studio teorico. L’allievo ha l’obbligo di seguire il progetto di formazione e in particolare di frequentare i cicli di formazione esterni all’impresa. I momenti di studio devono essere compiuti entro l’orario di lavoro, mantenendo il diritto alla retribuzione ed avere una durata non inferiore a quella prevista complessivamente dal secondo comma dell’art.43. Agli apprendisti che abbiano compiuto il progetto di formazione si applica il quinto comma del precedente art.43. La Giunta regionale puo’ assumere idonee iniziative per incoraggiare l’apprendistato artigiano e per promuovere il miglioramento tecnico, anche attraverso concorsi, premi e mostre”.

    Art. omissis