- Emanante: 3
- Regione: Abruzzo
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 27/04/1995
Abstract:
La l.r. 14 settembre 1994, n. 61 e’ rifinanziata, per l’anno 1995, con la somma di l. 4.500.000.000; agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede sull’apposita partita n. 4 dell’elenco n. 4, cap. 324000 del bilancio 1995.
Art. 1
La L.R. 14 settembre 1994, n. 61: “fondo regionale per l’incentivazione dell’occupazione giovanile e per l’agevolazione della crescita imprenditoriale e successive modificazioni” e’ rifinanziata, per l’anno 1995, con la somma di lire 4.500.000.000 (quattromiliardicinquecentomilioni).
Art. 2
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati per l’anno 1995 in lire 4.500.000.000 (quattromiliardicinquecentomilioni) si provvede sull’apposita partita n. 4 dell’elenco n. 4, cap. 324000 del bilancio 1995. Nello stato di previsione della spesa, lo stanziamento del cap. 22434 e’ incrementato, in termini di competenza e cassa, di lire 4.500.000.000 (quattromiliardicinquecentomilioni).
Art. 3
La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.