
- Emanante: 3
- Regione: Umbria
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 27/12/1989
Art. 1 – Denominazione del centro
1 .
Il titolo della Legge regionale 18 novembre 1987, n. 51, e’ cosi’ sostituito: “centro per la realizzazione della parita’ e delle pari opportunita’ tra uomo e donna”.
2 .
Nel comma primo dell’ art. 1 della Legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 , le parole da “istituisce…” a “denominato “centro”, sono sostituite dalle seguenti: “istituisce il “centro regionale per la realizzazione della parita’ e delle pari opportunita’ tra uomo e donna”, denominato “centro per le pari opportunita’”.
Art. 2 – Organizzazione interna del centro
1 .
Il comma primo dell’ art. 4 della Legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 , e’ sostituito dai seguenti: “1. Sono organi del centro:
1 .
Bis. I predetti organi si rinnovano con la elezione del Consiglio Regionale”.
2 .
All’art. 4 della Legge regionale 18 novembre 1987, n. 51, sono aggiunti i seguenti commi finali:
Art. 3 – Gestione economico finanziaria e struttura operativa
1 .
L’ art. 6 della Legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 , e’ sostituito dal seguente: “art. 6. (gestione economicofinanziaria e struttura operativa).
1 .
Le entrate del centro sono costituite da contributi di enti pubblici e privati e da eventuali donazioni.
2 .
La Regione mette a disposizione del centro la sede attrezzata e concorre annualmente nelle spese di finanziamento con assegnazione di personale e di un contributo finanziario entro i limiti di spesa determinati a norma dell’art. 9, secondo comma.
3 .
La struttura operativa del centro e’ costituita nelle forme e con le modalita’ previste dalla legge sull’ordinamento degli uffici regionali, con particolare riferimento agli articoli 10 e 38, comma secondo, della Legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, per quanto attiene alla dipendenza funzionale del personale e alla determinazione della dotazione organica.
4 .
Per studi e ricerche su specifici problemi e l’organizzazione di commissioni di lavoro specialistiche il centro puo’ avvalersi della collaborazione di esperti esterni e conferire incarichi di collaborazione ad istituti e centri di ricerca pubblici e privati.
5 .
Il centro e’ dotato di autonomia amministrativa e funzionale. La gestione economicofinanziaria e’ regolata dalle norme che disciplinano la contabilita’ e l’amministrazione del patrimonio della Regione in quanto applicabili.
6 .
Il programma annuale di attivita’ e il bilancio preventivo sono deliberati dall’assemblea e trasmessi, ai sensi dell’ art. 20 della Legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , alla Giunta regionale entro l’1 settembre dell’anno precedente l’esercizio cui si riferisce.
7 .
Il conto consuntivo e’ trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 aprile dell’anno successivo all’esercizio cui e’ riferito, unitamente ad una relazione sull’attivita’ svolta dal centro”.
Art. 4 – Dotazione organica
1 .
Per effetto di quanto previsto dalla presente legge, la dotazione organica delle qualifiche funzionali del ruolo regionale e’ incrementata di quattro unita’, come segue:
2 .
La dotazione organica complessiva del ruolo regionale di cui alla tabella b), recata dall’allegato n. 2 alla Legge regionale 1 settembre 1988, n. 40, e’ sostituita come risulta nell’allegato alla presente legge.
Art. 5 – Norma finanziaria
1 .
All’onere annuo, valutato in lire 150.000.000, si fara’ fronte con gli stanziamenti dei predetti capitoli 280 e 281 dello stato di previsione della spesa dei bilanci dal 1990 in poi, come da previsioni di cui al bilancio pluriennale 1989/1991, programma di attivita’ 1.06.1.01. La presente Legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell’Umbria.