Legge regionale 27 dicembre 1989, n. 45

  • Emanante: 3
  • Regione: Umbria
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 27/12/1989
Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 18 novembre 1987, n. 51: "Istituzione del centro per la realizzazione delle parità e delle pari opportunità tra uomo e donna" e 1 settembre 1988, n. 40 ordinamento degli uffici regionali

Art. 1 – Denominazione del centro

1 .

Il titolo della Legge regionale 18 novembre 1987, n. 51, e’ cosi’ sostituito: “centro per la realizzazione della parita’ e delle pari opportunita’ tra uomo e donna”.

2 .

Nel comma primo dell’ art. 1 della Legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 , le parole da “istituisce…” a “denominato “centro”, sono sostituite dalle seguenti: “istituisce il “centro regionale per la realizzazione della parita’ e delle pari opportunita’ tra uomo e donna”, denominato “centro per le pari opportunita’”.

Art. 2 – Organizzazione interna del centro

1 .

Il comma primo dell’ art. 4 della Legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 , e’ sostituito dai seguenti: “1. Sono organi del centro:

  • L’assemblea;
  • Il comitato direttivo;
  • Il presidente;
  • Il collegio dei revisori dei conti.
  • 1 .

    Bis. I predetti organi si rinnovano con la elezione del Consiglio Regionale”.

    2 .

    All’art. 4 della Legge regionale 18 novembre 1987, n. 51, sono aggiunti i seguenti commi finali:

    • “8. Il collegio dei revisori dei conti e’ composto dal presidente, designato dal Consiglio regionale e da due membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.
    • 9. Al collegio dei revisori dei conti compete:
    • Art. 3 – Gestione economico finanziaria e struttura operativa

      1 .

      L’ art. 6 della Legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 , e’ sostituito dal seguente: “art. 6. (gestione economicofinanziaria e struttura operativa).

      1 .

      Le entrate del centro sono costituite da contributi di enti pubblici e privati e da eventuali donazioni.

      2 .

      La Regione mette a disposizione del centro la sede attrezzata e concorre annualmente nelle spese di finanziamento con assegnazione di personale e di un contributo finanziario entro i limiti di spesa determinati a norma dell’art. 9, secondo comma.

      3 .

      La struttura operativa del centro e’ costituita nelle forme e con le modalita’ previste dalla legge sull’ordinamento degli uffici regionali, con particolare riferimento agli articoli 10 e 38, comma secondo, della Legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, per quanto attiene alla dipendenza funzionale del personale e alla determinazione della dotazione organica.

      4 .

      Per studi e ricerche su specifici problemi e l’organizzazione di commissioni di lavoro specialistiche il centro puo’ avvalersi della collaborazione di esperti esterni e conferire incarichi di collaborazione ad istituti e centri di ricerca pubblici e privati.

      5 .

      Il centro e’ dotato di autonomia amministrativa e funzionale. La gestione economicofinanziaria e’ regolata dalle norme che disciplinano la contabilita’ e l’amministrazione del patrimonio della Regione in quanto applicabili.

      6 .

      Il programma annuale di attivita’ e il bilancio preventivo sono deliberati dall’assemblea e trasmessi, ai sensi dell’ art. 20 della Legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , alla Giunta regionale entro l’1 settembre dell’anno precedente l’esercizio cui si riferisce.

      7 .

      Il conto consuntivo e’ trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 aprile dell’anno successivo all’esercizio cui e’ riferito, unitamente ad una relazione sull’attivita’ svolta dal centro”.

      Art. 4 – Dotazione organica

      1 .

      Per effetto di quanto previsto dalla presente legge, la dotazione organica delle qualifiche funzionali del ruolo regionale e’ incrementata di quattro unita’, come segue:

      • Qualifica funzionale di “funzionario” (ottavo livello retributivo): due unita’;
      • Qualifica funzionale di “esecutore” quarto livello retributivo): due unita’.
      • 2 .

        La dotazione organica complessiva del ruolo regionale di cui alla tabella b), recata dall’allegato n. 2 alla Legge regionale 1 settembre 1988, n. 40, e’ sostituita come risulta nell’allegato alla presente legge.

        Art. 5 – Norma finanziaria

        1 .

        All’onere annuo, valutato in lire 150.000.000, si fara’ fronte con gli stanziamenti dei predetti capitoli 280 e 281 dello stato di previsione della spesa dei bilanci dal 1990 in poi, come da previsioni di cui al bilancio pluriennale 1989/1991, programma di attivita’ 1.06.1.01. La presente Legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell’Umbria.