- Emanante: 3
- Regione: Abruzzo
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 15234
- Data fonte: 04/01/1997
Thesaurus: Agenzie per il lavoro
Art. 1
Il secondo comma dell’art. 33 della Legge regionale 26 novembre 1986, n. 70 e’ cosi’ modificato: “la Giunta regionale corrisponde alle cooperative artigiane di garanzia il contributo di cui al comma precedente in relazione all’importo complessivo delle operazioni di credito effettuate nel 1 semestre dell’anno in corso e del secondo semestre dell’anno precedente”.
Art. 2
Dopo il 2 comma dell’art. 33 della Legge regionale 26 novembre 1986, n. 70 e’ inserito il seguente: “la norma di cui al precedente comma si applica anche alle erogazioni di contributi relative all’esercizio 1994 non ancora definite”.
Art. 3
La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente Legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.