Legge regionale 27 dicembre 1996, n. 29

  • Emanante: 3
  • Regione: Puglia
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 18
  • Data fonte: 03/05/1997
Riconoscimento delle attivita' formative autonomamente finanziate e svolte nell'anno 1995/1996.

Thesaurus: Formazione

Abstract:

La regione riconosce lo svolgimento di attivita’ formative autonomamente finanziate non comprese nel programma 1994/95 e 1995/96 e autorizza l’inizio delle attivita’ per l’anno formativo 1997 a quegli enti i quali hanno svolto + attivita’ nell’anno formativo precedente

Art. 1 – Finalita’

1 .

La Regione riconosce lo svolgimento di attivita’ formative autonomamente finanziate non comprese nel programma 1994/95 e 1995/96 di cui alla delibera di Consiglio regionale n. 983 dell’8 marzo 1995 e autorizza l’inizio delle attivita’ per l’anno formativo 1997 a quegli enti i quali hanno svolto attivita’ nell’anno formativo precedente, a condizione che:

  • Sia stata prodotta domanda prima dell’avvio dell’attivita’;
  • Sia stato comunicato l’inizio dell’attivita’ a mezzo raccomandata il giorno stesso dell’avvio di ciascun corso;
  • I registri di classe siano stati vidimati prima dell’inizio dell’attivita’;
  • L’attivita’ sia stata svolta in sedi dichiarate idonee;
  • L’attivita’ si sia svolta regolarmente. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrera’ in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.