- Emanante: 3
- Regione: Puglia
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 19
- Data fonte: 10/05/1997
Thesaurus: Inclusione sociale, Occupazione
Abstract:
Lavori socialmente utili, interventi a sostegno delle iniziative di inserimento lavorativo adottate dalle societa’ miste, interventi aggiuntivi a sostegno di autoimpiego e autoimprenditoria.
Titolo I – lavori socialmente utili
Art. 1 – Disposizioni generali
1 .
La Regione nel quadro degli interventi straordinari e urgenti a sostegno dell’occupazione, in armonia con la vigente legislazione in materia, eroga contributi per l’attuazione di progetti per lavori socialmente utili, nei quali siano impiegati:
2 .
Costituiscono lavori socialmente utili quei progetti che hanno per scopo opere e servizi di pubblica utilita’ rivolti in via prioritaria ai settori dei beni culturali, dei servizi e cura della persona, del risanamento e valorizzazione ambientale, dell’ammodernamento della pubblica amministrazione e ad altri settori individuati dalla normativa nazionale. I progetti hanno una durata massima di 12 mesi prorogabile una sola volta per altri 12 mesi.
3 .
Gli interventi previsti dalla presente legge sono volti a favorire l’inserimento o reinserimento lavorativo dei soggetti di cui al comma 1, anche attraverso l’acquisizione di una piu’ elevata qualificazione professionale.
4 .
L’utilizzazione dei soggetti di cui al comma 1 non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Art. 2 – Soggetti destinatari dei contributi
1 .
I contributi possono essere concessi alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislatico 3 febbraio 1993, n. 29 che propongano progetti per l’impiego dei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 1 in lavori socialmente utili.
2 .
Tali progetti possono essere proposti da piu’ di uno degli enti pubblici indicati al comma 1 che individuano fra di essi l’ente coordinatore e responsabile.
3 .
I proponenti possono affidare, tramite convenzione, la gestione di progetti ad altri soggetti sia pubblici che privati.
Art. 3 – Domanda di contributo e criteri di ammissibilita’
1 .
Gli enti pubblici che intendono accedere ai contributi regionali devono presentare, con lettera raccomandata ar, domanda all’Assessorato regionale alle politiche per l’occupazione – settore lavoro e cooperazione – entro il 31 marzo di ogni anno.
2 .
La domanda deve essere corredata del progetto – predisposto secondo la normativa vigente in materia – contenente i seguenti elementi essenziali:
3 .
Nella predisposizione e avvio dei progetti, gli enti pubblici interessati possono avvalersi dell’agenzia per l’impiego della Puglia.
4 .
Il progetto di cui al comma 2 deve essere accompagnato dalla deliberazione di approvazione della commissione regionale per l’impiego e deve rientrare nelle finalita’ istituzionali dello o degli enti richiedenti.
5 .
Possono essere ammesse a contributo le domande relative a progetti che prevedono l’impiego, per la durata minima di sei mesi, di almeno tre unita’ lavorative qualora il progetto sia stato predisposto da un solo ente e di almeno cinque unita’ lavorative qualora il progetto sia stato predisposto con il concorso di piu’ enti e che, inoltre, prevedono un’attivita’ formativa volta alla qualificazione professionale dei soggetti impiegati e all’acquisizione di professionalita’ richieste sul mercato del lavoro.
6 .
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i punteggi per la formazione della graduatoria delle domande pervenute tenendo conto delle seguenti priorita’:
Art. 4 – Modalita’ di concessione del contributo
1 .
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle politiche per l’occupazione, entro il 30 settembre di ogni anno delibera, nei limiti dello stanziamento di bilancio, l’assegnazione dei contributi su’lla base della graduatoria formata ai sensi dell’art. 3.
2 .
I contributi vengono erogati in misura pari a lire 400 mila mensili per ogni unita’ lavorativa, entro un massimale di lire 16 milioni per progetto.
3 .
Gli enti destinatari comunicano alla Regione – Assessorato alle politiche per l’occupazione – settore lavoro e cooperazione – entro trenta giorni dalla data della deliberazione di assegnazione del contributo, l’avvio del progetto ammesso a finanziamento e, entro trenta giorni dalla sua completa realizzazione, inviano alla Regione – Assessorato al bilancio – ragioneria – il rendiconto e la relazione sull’attivita’ svolta per la verifica della documentazione contabile.
4 .
Il contributo e’ liquidato:
Art. 5 – Revoca del contributo
1 .
La Giunta regionale dispone la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente gia’ erogate nel caso in cui il progetto presentato non sia stato completamente realizzato o non siano stati rispettati gli adempimenti prescritti a carico dell’ente richiedente entro i termini di cui all’art. 4, con particolare riferimento alla contabilizzazione della spesa.
Art. 6 – Cumulo
1 .
Il cumulo dei contributi previsti dalla presente legge con altri benefici rivenienti dalla legislazione nazionale o comunitaria – ove non specificatamente vietato – e’ ammesso fino alla concorrenza del 90 per cento del costo complessivo del progetto presentato.
Art. 7 – Assistenza tecnica
1 .
La Regione nella fase di attuazione dei progetti ammessi a contributo, puo’ affidare all’agenzia per l’impiego della Puglia, in regime di convenzione, i seguenti compiti:
2 .
Per tali compiti e’ riservato un finanziamento, non superiore al 5 per cento dello stanziamento disposto con legge di bilancio per gli interventi di cui alla presente legge.
Art. 8 – Norma transitoria
1 .
Nella fase di prima applicazione della presente legge il termine di presentazione delle domande di contributo e’ fissato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima.
Titolo II – interventi a sostegno delle iniziative di inserimento lavorativo adottate dalle societa’ miste.
Art. 9 – Destinatari
1 .
La Regione concede contributi alle societa’ costituite ai sensi del Decreto Legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per l’assunzione di lavoratori impegnati in progetti per lavori socialmente utili.
Art. 10 – Misura del contributo e modalita’ di liquidazione – revoche
1 .
Per ogni lavoratore assunto ai sensi dell’art. 9 viene concesso un contributo di lire 10 milioni, entro un massimale di lire 400 milioni. Il contributo individuale viene elevato a lire 12 milioni per le assunzioni eccedenti le cento unita’, entro un massimale di lire 600 milioni.
2 .
Per ogni lavoratore che la societa’ si impegna ad assumere viene concesso il 50 per cento del contributo spettante ai sensi del comma 1 a condizione che il legale rappresentante della societa’ comunichi alla Regione con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il numero dei lavoratori da assumere, i loro dati anagrafici, la loro intervenuta partecipazione alla realizzazione dei progetti per lavori socialmente utili, opportunamente specificati e regolarmente approvati dalla commissione regionale per l’impiego. Il restante 50 per cento del contributo viene concesso a seguito dell’acquisizione della documentazione richiesta dalla Regione
3 .
I contributi sono concessi con provvedimento della Giunta regionale entro tre mesi dalla data di ricevimento della regolare richiesta e nei limiti dello stanziamento disponibile in bilancio.
4 .
In caso di risoluzione del rapporto prima dello scadere di trentasei mesi dall’assunzione, la societa’ usufruisce del contributo in misura proporzionale al periodo lavorativo effettivamente prestato ed e’ obbligata a restituire alla Regione la quota eccedente il contributo percepito.
5 .
La mancata assunzione del lavoratore, nel caso previsto dal comma 2, comporta l’obbligo per la societa’ di restituzione del contributo percepito.
6 .
La Regione si riserva di richiedere alla societa’ ogni documentazione utile a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso ai benefici previsti dalla legge.
Titolo III – interventi aggiuntivi a sostegno di autoimpiego e autoimprenditoria
Art. 11 – Destinatari
1 .
Sono concessi contributi per l’acquisizione di servizi e di attrezzature a ditte individuali e societa’ cooperative anche di nuova istituzione che siano composte per almeno il 50 per cento da soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili approvati dalla cri e che inoltrano la domanda dopo almeno un anno dalla loro Costituzione. Si intendono di nuova Costituzione le ditte o societa’ cooperative sorte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12 – Tipologia degli interventi
1 .
Possono essere concessi contributi in conto capitale per un importo complessivo non superiore al 50 per cento sugli investimenti realizzati per l’acquisizione di servizi e attrezzature dai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 11.
2 .
I contributi di cui al precedente comma 1 non sono cumulabili con altri contributi a favore dello stesso datore di lavoro, per gli stessi lavoratori e per le medesime finalita’.
3 .
Per poter accedere ai contributi di cui al comma 1, le ditte o societa’ interessate devono avere sede legale e operativa nella Puglia.
4 .
Non possono essere ammesse ai contributi previsti dalla presente legge le imprese nei cui confronti siano stati emanati, nell’ultimo biennio, provvedimenti di istanza o di ingiunzione fallimentare.
Art. 13 – Presentazione delle domande e concessione dei contributi
1 .
Ai fini della concessione dei contributi, le ditte e le societa’ interessate inoltrano la richiesta alla Regione Puglia – Assessorato alle politiche per l’occupazione – settore lavoro e cooperazione – corredata della documentazione di cui al comma 2 avendo cura di indicare:
2 .
La definizione della documentazione da allegare alle domande di contributo, costituisce oggetto di apposita deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3 .
La Regione Puglia, attraverso i funzionari dell’Assessorato alle politiche per l’occupazione – settore lavoro e cooperazione – verifica la completezza delle domande e della documentazione, nonche’ la rispondenza alle condizioni e requisiti di legge ed esprime parere di congruita’ con le finalita’ della presente legge. La Giunta regionale approva le richieste e concede i contributi nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.
Art. 14 – Revoca dei contributi
1 .
La risoluzione del rapporto di lavoro che avvenga entro tre anni dall’assunzione comporta l’obbligo di restituzione alla Regione dell’intero contributo concesso per l’assunzione medesima.
2 .
Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 sia intervenuta per giusta causa o per dimissioni del lavoratore, oppure nel caso di cessazione dell’attivita’ imprenditoriale prima di tre anni dalla concessione del contributo, questo viene ridotto in misura proporzionale all’attivita’ effettivamente svolta rapportata a tre anni.
Art. 15 – Norma finanziaria
1 .
Agli oneri derivanti dall’ applicazione della presente legge per il 1996, definiti in l. 6.500.000.000, si provvede mediante variazione di bilancio agli stati di previsione di competenza e cassa cosi’ come segue: