Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3

  • Emanante: Regione Toscana
  • Regione: Toscana
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 4
  • Data fonte: 02/02/2012
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di tirocini

Abstract:

La presente legge reca modifiche  al Testo Unico della Regione Toscana in materia di istruzione, educazione,  formazione professionale e lavoro (L.R. n. 32/2002) , introducendo all’art. 17 la fattispecie del tirocinio non curricolare,   definendola un’esperienza  formativa, orientativa e professionalizzante al fine di agevolare le scelte professionali dei soggetti  mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Quattro le tipologie di tirocinio non curricolare che puossono essere svolte presso strutture pubbliche e private della Regione:

  • tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità;
  • tirocini di inserimento al lavoro destinati a soggetti inoccupati;
  • tirocini di reinserimento al lavoro rivolti a disoccupati,  lavoratori in mobilità o percettori di cassa integrazione straordinaria e in deroga;
  • tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro di soggetti  svantaggiati

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