- Emanante: Regione Toscana
- Regione: Toscana
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 4
- Data fonte: 02/02/2012
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di tirocini
Abstract:
La presente legge reca modifiche al Testo Unico della Regione Toscana in materia di istruzione, educazione, formazione professionale e lavoro (L.R. n. 32/2002) , introducendo all’art. 17 la fattispecie del tirocinio non curricolare, definendola un’esperienza formativa, orientativa e professionalizzante al fine di agevolare le scelte professionali dei soggetti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Quattro le tipologie di tirocinio non curricolare che puossono essere svolte presso strutture pubbliche e private della Regione:
- tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità;
- tirocini di inserimento al lavoro destinati a soggetti inoccupati;
- tirocini di reinserimento al lavoro rivolti a disoccupati, lavoratori in mobilità o percettori di cassa integrazione straordinaria e in deroga;
- tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro di soggetti svantaggiati