- Emanante: 3
- Regione: Sardegna
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 15234
- Data fonte: 27/06/1986
Thesaurus: Agenzie per il lavoro
Art. omissis
Art. 83 – Agevolazioni in riferimento a leggi di settore
Dopo il quinto comma dell’articolo 8 della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 e’ inserito il seguente:
- “5.1. Tale beneficio e’ esteso anche alle societa’ giovanili di cui all’articolo 1, secondo comma, punto a), della presente legge”.
Dopo il sesto comma dello stesso articolo 8 e’ aggiunto il seguente:
- “7. Tali benefici sono estesi, ferma restando la priorita’ alle cooperative, anche alle societa’ giovanili di cui all’articolo 1, secondo comma, punti a) e b.1), della presente legge”.
Art. 84 – Compiti dei comprensori e della comunita’ montane
Il secondo e terzo comma dell’articolo 25 della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:
- “2. Le domande corredate dei relativi progetti ed atti nelle forme e nei modi definiti dagli uffici competenti, sono inoltrate dai destinatari della presente legge ai comprensori e alle Comunita’ Montane competenti per territorio; i comprensori e le Comunita’ Montane, entro 15 giorni dalla data di ricezione, provvedono a trasmetterle ai competenti uffici istruttori e ad esprimere una valutazione tecnico-economica; decorso detto termine si puo’ prescindere da detto parere;
- 3. A copertura degli oneri per l’attuazione della presente legge, relativi all’attivita’ di promozione e di assistenza tecnica ed amministrativa, e’ riconosciuto ai comprensori ed alle Comunita’ Montane ove coincidano, un contributo pari al 2 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio; la ripartizione tra i suddetti organismi deve tener conto:
Art. 85 – Modifica dell’articolo 28, della legge regionale 7 giugno 1984
L’articolo 28 della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e’ sostituito dal seguente:
- 1″distribuzione territoriale degli interventi la distribuzione territoriale degli interventi e’ effettuata a livello provinciale ed e’ deliberata dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare della programmazione, su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio;
- 2. La ripartizione deve tener conto:
- 3. I criteri di cui sopra si applicano anche per la ripartizione degli stanziamenti disposti negli anni 1984 e 1985″.
Art. 86 – Art.30 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28
Dopo l’articolo 30 della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 e’ istituito il seguente:
- “art.30 bis corsi di formazione professionale per cooperative e societa’ giovanili nella predisposizione del pano annuale di formazione professionale, di cui all’articolo 13 della Legge regionale 1 giugno 1979, n. 47 viene data priorita’ ai corsi di formazione predisposti da cooperative e societa’ giovanili aventi i requisiti previsti dall’articolo 1 della presente legge i cui progetti siano ammessi a finanziamento”.
Art. 87 – Finalita’
Dopo la lettera b) del secondo comma dell’articolo 1 della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e’ aggiunto il seguente punto:
- Alle societa’ costituite da giovani di eta’ compresa tra i 18 e i 35 anni e donne iscritti nelle liste ordinarie di collocamento, da lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni e emigrati di ritorno; la presenza dei giovani all’interno della societa’ dovra’ comunque essere maggioritaria”.
Art. 88
All’articolo 9 della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:
- Il primo comma e’ sostituito dal seguente:
Al quinto comma, di seguito, viene aggiunto: “qualora tali iniziative non siano contemplate da specifiche leggi di settore, le cooperative e societa’ giovanili possono beneficiare, per la parte non coperta da contributo, di un mutuo a tasso agevolato a valere sui fondi erogati dagli istituti di credito, all’uopo convenzionati. Per l’abbattimento degli interessi l’amministrazione regionale e’ autorizzata a concorrere in misura tale che il tasso a carico del mutuatario sia pari a quello previsto dalla Legge regionale 18 marzo 1964, n. 8. L’amministrazione e’ altresi’ autorizzata a stipulare con gli istituti di credito interessati le convenzioni per determinare le modalita’ degli interventi (cap.07070)”.
Art. 89 – Interventi nel settore della produzione di beni e servizi
Al terzo comma dell’articolo 10 della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, di seguito, viene aggiunto: “qualora tali iniziative non siano contemplate da specifiche leggi di settore, le cooperative e societa’ giovanili possono beneficiare, per la parte non coperta da contributo, di un mutuo a tasso agevolato a valere sui fondi erogati dagli istituti di credito, all’uopo convenzionati. Per l’abbattimento degli interessi l’amministrazione regionale e’ autorizzata a concorrere in misura tale che il tasso a carico del mutuatario sia pari a quello previsto dalla Legge regionale 21 luglio 19786, n. 40. L’amministrazione e’ altresi’ autorizzata a stipulare con gli istituti di credito interessati le convenzioni per determinare le modalita’ degli interventi (cap.10143)”.
Art. 90 – Modifica dell’articolo 11, della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28
L’articolo 11 della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 e’ sostituito dal seguente:
- “contributi in favore di comuni, province e Comunita’ Montane: i comuni, singoli o associati, le province e le Comunita’ Montane che promuovono la realizzazione di attivita’ nel settore dei servizi socialmente utili e nei settori della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, da affidare in convenzione alle cooperative o societa’ giovanili costituite ai sensi dell’articolo 1, possono beneficiare, anche ad eventuale integrazione di altri interventi previsti dalle presenti leggi regionali, di un contributo a valere sulla presente legge pari al 90 per cento dei costi dei progetti predisposti dai suddetti enti”.
Art. 91 – Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28
L’articolo 31 della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 e’ sostituito dal seguente:
- “garanzia fidejussoria
Art. 92 – Premio di operosita’ per i disoccupati allievi dei cantieri scuola e di lavoro
Dopo il primo comma dell’articolo 15 della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e’ aggiunto il seguente comma 1 bis:
- “1 bis. Le misure di pemio di operosita’ e di retribuzione di cui al precedente comma sono estese al personale avviato ai cantieri archeologici previsti dall’articolo 14”.