- Emanante: 3
- Regione: Friuli Venezia Giulia
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 48
- Data fonte: 22/11/2000
Abstract:
E’ prorogata al 31 dicembre 2002 la durata del rapporto di lavoro del personale, assunto per esigenze connesse all’attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b, ai sensi dell’art.30 della legge regionale 28 agosto 1995, n.35. l’amministrazione regionale e autorizzata ad effettuare assunzioni a tempo determinato mediante utilizzo della graduatoria di merito per la qualifica di segretario, per un massimo di sette unita. gli oneri fanno capo ad unita previsionali di base del bilancio pluriennale e del bilancio per l’anno 2000.
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
Art. 1 – (Proroga contratti di lavoro a tempo determinato)
1.
Permanendo le esigenze connesse all’attuazione dei programmi comunitari, la durata del rapporto di la-voro del personale assunto ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, e prorogata al 31 dicembre 2002.
2.
Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 fanno carico alle seguenti unita previsionali di base del-lo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allega-to ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuna unita previ-sionale di base indicati, che presentano sufficiente di-sponibilita :
- U.P.B. 52.2.4.1.1 – capitolo 550;
- U.P.B. 52.2.8.1.659 – capitoli 9630 e 9631;
- U.P.B. 52.5.8.1.687 – capitolo 9650.
Art. 2 – (Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regio-ne. La presente legge regionale sara pubblicata nel Bol-lettino Ufficiale della Regione. a? fatto obbligo a chiun-que spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.