Legge regionale 28 Aprile 1988, n. 22

  • Emanante: 3
  • Regione: Valle D'Aosta
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 28/03/1988
Finanziamento della spesa per l'applicazione della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicap

Art. 1

1 .

Per gli interventi previsti dalla Legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme per favorire l’inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicap, e’ autorizzata per l’anno 1988 la spesa di lire 300.000.000.

2 .

L’onere derivante dall’applicazione della presente Legge gravera’ sul capitolo 22828 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1988.

3 .

Alla copertura della spesa di l. 300.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali spese correnti) a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 2

1 .

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni: omissis

Art. 3

1 .

La presente Legge e’ dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrera’ in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.