- Regione: Marche
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 28/01/1991
Thesaurus: Formazione
Art. 1
1 .
Fermi rimanendo i requisiti per l’accesso e la dotazione complessiva del ruolo regionale speciale ad esaurimento del personale addetto alle attivita’ di formazione professionale prevista al comma 2 dell’art. 1 della Legge regionale 28 marzo 1990, n. 18 la tabella di raffronto e’ sostituita da quella allegata alla presente legge.
2 .
Il termine per la presentazione delle domande previsto dal comma 3 dell’articolo 2 della Legge regionale n. 18/90 e’ riaperto, a pena di decadenza, per trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.