Legge regionale 28 luglio 1986, n. 20

  • Emanante: 3
  • Regione: Marche
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 28/07/1986
Modifica dell'art.34, primo comma, della legge regionale 28 febbraio 1985, n. 6

Thesaurus: Giovani, Occupazione

Art. unico

Il primo comma dell’art.34 della Legge regionale 28 febbraio 1985, n. 6, e’ cosi’ modificato: “per favorire l’occupazione giovanile nel settore artigiano la Regione concede un contributo annuo alle imprese artigiane ubicate nel territorio regionale, che dimostrino di aver assunto alle proprie dipendenze, per l’avviamento al mestiere, secondo le vigenti disposizioni in materia e in data successiva alla entrata in vigore della presente legge di modifica, giovani di eta’ compresa tra i 14 e i 29 anni in qualita’ di apprendisti o con qualifica professionale gia’ acquisita. I giovani di eta’ compresa tra i 14 e i 15 anni devono aver adempiuto all’obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859”. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.