Legge regionale 28 marzo 1997, n. 11

  • Emanante: 3
  • Regione: Puglia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 38
  • Data fonte: 02/04/1997
Misure urgenti per la formazione professionale.

Thesaurus: Formazione

Abstract:

approvazione del piano di formazione professionale, rimodulazione finanziaria dei fondi comunitari relativi al fse, cofinanziamento statale per l’anno 1996, piano di formazione professionale 1997.

Art. 1 – Procedure di programmazione

1 .

In attesa dell’approvazione della legge di riforma del settore, e comunque per il periodo di operativita’ del quadro comunitario di sostegno 1994-1999, la Regione Puglia approva il piano di formazione professionale, con le procedure previste dalla Legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, dalla Legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3 e dalle norme comunitarie e nazionali, sulla base dei seguenti criteri:

  • Il 40 per cento delle risorse finanziarie complessivamente disponibili nelle singole annualita’ del sottoprogramma del Programma Operativo Plurifondo (POP) Puglia 1994-1999, cosi’ come programmate od eventualmente riprogrammate, e’ assegnato sulla base di avvisi pubblici aperti a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore, nel rispetto comunque, per le azioni a favore delle imprese, di criteri, termini e procedure di cui alla Legge regionale 3/1995;
  • Il restante 60 per cento, oltre alle eventuali risorse non utilizzate in base al precedente punto a), e’ assegnato con procedura di selezione che privilegi interventi formativi che possano essere attuati utilizzando gli operatori di cui all’albo ed all’elenco previsti dall’art. 26 della Legge regionale 54/1978.
  • 2 .

    Per l’anno formativo 1997 le risorse comunitarie e nazionali disponibili secondo gli obiettivi 1, 3 e 4 del Programma Operativo Plurifondo cosi’ come programmate o eventualmente riprogrammate, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, vengono ripartite nel modo seguente: cui all’albo ed all’elenco previsti dalla Legge regionale 54/1978. Contestualmente alle attivita’ formative da realizzare, la Giunta regionale stabilisce il parametro ora-corso-allievo da utilizzare per il relativo

    • Il 40 per cento delle risorse relative all’annualita’1997e’ riservato (assegnato) per le azioni in favore delle imprese, nel rispetto dei criteri, termini e procedure previste dal bando di gara approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 15 gennaio 1997. A tale fine l’efficacia dell’articolo 62 della Legge regionale n. 3 del 1995 e’ sospesa limitatamente all’anno1997;
    • Il 60 per cento delle risorse relative all’annualita’ 1997, nonche’ quelle rivenienti dalle disponibilita’ relative alle annualita’ 1994, 1995 e 1996, sono assegnate agli enti convenzionati e delegati con procedura di selezione aperta, che privilegi interventi formativi da realizzarsi utilizzando gli operatori di cui all’albo ed all’elenco previsti dalla Legge regionale 54/1978.
    • 3 .

      Per le azioni realizzate da imprese negli anni 1995 e 1996 cofinanziabili dal Fondo Sociale Europeo (FSE), si procedera’ al riconoscimento delle relative risorse finanziarie in ordine cronologico di arrivo delle domande, previa verifica della regolarita’ dell’azione da parte dei competenti uffici regionali.

      Art. 2 – Rimodulazione finanziaria dei fondi comunitari relativi al fse

      1 .

      La Giunta regionale predispone, entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la rimodulazione finanziaria del sottoprogramma Fse del pop Puglia 1994-1999, previo:

      • Ricognizione di quanto rendicontato dagli enti gestori, pubblici e privati per le attivita’ formative a cofinanziamento comunitario affidate con i piani di formazione 1994-1995 e 1995-1996, assestati con eventuali decreti assessorili di modifica;
      • Ricognizione di quanto spettante alle imprese ai sensi dell’ art. 63, comma 2, della Legge regionale 3/1995 e secondo quanto previsto all’art. 1, comma 3, della presente legge;
      • Ricognizione di eventuali costi relativi alle attivita’ formative dell’anno 1993, proseguite nel 1994, che non abbiano trovato coperture negli stanziamenti del precedente quadro comunitario di sostegno, giusta apposita clausola contenuta nel sottoprogramma Fse – Pop Puglia 1994-1999.
      • 2 .

        Sulla base di quanto previsto al precedente comma verra’ presentata alla unione europea, che effettuera’ la certificazione di rito, la riprogrammazione finanziaria del triennio 1997-1999 in riferimento alla spesa reale del primo triennio e all’utilizzo delle eventuali economie.

        Art. 3 – Cofinanziamento statale per l’anno 1996

        1 .

        Al fine di assicurare la continuita’ nella fruizione delle risorse comunitarie e statali, in attesa della approvazione e pubblicazione della Deliberazione CIPE relativa al cofinanziamento statale per l’anno1997,la Regione Puglia chiedera’ al Ministero del tesoro apposita lettera credenziale in ordine all’obbligatorio cofinanziamento statale per l’annualita’1997del sottoprogramma Fse del Pop Puglia 1994-1999.

        2 .

        Tale nota costituira’, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di contabilita’ regionale, accertamento della relativa entrata di bilancio regionale, nelle more del definitivo provvedimento del cipe.

        Art. 4 – Piano di formazione professionale 1997

        1 .

        La decorrenza finanziaria e contabile del piano di formazione professionale 1997, con riguardo alla preparazione delle attivita’ formative ed all’aggiornamento degli operatori, e’ fissata al 1 febbraio 1997. Le attivita’ formative saranno avviate con decorrenza 1 aprile 1997.

        2 .

        Il piano di formazione professionale per l’anno1997,redatto con i criteri di cui all’art. 1, comma 2, lett. B), prevedera’ le attivita’ formative da realizzare entro il 31 dicembre 1997.

        3 .

        Le attivita’ formative da affidare alle imprese ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. A), formano oggetto di separato provvedimento da adottarsi secondo le procedure previste dal bando di gara, approvato con la delibera di Giunta regionale n. 8/1997, esecutiva.

        4 .

        La Giunta regionale e l’Assessore alla formazione professionale adottano tutti gli atti preparatori, propedeutici e funzionali per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge. Per favorire un ulteriore snellimento procedurale, le convenzioni con gli enti gestori possono essere stipulate secondo le procedure previste dall’articolo 14, comma 4, della Legge regionale 18 dicembre 1996, n. 27.

        5 .

        La Giunta regionale e’ autorizzata a trasferire attivita’ formative previste nel piano1997, che risultino non avviate, 30 giorni dopo la loro formale assegnazione, da un ente convenzionato o delegato all’altro.

        6 .

        Le disposizioni contenute nell’art. 5 della Legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, gia’ prorogate per l’anno 1996 ai sensi dell’art. 20, comma 3 della Legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, sono prorogate dall’entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1997.

        7 .

        Sono abrogati: art. 5.

        • I commi 1, 2 e 3 dell’art. 14 della Legge regionale 18 dicembre 1996, n. 27;
        • Il comma 1 dell’art. 20 della Legge regionale 3 giugno 1996, n. 6;
        • Il comma 2 dell’art. 3 della Legge regionale 23 agosto 1993, n. 18.
        • Attivita’ formativa destinata ad utenze particolari

          1 .

          La Regione assume a proprio carico, nei limiti dello stanziamento che sara’ previsto nell’apposito capitolo del bilancio regionale per l’anno1997e successivi, in deroga a quanto previsto dal comma 6 del precedente art. 4, gli oneri non finanziati dalla Unione Europea e dallo stato in riferimento ad attivita’ formative destinate ad utenze particolari: tossicodipendenti, portatori di handicaps, ristretti in istituti di pena, minori interessati da provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria, minori ad alto rischio. Cio’ in analogia con quanto disposto dall’art. 14, comma 1, della Legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37, dall’art. 3, comma 4, della Legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 e dall’art. 20, comma 2, della Legge regionale 3 giugno 1996, n. 6.

          Art. 6 – Attivita’ formativa autonomamente finanziata

          1 .

          • Sia stata prodotta domanda prima dell’avvio dell’attivita’ nei termini di cui alla circolare pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 16 dell’8 febbraio 1996;
          • Sia stato comunicato l’inizio dell’attivita’ a mezzo raccomandata il giorno stesso dell’avvio di ciascun corso;
          • I registri di classe siano stati vidimati prima dell’inizio dell’attivita’;
          • L’attivita’ sia stata svolta in sedi dichiarate idonee;
          • L’attivita’ sia stata svolta regolarmente.
          • 2 .

            La Regione riconosce, altresi’, con provvedimento ricognitivo della Giunta regionale, le attivita’ formative autonomamente finanziate non comprese nel programma 1994-1995 di cui alla deliberazione consiliare n. 983 dell’8 marzo 1995, a condizione che: art. 7.

            • Sia stata prodotta domanda prima dell’avvio dell’attivita’:
            • Sia stato comunicato l’inizio dell’attivita’ a mezzo raccomandata il giorno stesso dell’avvio di ciascun corso;
            • I registri di classe siano stati vidimati prima dell’inizio dell’attivita’;
            • L’attivita’ sia stata svolta in sedi dichiarate idonee;
            • L’attivita’ sia stata svolta regolarmente.
            • Albo dei docenti e elenco dei non docenti

              1 .

              L’albo dei docenti e l’elenco dei non docenti previsti dall’art. 26 della Legge regionale 54/1978 e successive integrazioni e modificazioni viene aggiornato, a meri fini ricognitivi, unicamente a seguito di dimissioni o cessazioni a qualsiasi titolo e con esclusione di qualsiasi nuova immissione.

              Art. 8 – Commissioni d’esame

              1 .

              L’Assessore alla formazione professionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge regionale 54/1978 e dell’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nomina le commissioni d’esame delle attivita’ formative svolte sul territorio regionale, la cui regolarita’ e’ stata accertata dai competenti uffici regionali.

              Art. 9 – Norma finanziaria

              1 .

              Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvedera’ mediante l’impegno dei fondi allo scopo destinati sugli appositi capitoli del bilancio regionale per l’anno1997e seguenti, con le procedure individuate dalla normativa in materia di contabilita’ regionale. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrera’ in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.