Legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31

  • Regione: Lombardia
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 13
  • Data fonte: 29/03/1997
Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34.

Thesaurus: Riforme

Abstract:

Utilizzo delle risorse del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale preferibilmente a carattere intersettoriale.

Art. 1 – Utilizzazione del fondo

1 .

La presente legge disciplina l’utilizzo delle risorse del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale istituito dall’art. 48 della L.R. 2 dicembre 1995, n. 49, quale strumento finanziario regionale integrato ai sensi dell’art. 28-bis della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

2 .

I progetti infrastrutturali finanziabili con il fondo devono avere preferibilmente carattere intersettoriale e sono quelli individuati dai progetti strategici previsti dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti.

3 .

In situazioni di necessita’ ed urgenza derivanti da calamita’ naturali, emergenze ambientali, gravi crisi sociali od occupazionali e altri eventi eccezionali, per cui non esistono specifiche normative regionali, ovvero nei casi in cui i progetti di cui al presente articolo siano relativi a opere oggetto di accordi o intese, comunque denominate, con la Comunita’ Europea o lo stato e la cui realizzazione sia vincolata al rispetto dei termini perentori, la giunta, d’ufficio o su richiesta di almeno 1/4 dei consiglieri regionali, puo’ utilizzare non piu’ del 15 per cento dei finanziamenti previsti dagli stanziamenti annuali, previa propria delibera di dichiarazione dello stato di necessita’ e urgenza.

4 .

I progetti della presente legge sono realizzati direttamente dalla Regione anche avvalendosi di enti o aziende regionali, o da enti locali o da altri soggetti pubblici e privati secondo le rispettive competenze; per la realizzazione dei progetti la Giunta regionale, qualora non VI provveda direttamente, puo’ concedere contributi a fondo perduto, ai sensi degli artt. 28-quinquies e 28-sexies della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e contributi in capitale a rimborso, ai sensi dell’art. 28-septies della stessa legge, di norma fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile da rimborsare in dieci anni senza interessi. In caso di comprovata impossibilita’ finanziaria dei soggetti interessati e in rapporto all’urgenza e alla rilevanza degli interventi previsti, i contributi regionali, ai sensi degli artt. 28-quinquies, 28-sexies e 28-septies di cui sopra, possono essere superiori ai limiti indicati.

5 .

La Giunta regionale puo’ affidare a enti e societa’ finanziarie l’incarico di reperire, anche organizzandone l’utilizzo, altre fonti di finanziamento, in rapporto alle quali puo’ essere concessa fidejussione regionale.

Art. 2 – Aree prioritarie di intervento

1 .

Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 3, le risorse stanziate nel bilancio regionale per il biennio 1996-97 sul fondo di cui all’art. 1, comma 1, sono destinate alla realizzazione dei progetti infrastrutturali individuati dal documento programmatico della Giunta regionale, approvato dal Consiglio regionale con delibera 27 giugno 1995 n. 007, e dei relativi progetti strategici, con riferimento agli strumenti previsti dall’art. 8, ed in particolare alla:

  • Reinfrastrutturazione della Lombardia;
  • Riconversione e ristrutturazione di strutture ospedaliere, con particolare riguardo alle aree dove sono attivate iniziative e ipotesi di riordino;
  • Valorizzazione e potenziamento delle risorse idriche;
  • Bonifica e riqualificazione delle aree inquinate e attivazione degli strumenti di gestione integrata territorio/ambiente;
  • Realizzazione delle infrastrutture per la competitivita’ e di strutture universitarie e formative integrate.
  • Art. 3 – Approvazione dei progetti

    1 .

    La Giunta regionale, su proposta di uno o piu’ assessori, avvalendosi del nucleo di valutazione di cui all’art. 5, approva lo schema-tipo per la predisposizione dei progetti e individua i relativi responsabili.

    2 .

    I progetti sono presentati dai rispettivi responsabili al nucleo di valutazione, che di norma, entro trenta giorni dal ricevimento, verifica la coerenza degli stessi con i criteri definiti all’art. 4, e rassegna alla Giunta regionale una motivata relazione sulla fattibilita’ tecnico-economica dei progetti.

    3 .

    Tale relazione deve in particolare contenere:

    • L’analisi comparata degli effetti e dei costi degli interventi previsti dai progetti presentati, sulla base di criteri, standards e modelli predeterminati;
    • I costi di realizzazione e le risorse regionali e quelle di eventuali altri soggetti;
    • I tempi ed i vincoli di realizzazione dei progetti;
    • Le modalita’ e gli strumenti di attuazione dei progetti.
    • 4 .

      La Giunta regionale sulla base di tale relazione adotta i progetti da sottoporre all’approvazione del Consiglio Regionale.

      5 .

      Il Consiglio regionale approva con propria deliberazione, unitamente a specifica legge di variazione del bilancio, i progetti da finanziare, a ciascuno dei quali e’ allegata una scheda nella quale sono indicati gli elementi di cui all’art. 7, comma 2, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni; la Giunta regionale assume gli impegni di spesa relativi ai progetti approvati, cosi’ come previsto all’art. 6, e dispone l’eventuale concessione della fidejussione regionale di cui all’art. 1, comma 5.

      6 .

      L’approvazione dei progetti, ai sensi del comma 5, costituisce dichiarazione di pubblica utilita’ e di urgenza ed indifferibilita’ delle opere e tiene luogo della manifestazione di volonta’ da parte della Regione in funzione dell’intesa ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. N. 616/1977 e successive modificazioni, nonche’ dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 7 della legge29giugno 1939, n. 149

      7 .

      Ove occorra, ai fini di una piu’ celere attuazione degli interventi, nel caso in cui tali progetti siano presentati da comuni e le opere non risultino conformi alle previsioni urbanistiche, l’approvazione regionale costituisce variante degli strumenti generali ed attuativi vigenti e comprende ed assorbe i pareri, gli assensi, le intese e i nulla osta di competenza regionale necessari per dar corso alla realizzazione dell’opera.

      Art. 4 – Criteri di valutazione

      1 .

      I criteri ai fini della valutazione dei progetti della presente legge sono i seguenti:

      • Coerenza con gli obiettivi individuati dal programma regionale di sviluppo;
      • Effetti stimati sulla base di indicatori di efficienza, di efficacia, di occupazione e di economicita’ dei risultati;
      • Esistenza di strumenti di concertazione fra soggetti pubblici e soggetti privati gia’ avviati;
      • Livello di complessita’ delle procedure amministrative necessarie all’attuazione dei progetti;
      • Grado di compatibilita’ fra le risorse economiche disponibili e quelle richieste dal singolo progetto;
      • Quota di cofinanziamento con fondi diversi da quelli regionali, in particolare comunitari, nazionali, degli enti subregionali e dei soggetti privati;
      • Effettiva disponibilita’ della quota di cofinanziamento non regionale.
      • Art. 5 – Nucleo di valutazione

        1 .

        Con deliberazione della Giunta regionale e’ istituito, presso il settore vice presidenza e bilancio, un nucleo di valutazione composto da non piu’ di tre esperti nelle materie attinenti l’area di riferimento del singolo progetto.

        2 .

        Il nucleo di valutazione e’ composto altresi’ da:

        • Direttore generale del settore presidenza che lo presiede;
        • Direttore generale del settore vice presidenza e bilancio, che lo presiede in assenza del direttore generale del settore presidenza;
        • N. 2 dirigenti del settore presidenza per l’area della programmazione;
        • N. 2 dirigenti del settore vice presidenza e bilancio per l’area bilancio e controllo di gestione;
        • Dirigente della struttura organizzativa del settore vice presidenza e bilancio preposto agli adempimenti attuativi della presente legge.
        • 3 .

          Il nucleo di valutazione e’ di volta in volta integrato dal direttore generale del settore di riferimento del singolo progetto.

          4 .

          Le funzioni di segreteria del nucleo sono assicurate dalla struttura organizzativa del settore vice presidenza e bilancio preposta agli adempimenti attuativi della presente legge.

          5 .

          Il nucleo di valutazione puo’ formulare indirizzi tecnico-operativi per l’attuazione dei progetti approvati con deliberazione consiliare.

          6 .

          Il nucleo, avvalendosi del servizio controllo di gestione ed avanzamento dei progetti, predispone altresi’ una relazione semestrale alla Giunta regionale inerente allo stato di attuazione dei progetti finanziati, sulla base dei dati forniti dai responsabili dell’attuazione dei medesimi.

          7 .

          La Giunta regionale trasmette al consiglio la relazione di cui al comma 6.

          Art. 6 – Norme contabili

          1 .

          Le somme del fondo iscritte negli stanziamenti di competenza, e non impegnate entro il termine dell’esercizio, costituiscono economia di spesa in deroga a quanto stabilito dall’art. 70, comma 4, della L.R. N. 34/1978 e successive modificazioni.

          2 .

          Ai sensi degli articoli 25 e 62 della L.R. N. 34/1978, e’ autorizzata l’assunzione di obbligazioni, per ciascun progetto, nei limiti dell’intera somma stanziata nel bilancio pluriennale. La legge di approvazione dei rispettivi bilanci determina le quote annuali con riguardo all’entita’ delle obbligazioni, la cui scadenza e’ prevista in ciascun esercizio.

          3 .

          In ciascun bilancio annuale sono iscritte in appositi fondi somme pari all’entita’ delle economie, verificatesi ai sensi del comma 1, e dei rimborsi sui contributi del fondo riscossi nell’anno precedente.

          Art. 7 – Collaborazioni

          1 .

          Per l’attivita’ di studio e progettazione degli interventi diretti della Regione la Giunta regionale e’ autorizzata ad affidare appositi incarichi di collaborazione a soggetti esterni all’amministrazione regionale, dotati di idonea specializzazione professionale.

          2 .

          Nel caso di progetti non predisposti direttamente dalla Regione sono inclusi nel valore delle spese ammissibili, ai fini del contributo regionale, anche i costi delle attivita’ di studio e progettazione, fino ad un ammontare massimo del 5 per cento del valore complessivo.

          3 .

          Le disposizioni, di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche in caso di prefinanziamento delle spese di progettazione da parte della cassa depositi e prestiti a valere sul fondo rotativo per la progettualita’, ai sensi dell’art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

          Art. 8 – Sostituzione dell’art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34

          L’art. 5 della L.R. N. 34/1978 e’ sostituito dal seguente:

          • “1. Il programma regionale di sviluppo di cui all’art. 1 della Legge Statale:
          • Il programma regionale di sviluppo si attua mediante progetti strategici, di cui al comma 1, lettera b), e con programmi di indirizzo dell’attivita’ ordinaria; i progetti strategici sono articolati nei piani e progetti di cui all’art. 7.
          • La Regione assicura il concorso degli enti locali alla propria programmazione e ne disciplina le modalita’ con Legge regionale, secondo le previsioni dell’art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142; favorisce altresi’ la partecipazione delle organizzazioni economiche e sociali.
          • Il programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti annuali individuano gli obiettivi di spesa del bilancio pluriennale, di cui all’art. 18. Per ogni obiettivo di spesa sono altresi’ indicate nel bilancio pluriennale le finalita’ stabilite dal programma regionale di sviluppo e la normativa di riferimento.
          • Il programma regionale di sviluppo vale come piano economico regionale a norma degli articoli 50 e 51 dello statuto, e ad esso si fa riferimento ai fini di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera a) della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.
          • La Regione partecipa mediante il programma regionale di sviluppo e gli altri atti di programmazione previsti dalla presente legge alla formazione della programmazione nazionale e ne realizza gli obiettivi nell’ambito delle proprie competenze”.
          • Art. 9 – Norma transitoria

            1 .

            In sede di prima applicazione, per ragioni d’urgenza, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di realizzare l’integrazione viaria di un collegamento di primaria importanza nel sistema regionale della viabilita’ e di assicurarne l’esecuzione, la Regione concorre con i soggetti istituzionalmente competenti alle spese di realizzazione delle opere di collegamento del centro doganale intermodale di segrate alla tangenziale est di Milano, mediante un contributo in conto capitale a fondo perduto di 20 miliardi di lire.

            2 .

            Per la finalita’ di cui al comma 1 sono stipulate apposite convenzioni con l’Anas e/o con le amministrazioni locali interessate e/o con societa’ titolari di concessioni autostradali, nelle quali sono indicati i reCiproci impegni. Le convenzioni sono approvate con deliberazione della Giunta regionale e sono stipulate dal Presidente della Giunta o, per sua delega, dall’Assessore competente.

            3 .

            L’autorizzazione di spesa per il finanziamento dell’opera di cui al comma 1 e’ disposta mediante successivo provvedimento legislativo. La presente Legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.