Legge regionale 29 giugno 1979, n. 38

  • Emanante: 3
  • Regione: Puglia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 15234
  • Data fonte: 29/06/1979
Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura.

Thesaurus: Riforme, Tecnologia

Art. 1

Allo scopo di favorire lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura, gli istituti e gli enti esercenti il Credito agrario nella Regione sono autorizzati a concedere prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato con il concorso regionale sugli interessi, per l’acquisto di macchine e attrezzature agricole; i prestiti saranno concessi agli imprenditori agricoli singoli o associati, con preferenza: alle imprese familiari coltivatrici; alle cooperative agricole costituite da coltivatori diretti, proprietari, affittuari, mezzadri, coloni, lavoratori agricoli dipendenti; alle cooperative agricole con presenza di giovani costituite ai sensi della Legge 1 giugno 1977, n. 285; alle cooperative di gestione macchine; nella concessione dei prestiti sara’ accordata priorita’ alle domande presentate negli anni 1977 e 1978 nel rispetto della data di presentazione delle singole domande e della preferenza di cui al secondo comma del presente articolo che non abbiano trovato definizione per esaurimento dei fondi di cui alle provvidenze statali previste dall’art.12 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Art. omissis

Art. 9

Per le operazioni di locazione finanziaria relative a macchine ed attrezzature agricole con rischio di obsolescenza contratte direttamente con societa’ di leasing operanti nel settore agricolo puo’ essere concesso, in alternativa ai prestiti di cui all’art.1 della presente legge, un contributo in conto capitale determinato in misura pari al primo canone anticipato per le operazioni di leasing che in ogni caso non potra’ superare il 20% del costo effettivo delle macchine e delle attrezzature. Di tale agevolazione possono beneficiare le imprese familiari coltivatrici e le cooperative di cui all’art.1 della presente legge. Nel caso in cui i beneficiari siano cooperative agricole di giovani costituite ai sensi della Legge 1 giugno 1977, n. 285, la misura del contributo in conto capitale di cui al primo comma e’ elevata al 30%. I responsabili degli Ispettorati Provinciali all’agricoltura sono delegati ad emettere i formali provvedimenti di concessione, liquidazione e pagamento del contributo di cui al presente articolo, previo parere dei Comitati consultivi territorialmente competenti di cui all’art.11 della Legge regionale 3 marzo 1978, n. 15 e dietro presentazione da parte dei beneficiari del contratto di locazione finanziaria perfezionato.

Art. 10

In alternativa ai prestiti di cui all’art.1 della presente legge, puo’ essere concesso per l’acquisto di macchine e attrezzature agricole un contributo in conto capitale nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile; di detto contributo possono beneficiare le imprese familiari coltivatrici e le cooperative di cui all’art.1 della presente legge, a condizione che operino nei territori classificati montani ai sensi delle Leggi 2 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657. Le funzioni relative all’istruttoria, concessione, collaudo, liquidazione e pagamento del contributo di cui al presente articolo sono delegate alle Comunita’ Montane; la Giunta regionale puo’ deliberare, sentita la commissione consiliare competente, direttive per l’esercizio della delega di cui al presente comma entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione ; l’assegnazione agli enti delegati dei fondi previsti dalla presente legge per l’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma e’ effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle documentate richieste provenienti dagli enti delegati, comprendendovi gli oneri aggiuntivi di funzionamento calcolati nella misura massima del 5% delle somme assegnate; il contributo di cui al presente articolo, qualora a beneficiarne siano le cooperative agricole di giovani costituite ai sensi della legge 1 giungo 1977, n. 285, e’ cumulabile con le provvidenze previste agli stessi scopi da altre norme statali e/o regionali fino al limite massimo della spesa ritenuta ammissibile;

Art. omissis