Legge regionale 29 Giugno 1983, n. 70

  • Emanante: 3
  • Regione: Friuli Venezia Giulia
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 29/06/1983
Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828

Art. omissis

Art. 38

Interventi per la mobilita’ del lavoro ed incentivi all’apprendistato per la promozione di specifiche azioni dirette a favorire la mobilita’ della manodopera viene destinata la somma complessiva di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 da allocare in apposite partite del fondo globale, secondo la seguente articolazione territoriale:

  • Lire 2.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all’articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
  • Lire 2.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all’articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per la promozione di specifiche azioni dirette a sostenere l’apprendistato artigiano viene destinato la somma complessiva di 5.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, da allocare in apposite partite del fondo globale, secondo la seguente articolazione territoriale:

  • Lire 3.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all’articolo 1 della legge 11 novembre 19082, n. 828;
  • Lire 1.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all’articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Con successive leggi regionali saranno determinati i criteri e le modalita’ per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi e per il loro coordinamento con gli analoghi interventi da attuare con mezzi ordinari del bilancio regionale.

Art. omissis