Legge regionale 29 luglio 1991, n. 23

  • Emanante: 3
  • Regione: Marche
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 29/07/1991
Interventi per la promozione delle università della terza età nelle marche.

Thesaurus: Istruzione universitaria

Abstract:

La regione marche, nel riconoscere il particolare rilievo delle universita della terza eta e di educazione permanente, comunque denominate, ne promuove le attivita e l’eventuale istituzione per favorire l’integrazione degli anziani nella realta socio-culturale delle comunita di appartenenza e la promozione della cultura quale elemento volto alla formazione della piena e libera personalita dei cittadini.

Art. 1 – Finalita’

1 .

La Regione nel riconoscere il particolare rilievo delle universita’ della terza eta’ e di educazione permanente, comunque denominate, ne promuove le attivita’ e l’eventuale istituzione per favorire l’integrazione degli anziani nella realta’ socio-culturale delle comunita’ di appartenenza e la promozione della cultura quale elemento volto alla formazione della piena e libera personalita’ dei cittadini.

Art. 2 – Soggetti

1 .

Per il raggiungimento delle finalita’ di cui al precedente articolo, la Regione concede contributi, a titolo di concorso nelle spese, alle universita’ per la terza eta’ istituite e/o gestite da istituzioni pubbliche o private.

2 .

Per accedere ai contributi previsti dalla presente legge i soggetti interessati debbono operare nel territorio regionale, essere legalmente costituiti, operare senza fine di lucro ed aver svolto attivita’ socio-culturale da almeno un anno.

Art. 3 – Iscrizione e frequenza ai corsi

1 .

L’iscrizione e la frequenza ai corsi delle universita’ della terza eta’ sono libere, fatto salvo l’eventuale versamento di una retta individuale. Tale retta, in particolari casi di bisogno, puo’ essere oggetto di esenzione totale o parziale, secondo quanto previsto dall’ordinamento di ciascuna universita’.

Art. 4 – Corsi e programma

1 .

I corsi, non inferiori a tre per anno accademico, sono articolati in cicli di almeno dieci lezioni ciascuno.

2 .

Il programma dei corsi sara’ particolarmente rivolto all’inserimento degli iscritti nella vita sociale e culturale delle comunita’ nelle quali risiedono, promuovendo rapporti di collaborazione con enti locali, istituzioni pubbliche e private competenti in materia di servizi sociali, associazioni culturali e di volontariato.

3 .

I docenti delle materie letterarie, storiche e scientifiche debbono essere in possesso di laurea attinente agli argomenti dei relativi corsi.

4 .

Le universita’, al termine dell’anno accademico, potranno rilasciare attestati di frequenza ai corsi che, in ogni caso, non avranno valore legale.

Art. 5 – Natura dei contributi

1 .

I contributi di cui all’art. 2 sono accordati a parziale copertura dei costi per tutto quanto riguarda l’organizzazione ed il funzionamento dei corsi, comprese le docenze e le attivita’ integrative connesse alle materie di insegnamento e, in particolare, la pubblicazione di programmi e dispense.

Art. 6 – Domanda di ammissione ai contributi regionali

1 .

Le domande di ammissione ai contributi regionali di cui all’art. 5 vano presentate alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

2 .

A tali domande, a pena di inammissibilita’, deve essere allegata la seguente documentazione:

  • Programma dettagliato delle iniziative previste e corrispondente relazione di spesa;
  • Relazione sulle attivita’ svolte nell’anno accademico precedente, corredata di copia dei programmi, sussidi didattici eventualmente prodotti, elenco dei frequentanti, consuntivo finanziario;
  • Indicazione delle strutture organizzative, compreso l’elenco delle cariche sociali;
  • Indicazione dei contributi, pubblici o privati, eventualmente concessi per le medesime iniziative;
  • Attestazione del possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 2.
  • 3 .

    La giunta delibera sulla concessione dei contributi entro il 15 settembre dello stesso anno.

    4 .

    I contributi saranno anche commisurati al numero dei corsi.

    Art. 7 – Destinazione di contributi

    1 .

    Qualora si verifichi una mancata o parziale attuazione dei programmi finanziati o diversa destinazione dei fondi, la Giunta regionale provvede al recupero totale o parziale del contributo erogato.

    Art. 8 – Copertura finanziaria

    1 .

    Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge e’ autorizzata per l’anno1991la spesa di L. 200 milioni; per gli anni successivi, l’entita’ del contributo sara’ stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

    2 .

    Alla copertura degli oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui al comma precedente, si provvede nel modo che segue:

    • Per l’onere di L. 200 milioni, relativo all’anno 1991, mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del capitolo 5100101 del bilancio 1991, all’uopo utilizzando l’apposito accantonamento di cui alla partita 13, elenco 1;
    • Per gli oneri relativi agli anni successivi, mediante impiego di quota parte dell’assegnazione dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo Comune di cui all’art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni.
    • 3 .

      Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per le finalita’ di cui al comma 1 sono iscritte:

      • Per l’anno1991a carico del capitolo che la Giunta regionale e’ autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione “Interventi per la promozione delle universita’ della terza eta’ nelle Marche” e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 200 milioni;
      • Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
      • 4 .

        Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa1991sono ridotti di L. 200 milioni.

        Art. 9 – Disposizioni transitorie

        1 .

        In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di ammissione ai contributi regionali di cui all’art. 5 vanno presentate entro quarantacinque giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

        2 .

        La giunta delibera sulla relativa concessione entro i successivi trenta giorni. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.