
- Emanante: 3
- Regione: Umbria
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 29/05/1980
Thesaurus: Riforme
Art. 1 – Finalita’
In coerenza con quanto previsto dagli articoli 14,17 e 19 dello statuto ed in attuazione dei principi e dei criteri stabiliti dalla Legge 4 agosto 1978, n. 440, la Regione adotta provvedimenti volti a garantire la funzione sociale della proprieta’ nell’ambito di un programmato sviluppo, nonche’ la salvaguardia degli equilibri idrogeologici e la protezione dell’ambiente, realizzando la piena utilizzazione di terreni di proprieta’ privata, di enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, che risultino abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati.
Art. 2
Terre abbandonate, incolte e insufficientemente coltivate si considerano terre abbandonate, incoltre o insufficientemente coltivate quelle aventi le caratteristiche di cui all’art.2 della Legge 4 agosto 1978, n. 440.
Art. 3 – Utilizzazione delle terre
Le terre incolte od abbandonate e le terre insufficientemente coltivate possono essere utilizzate per le seguenti finalita’:
Art. omissis
Art. 13 – Destinatari delle terre
Le terre incoltre od abbandonate e quelle insufficientemente coltivate possono essere assegnate a: