- Emanante: 3
- Regione: Piemonte
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 03/05/1985
Norme transitorie per la partecipazione ai concorsi pubblici di personale in servizio a tempo determinato presso i centri di formazione professionale.
Norme transitorie per la partecipazione ai concorsi pubblici di personale in servizio a tempo determinato presso i centri di formazione professionale.
Art. 1
Per l’ammissione ai concorsi pubblici del personale assunto ai sensi dell’art.13 della Legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, e successive modificazioni, in servizio presso i centri di formazione professionale della Regione da almeno sei mesi, alla data di entrata in vigore della presente Legge e, comunque, nell’anno formativo 1984-85, l’amministrazione puo’ prescindere dal requisito dell’eta’, previsto dall’art.13 della Legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74.