Legge regionale 3 marzo 1980, n. 9

  • Emanante: 3
  • Regione: Marche
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 03/03/1980
Provvedimento concernente l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto a tempo determinato in servizio presso le scuole regionali di formazione professionale

Thesaurus: Formazione professionale

Art. 1

E’ riconosciuto il diritto ad essere inquadrato, nel ruolo unico regionale, al personale assunto a tempo determinato nelle scuole di formazione professionale gestite direttamente dalla Regione Marche nei cui confronti nell’anno formativo 1978-79 sia stato conferito almeno il secondo incarico o conferma annuale per un periodo complessivo di servizio effettivamente prestato non inferiore a mesi 12 dalla data di entrata in vigore della presente legge, con un minimo di dodici ore settimanali di servizio, purche’ in possesso di tutti i requisiti per l’ammissione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite massimo di eta’. L’inquadramento avviene su domanda e subordinatamente al superamento di prove di concorso da svolgersi secondo le modalita’ prescritte dagli articoli 5,6 e 7 della Legge regionale 27 maggio 1974, n. 12. Il personale ha diritto di partecipare alle prove di concorso per la qualifica funzionale corrispondente a quella risultante dal provvedimento di prima assunzione presso la Regione o, in mancanza di specifica indicazione nell’atto di assunzione, alla qualifica funzionale cui la qualifica di assunzione e’ riconducibile sulla base dei criteri di corrispondenza di cui alle tabelle c,d,e allegate alla Legge regionale 27 maggio 1974, n. 12. Gli effetti giuridici ed economici dell’inquadramento decorrono dalla data di assunzione in ruolo a seguito dell’espletamento delle previste prove di concorso. Il personale inquadrato ai sensi delle disposizioni che precedono compete il trattamento economico iniziale del livello di inquadramento. In sede di inquadramento non si applicano i benefici previsti dall’art.32 della Legge regionale 27 maggio 1974, n. 12 e quelli di cui all’art.68 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,n. 748.

Art. 2

I concorsi di cui al precedente articolo potranno essere banditi nel limite complessivo massimo di ottantasette unita’. Il contingente del personale regionale, distinto per qualifica funzionale, viene maggiorato, nel limite delle ottantasette unita’, in relazione alle risultanze dei concorsi previsti al precedente art.1.